Il principio di presunzione di innocenza statuito dalla Costituzione dal comma 2 dell’articolo 27 prevede che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Lo stesso principio risulta essere stato statuito dall’articolo 3 della direttiva UE 2016/343 che dispone che “Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.”

Principio di presunzione di innocenza alla luce della CEDU

Trova applicazione nel nostro ordinamento anche l’articolo 6 § 2 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo (CEDU) anche alla luce delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale alla luce del nuovo articolo 117, comma 1, Cost.. In particolare nelle suddette sentenze la Corte Costituzionale ha precisato che la CEDU è una norma di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedia tra questa e la legge ordinaria e pertanto qualificate come “norme interposte”. L’art. 117, comma 1, Cost. dispone che il legislatore ordinario ha l’obbligo di rispettare gli “obblighi internazionali”, per cui qualora la norma nazionale sia incompatibile con la CEDU “viola per ciò stesso tale parametro costituzionale”. Pertanto alla luce di tali principi discende che il giudice comune, in presenza di un contrasto tra la norma interna e la disposizione convenzionale “interposta” che non possa essere risolto in via interpretativa, deve sollevare la questione di costituzionalità della legge interna rispetto al parametro dell’art. 117, comma 1, Cost. 

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 45280 depositata il 10 dicembre 2024 ha precisato che La Corte Edu ha affermato in plurime sentenze che “il principio della presunzione di innocenza sancito dal paragrafo 2 dell’articolo 6 figura fra gli elementi del processo equo richiesto dal paragrafo 1 della stessa disposizione (Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 62, serie A n. 168) e che esso non si limita a una semplice garanzia procedurale in materia penale. La sua portata è più ampia ed esige che nessun rappresentante dello Stato o di un’autorità pubblica dichiari che una persona è colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un tribunale (Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, § 35-36, serie A n. 308; Viorel Burzo c. Romania, nn. 75109/01 e 12639/02, § 156, 30 giugno 2009; Moullet c. Francia (dee.), n. 27521/04, 13 settembre 2007) (Corte Edu, 14 gennaio 2014, Stefanelli c/ Italia).

Già in risalenti pronunce, la Corte Edu aveva ribadito che l’art. 6 § 2 della Convenzione attiene, per la sua generale formulazione, a qualsiasi accusa di un reato – anche estranea ad una accusa penale e persino ad un procedimento giurisdizionale – e il suo campo di applicazione si estende a tutti i procedimenti ulteriori rispetto al proscioglimento definitivo dell’accusato, quando “le questioni sollevate in queste procedure costituivano un corollario ed un complemento dei procedimenti penali in questione nell’ambito dei quali il ricorrente aveva la qualità di accusato” (Corte Edu, 1 ottobre 2013, n. 17475/9).

E’ utile, per descrivere la composita natura ed implicazioni del principio in esame, richiamare la sentenza resa dalla Corte Edu in un caso in cui era in discussione la decisione della Corte dei Conti in materia di risarcimento del danno all’immagine subito da un’amministrazione pubblica ad opera di un amministratore (Corte Edu, Sez. I, 9 marzo 2023, Rigolio e/Italia).

La Corte Edu ha riepilogato, in primo luogo, l‘interpretazione prevalente dell’art. 6 § 2 C.e.d.u. ed ha ricordato che “considerata come garanzia processuale nell’ambito dello stesso processo penale, la presunzione di innocenza impone condizioni riguardanti in particolare l’onere della prova (Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, Serie A n. 146, e Telfner c. Austria, n.33501/96, § 15, 20 marzo 2001); presunzioni di fatto e di diritto (Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, § 28, Serie A n. 141-A, e Radio France e altri c. Francia, n. 53984/00, § 24, CEDU 2004-II); il diritto di non contribuire all’autoincriminazione (Saunders c. Regno Unito, 17 dicembre 1996, § 68, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, e Heaney e McGuinness c. Irlanda, n. 34720/97, § 40, CEDU :2000-XII); la pubblicità che può essere data al caso prima dello svolgimento del processo (Akay c. Turchia (dee.), n. 34501/97, 19 febbraio 2002, e G.C.P. c. Romania, n. 20899/03, § 46, 20 dicembre 2011); e la dichiarazione della colpevolezza di un imputato da parte del giudice del processo o di qualsiasi altra autorità pubblica (Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, §§ 35-36, serie A n. 308, e Nesrak c. 65559/01, § 88, 27 febbraio 2007)” (§ 83 e § 92).

Interessante, per la sua rilevanza nella materia in esame, la precisazione che, nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del tribunale non devono partire dall’idea preconcetta che l’imputato abbia commesso il fatto di cui è accusato. Inoltre, il dubbio deve giovare all’imputato (Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, Serie A n. 146) (§ 91).

Ciò premesso, la Corte Edu ha rilevato che allo scopo di garantire effettività al diritto garantito dall’art. 6 § 2 C.E.D.U. occorre “evitare che i soggetti che hanno beneficiato di un’assoluzione o di una sospensione delle imputazioni vengano trattati da pubblici ufficiali o autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato loro imputato (Allen, sopra citata,§ 94)” (§ 84).

Invero, ove non si predisponesse tale forma di tutela le garanzie di cui all’art. 6 § 2 C.e.d.u. rischierebbero di diventare puramente teoriche.

Il che vale anche una volta concluso il procedimento penale per tutto ciò che attiene alla reputazione dell’interessato e al modo in cui viene percepita dal pubblico.

Ritiene la Corte europea che, in una certa misura, la protezione offerta dall’art. 6 § 2 C.e.d.u. può sovrapporsi a quella offerta dall’art. 8 C.e.d.u. e si richiama, sul punto, la precedente giurisprudenza europea: si veda, ad esempio, Zollman c. Regno Unito (dee.), n. 62902/00, CEDU 2003- XII, e Taliadorou e Stylianou c. Cipro, nn.39627 /05 e 39631/05, §§ 27 e 56-59, 16 ottobre 2008.

In tale ottica, ogniqualvolta si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 6 § 2 nell’ambito di un procedimento successivo, è fondamentale la dimostrazione di un nesso tra il tra il procedimento penale concluso e l’azione giudiziaria susseguente (§ 85), un nesso che può consistere anche nei collegamenti processuali, quale quello di aver esaminato gli atti del fascicolo principale ed avere fondato la decisione successiva proprio sul contenuto di tale decisione.

In sintesi, presunzione di innocenza significa impedire che i soggetti che hanno beneficiato di un’assoluzione siano trattati da pubblici ufficiali o da altre autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato di cui sono stati accusati: “la presunzione di innocenza esige che si tenga conto, in ogni procedimento successivo, di qualsiasi natura, del fatto che l’interessato non sia stato condannato” (§ 92 della sentenza Rigolio, cit) e che in tale prospettiva, le espressioni utilizzate dall’autorità giudicante sono di fondamentale importanza (§§ 95 e 96).

E’ agevole rilevare, anche alla stregua della interpretazione tassativizzante dell’art. 1, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 159 cit. non solo che l’accusa nel procedimento penale e quella nel procedimento di prevenzione si fondano sulla medesima contestazione in fatto, in quanto entrambi procedimenti presuppongono, in via diretta o indiretta, la responsabilità penale relativa ad un reato ma che, nel caso in cui proposto sia stato sottoposto a procedimento penale, la “condanna per delitto” costituisce il presupposto stesso dell’applicazione della misura di prevenzione e, applicando lo stabile principio della Corte EDU ne deriva che una volta che una sentenza di assoluzione è diventata definitiva – anche se si trattasse di assoluzione con il beneficio del dubbio – non è solo lesivo del principio di non contraddizione dell’ordinamento assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ma che è incompatibile con il principio di presunzione di innocenza, come innanzi ricostruito, che decisioni giudiziarie successive disconoscano, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell’accusato. 

Principio di presunzione di innocenza applicabile alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10 novembre 2017, T-180/15, ha statuito che il principio della presunzione d’innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si applica alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 3570 del 9 maggio 2022  ha precisato che “Il principio della presunzione d’innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si applica alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive; la presunzione comporta che qualora sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione. Il principio della presunzione di innocenza non osta tuttavia all’applicazione di presunzioni relative, le quali consentono di trarre una determinata conclusione in base a massime di esperienza. Il ricorso alle presunzioni si coniuga con l’esigenza di garantire l’effetto utile del diritto europeo della concorrenza, dato che, senza di esse, la prova dell’infrazione potrebbe risultare estremamente difficile o praticamente impossibile. Per gli stessi motivi, la prova delle intese restrittive della concorrenza può essere sostenuta da un compendio probatorio di natura indiziaria, ovvero un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa.

In tema di intese restrittive della concorrenza, la nozione di pratica concordata per «oggetto» esige il soddisfacimento di tre condizioni: in primo luogo, una concertazione tra le imprese interessate; in secondo luogo, un comportamento sul mercato da parte di tali imprese che dia seguito a tale concertazione; in terzo luogo, un nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato, senza che tuttavia tale comportamento debba ripercuotersi in quanto tale in una concreta restrizione della concorrenza. Alla luce di quanto esposto: i) quando l’Autorità ha fornito la prova dell’esistenza di un accordo avente carattere manifestamente anticoncorrenziale, spetta alle imprese che vi hanno partecipato fornire la prova di essersene dissociate, prova che deve dimostrare una volontà inequivocabile, e portata a conoscenza delle altre imprese partecipanti, di sottrarsi a tale accordo; ii) qualora invece l’Autorità fornisca soltanto la dimostrazione di un comportamento economico ‘anomalo’ (quali l’uniformità ed il parallelismo dei comportamenti), è consentito presumere l’esistenza di una concertazione, ponendo a carico delle imprese l’onere di fornire una spiegazione alternativa e plausibile della condotta contestata.

In tema di intese restrittive della concorrenza, la valutazione della prova indiziaria va scomposta in due stadi. Il primo è diretto ad apprezzare la valenza qualitativa del singolo indizio, ovvero la forza di necessità logica con la quale esso è in grado di dimostrare il fatto rilevante, al fine di eliminare gli elementi che appaiono semplici illazioni o supposizioni arbitrarie, stante l’estrema varietà e molteplicità degli accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza, così come vanno espunte le presunzioni di secondo grado (non è consentito trarre da una presunzione una ulteriore presunzione). Il secondo è costituito dall’esame globale degli indizi così raccolti, al fine di accertare se gli stessi, una volta integrati gli uni con gli altri, siano in grado di dissolvere la loro intrinseca ambiguità. In questa fase, vanno utilizzati i canoni (codificati all’art. 2729 del c.c.) della gravità (la capacità dimostrativa e di resistenza agli argomenti contrapposti), precisione (l’univocità che rende assai inverosimili le interpretazioni alternative) e concordanza (la coerenza narrativa, dovuta alla circostanza che gli elementi raccolti non si pongono in contraddizione tra loro). All’esito della predetta attività conoscitiva, l’ipotesi accusatoria, attentamente verificata nel contraddittorio delle parti, può ritenersi avere attinto la ‘certezza processuale’ soltanto quando essa risulti l’unica in grado di giustificare i vari elementi probatori raccolti, ovvero la più attendibile rispetto alle altre ipotesi alternative, pure astrattamente prospettabili, ma la cui realizzazione storica, in quanto priva di riscontri significativi nelle emergenze istruttorie, appaia soltanto una eventualità remota. “

Normativa di riferimento

l’art. 27 comma 2 della Costituzione “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”

rappresenta una sorta di clausola generale riepilogativa dei diritti inviolabili dell’individuo nel processo, e svolge la peculiare funzione di riaffermare e consolidare, in tale settore, prerogative contenute in altre previsioni costituzionali (si pensi ai diritti della personalità che trovano il loro riferimento nell’art. 2 Cost. o alla necessità che in ossequio all’art.3 Cost si assicuri la parità di trattamento tra le persone sottoposte a processo penale)

La direttiva UE 2016/343 è stata recepita dal d.lgs. n. 188/2021

DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

(…)

È opportuno che la presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche sia protetta dalle garanzie normative e dalla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione deve permettere di stabilire se sia necessario un intervento dell’Unione.

La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi.

Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione ricondu cibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.

L’obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell’indi viduazione del presunto autore del reato, o per l’interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un’altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell’ordine pubblico. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata.

(…)

L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa.

(…)

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

CAPO 2

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Articolo 3

Presunzione di innocenza

Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

(…)

Articolo 6

Onere della prova

1. Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2. Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta.