La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35757 depositata il 20 luglio 2017 intervenendo in tema di violazione delle norme di cui all’art. 122 del D.Lgs. 81/2008 ha statuito, tra l’altro, l’applicabilità del principio della non punibilità per la tenuità del fatto anche alle violazioni sulle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli Ermellini, nella sentenza in commento hanno precisato che “il criterio di commisurazione della pena basato sulla capacità criminale del prevenuto, pur pienamente corretto se considerato in relazione alla predetta finalità dosimetrica (sulla rilevanza ai fini della determinazione della pena dei precedenti penali dell’imputato, persino nel caso in cui lo stesso abbia ottenuto la riabilitazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 aprile 2013, n. 16250), si fonda, tuttavia, su elementi estranei alla materialità del reato commesso e sulla gravità o meno della lesione infetta tramite esso al bene interesse tutelato.”

Inoltre i giudici di legittimità hanno chiarito che “I parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull’imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non risultano significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere.”

Nella sentenza, che si sta analizzando, si rinvengono, in tema dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto due diversi profili.

Il primo in termini generali esclude che sulla concessione di tale beneficio possa rilevare la circostanza che l’imputato sia gravato da precedenti penali, dovendosi tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere.

In secondo profilo, sia pur implicitamente, si riconosce che l’art. 131-bis c.p. può operare anche con riferimento alla contestazioni in materia antiinfortunistica, specie quando le prescrizioni siano state assolte e semplicemente non si sia provveduto al pagamento della sanzione.