PREVINDAPI – Comunicato 09 gennaio 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
Cari Aderenti,
con l’auspicio di fare cosa gradita, ho provato a sintetizzare alcuni degli interventi normativi approvati nella recente Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), evidenziando le norme che più mi pare abbiano interesse nell’ambito della Previdenza, facendo presente fin da subito che il documento ha lo scopo di fornire ai nostri aderenti un approfondimento sugli interventi normativi in ambito previdenziale, alcuni dei quali ancora in via di perfezionamento.
(Per comodità di lettura si allegail PDF della Legge n. 145/2018),
Si parla dunque, in sintesi, di:
– introduzione del Reddito e Pensione di Cittadinanza (dando in tal modo attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani). La Legge rimanda a un prossimo decreto i dettagli applicativi, in particolare per i criteri di accesso e le opzioni di offerta di impiego che dovranno essere gestite dai Centri dell’Impiego.
Fintanto che il novellando decreto non sarà emesso, il supporto a chi beneficia di un sostegno economico sarà fornito ancora dal Reddito di inclusione (ReI), soggetto alla valutazione della condizione economica attraverso l’ISEE.Si ricorda che il ReI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione); Articolo 1, commi 255-257
– estesa la possibilità di beneficiare dei trattamenti di mobilità in deroga (riconosciuti, nel limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non possano usufruire della NASpI); Articolo 1, commi 251-253
– definizione dei limiti di applicazione Perequazione Automatica rispetto al valore della pensione, riconoscendo il 100% della rivalutazione solo ai trattamenti pensionistici complessivamente fino a 3 volte il trattamento minimo dell’INPS – ovvero pari a € 1.521 – e poi con percentuali in misura ridotta al crescere del valore della pensione.
In particolare la perequazione sarà riconosciuta nella misura del:
– 97% i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS,
– 77% per i quelli superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS,
– 52% per quelli superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS,
– 47% per quelli superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS,
– 45% per quelli superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo INPS, e infine
– 40% per quelli superiori a 9 volte il trattamento minimo INPS.
E’ comunque sempre previsto un meccanismo di salvaguardia finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori ad un certo limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione; Articolo 1, comma 260
– riduzione transitoria per il prossimo quinquennio (ovvero dal 1° gennaio 2019 e fino al 2013) della misura dei trattamenti pensionistici di importo elevato (ovvero superiori a € 100.000 lordi) in funzione del crescere delle fasce di valore della pensione.
– disposizioni in merito alle forme di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni statali (in particolare indicazioni in merito al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro); Articolo 1, comma 269
– istituzione di agevolazioni fiscali per i percipienti di redditi da pensioni estere che si trasferiscono in Italia al Sud (ovvero in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti). L’agevolazione viene concessa a persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione viene esercitata. In tali casi è prevista una tassazione fissa al 7% dal 2019 per un periodo di 5 anni, da versare annualmente in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi; Articolo 1, commi 273 -274
– previsione di non applicazione dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita per i dipendenti di aziende editoriali in crisi nel caso di pensionamento anticipato; Articolo 1, comma 277
– inserimento anche dei lavoratori transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST tra i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, ai fini della fruizione dei benefici; Articolo 1, comma 279
Per quanto riguarda altri aspetti di cui si è molto parlato nelle passate settimane quali l’introduzione della pensione anticipata (cd Quota 100), la proroga della pensione anticipata (cd. Opzione donna) e la proroga dell’APE Social, la Legge di Bilancio 2019 non riporta indicazioni specifiche, essendo le stesse probabilmente demandate ad un novellando decreto applicativo, di cui si stanno leggendo sui quotidiani varie anticipazioni, previsto per inizio settimana.
Nel caso qualcuno avesse piacere di approfondire ulteriormente tali aspetti, si rimanda al successivo allegato con commenti tratti dal Dossier “Quadro di sintesi degli interventi normativi sulla base di materie e politiche omogenee” e i Dossier vol. I e vol. II di “Analisi delle ultime modifiche apportate dal Senato”, predisposti dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (disponibili sul sito della Camera) che sono riportati in “Corsivo”, e con il riporto integrale dei richiamati commi della Legge di Bilancio 2019.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 29 marzo 2019, n. 48 - venti sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 09 novembre 2020, n. 234 - Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio…
- Legislazione - LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 29 ottobre 2021, n. 44 - Bilancio dello stato per il 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024 (disegno di legge)
- INPS - Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 - Articolo 1, commi 139 e 140, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che modifica…
- Proroga e aumento, per l’anno 2023, dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…