La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20803 depositata il 11 settembre 2013 interviene in tema di efficacia temporale delle norma tributarie statuendo che l’espressa previsione di retroattività sussiste quando sia, come nella specie, espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia necessario (come invece sembra ritenersi nella sentenza impugnata) che tale disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività”.”; ord. Cass. 27883/2011, che ha precisato come “tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto cit. – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività”, non potendo la legge regionale essere disapplicata dal giudice tributario, al quale, in ogni caso, è rimessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale”)
La questione ha riguardato la richiesta di rimborso IRAP presentato da una società. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso la società depositava il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che nell’accogliere le doglianze del ricorrente, riteneva fondato il rilievo della contribuente, secondo il quale il versamento del tributo era indebito, in quanto la normativa della legge regionale, che aveva imposto l’aumento di un punto percentuale dell’ aliquota IRAP applicabile agli enti creditizi e finanziari, per l’anno 2002, era entrato in vigore solo nel corso dell’ anno 2002.
L’Agenzia delle Entrate ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva sia il ricorso principale che quelli incidentali e dichiarato inammissibile l’intervento adesivo della Regione Lazio, sia perché non parte nel giudizio di primo grado sia perché “l’amministrazione del tributo era stata affidata dalla Regione Lazio all’Agenzia delle Entrate”.
La Regione Lazio avverso la decisione dei giudici di merito ricorreva alla Corte Suprema basando il proprio ricorso su due motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso della Regione per cui la sentenza impugnata è stata cassata e decisa nel merito, poichè hanno ritenuto che non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.