La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44043 depositata il 3 dicembre 2024, intervenendo in tema di applicazione del principio del ne bis in idem, ha ribadito il principio secondo cui quando “una medesima condotta abbia dato luogo a sanzioni sia di carattere amministrativo che di carattere penale, è stato risolto, per tutte le ipotesi in cui non vi sia una espressa clausola di sussidiarietà fra i due sistemi sanzionatori astrattamente prevista dal legislatore, nel senso che non sussiste violazione del divieto di bis in idem convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2022, n. 2245, rv 282799; Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2019, n. 5934, rv 275833).”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata unipersonale accusato della violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere il medesimo indicato nelle dichiarazioni fiscali da lui presentate nella indicata qualità elementi passivi documentati con fatture relative ad operazioni fittizie. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato ascritto. La sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di appello. Il condannato proponeva ricorso per cassazione fondato su sette motivi. In particolare per la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non rilevare che, essendo l’imputato già stato sanzionato dalla Commissione tributaria provinciale, quella inflitta in sede penale sarebbe stata la seconda sanzione per il medesimo fatto, disposta, pertanto, in violazione del principio del ne bis in idem.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Gli Ermellini evidenziano che “… la stretta connessione temporale fra i due procedimenti emerge dal sostanziale parallelismo cronologico nel quale si è svolto il giudizio di primo grado, introdotto nel 2019 (e non sollecitamente concluso a cagione dei numerosi rinvii sollecitati dalla difesa del ricorrente), e quello di fronte alla Commissione tributaria provinciale, anch’esso del 2019 ed in tale anno definito, mentre quella sostanziale è data la identità del materiale istruttorio esaminato nei due giudizi …
(…) possibilità che la sanzione complessivamente irrogata si palesi sproporzionata, va segnalato che, in sede di determinazione della pena, i giudici del merito hanno tenuto conto del fatto che il C.L., nel corso dell’altro giudizio, aveva dimostrato di avere estinto il proprio debito, attraverso la sua rateazione, nei confronti della Agenzia delle entrate, di tal che la sanzione in sede penale era stata opportunamente attestata in quella complessiva di 4 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della sua esecuzione, ed ad essa non era stata affiancata alcuna confisca, essendo, appunto, già stato soddisfatto il debito tributario gravante sul prevenuto.”
Pertanto per il Supremo consesso risulta infondato il motivo della violazione del principio del ne bis in idem alla luce della “piena rispondenza della sentenza ora censurata ai requisiti necessari, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte…”
Art. 21-ter del d.lgs. n. 74/2000
A seguito del d.lge. b. 87 del 2024 sono state introdotte importanti novità nel sistema sanzionatori. In particolare si è voluto razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem, , modificando rispettivamente gli articoli 19, 20, 21 e hanno introdotto gli articoli 21-bis e 21-ter nel d.lgs. n. 74 del 2000. Nell’art. 21-ter vi è la regola, al fine di ne bis in idem, secondo cui il giudice o l’autorità amministrativa incaricata per ultima di determinare e irrogare la sanzione di sua competenza devono tenere conto delle sanzioni già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.