CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 19 del 15 febbraio 2023
Problematica SOA per interventi ammessi a Superbonus 110%
Ti informo che nella giornata di ieri è stata trasmessa al Ministro delle Finanze, On.le Giancarlo Giorgetti, al Viceministro, On.le Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, una missiva con la quale è stato richiesto un intervento interpretativo urgente in materia di applicazione temporale del requisito SOA per gli interventi ammessi a Superbonus 110%.
Il Consiglio Nazionale è impegnato affinché la richiesta trovi solerte accoglimento anche per evitare ulteriori paradossali difficoltà in un contesto già di per sé decisamente complesso.
Ti inoltro copia della lettera che Ti prego di portare a conoscenza dei Tuoi iscritti.
Allegato
MISSIVA
Come noto, con l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, è stato introdotto l’obbligo del possesso della certificazione SOA da parte delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a euro 516.000 per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d Superbonus).
La norma, pur prevedendo al comma 1 una decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2023, ha ricompreso nel suo perimetro applicativo, ai sensi del comma 4, anche i contratti di appalto o di subappalto sottoscritti, con data certa, a partire dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022).
Il non perfetto coordinamento delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 4 ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi sul regime transitorio applicabile ai contratti sottoscritti tra la data di entrata in vigore del citato art. 10-bis e il 31 dicembre 2022. Dubbi interpretativi che stanno determinando l’ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, in quanto gli advisor da queste incaricati per verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi.
In particolare, per ottenere il via libera da parte degli advisor all’acquisto dei crediti viene chiesto anche a chi ha sottoscritto contratti di appalto o subappalto tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 di attestare di essere in possesso di una certificazione SOA oppure di un contratto finalizzato al suo rilascio con un ente certificatore, sin dalla data di stipula dello stesso contratto di appalto o subappalto.
Tuttavia, la decorrenza degli effetti della nuova disciplina dal primo gennaio 2023, ha ingenerato tra i contribuenti il legittimo affidamento che, per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data (nel periodo 21 maggio 2022-31 dicembre 2022), il soddisfacimento delle condizioni richieste potesse avvenire anche dopo la stipula del contratto, purché entro il 31 dicembre 2022.
Ne è conseguito che, alle note difficoltà delle imprese edili per la monetizzazione dei crediti di imposta acquisiti, si sono aggiunte, per effetto della formulazione impropria della disciplina transitoria, le ulteriori e paradossali difficoltà delle imprese che, pur avendo individuato una banca disposta ad acquistare il credito, non riescono a perfezionare l’operazione, in conseguenza del mancato rilascio del benestare da parte dell’advisor della banca stessa.
In questo contesto si chiede pertanto di intervenire, con la massima urgenza, in via interpretativa precisando che per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il requisito SOA (nelle due modalità alternative di possesso della certificazione o di stipula di un contratto finalizzato al suo rilascio) risulti soddisfatto alla data del primo gennaio 2023 e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto.
Questa lettura della norma trova giustificazione nella circostanza che, come sopra evidenziato, la decorrenza della disciplina è espressamente individuata dal citato comma 1 nella data del primo gennaio 2023; per cui la successiva previsione del comma 4, nel disporre implicitamente la soggezione alla disciplina anche dei contratti di appalto e subappalto sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, non può far retroagire il momento in cui deve essere garantito il soddisfacimento del requisito SOA ad una data anteriore al primo gennaio 2023.
Con l’occasione è altresì opportuno evidenziare che, se la problematica segnalata è indubbiamente quella di maggior urgenza, la materia presenta ulteriori dubbi applicativi che sono sicuramente meritevoli di un intervento interpretativo organico (es. applicazione del limite di euro 516.000 nel caso di pluralità di affidamenti o subappalti).
Confidando in un intervento nel senso auspicato e ringraziando anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti.