Privacy: non va pubblicizzata la malattia del dipendente - Cassazione sentenza n. 18980 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18980 del 08 agosto 2013 interviene in tema di riservatezza dei dati affermando che la pubblica amministrazione non può divulgare lo stato di malattia dei propri dipendenti, mentre è tenuta a mantenere sul proprio sito i dati identificativi del personale anche nel caso in cui tra le parti sia aperto un contenzioso davanti al giudice.

Pertanto alla luce del principio della Corte Suprema iIl datore rischia di pagare i danni da privacy se rende noto che il dipendente è «assente per malattia». Illecito trattamento di dati sensibili da parte del Comune l’indicazione sul sito web o nell’albo pretorio che la causa pendente col lavoratore è «per mobbing».

Pertanto per gli Ermellini con la sentenza in esame rendere nota l’assenza dal lavoro di un dipendente “per malattia” costituisce diffusione di un dato personale sensibile (quello, appunto, della condizione di salute/malattia), attività che è espressamente vietata dal codice privacy.   La stessa cosa dicasi nel caso di diffusione dei dati giudiziari se, per esempio, il datore di lavoro rivela di avere una causa con il proprio dipendente.   Ancor più grave è rivelare entrambe le circostanze contemporaneamente, come nell’ipotesi di un giudizio per mobbing che, come noto, rimanda alla salute dell’interessato: affinché, infatti, vi possa essere una condotta persecutoria è necessario accertare la lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore e il nesso fra la condotta del datore (o del superiore) e il pregiudizio patito dal dipendente (o sottoposto).

Per i giudici di legittimità, pertanto, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale chiesto dal lavoratore per lesione della propria privacy.   Nella fattispecie esaminata dalla Corte, il datore era un Comune e, dunque, trova applicazione la disciplina sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici: questi ultimi, per legge, possono infatti trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.