AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 aprile 2021, n. 302
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Procedura concorsuale – divieto di compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] in liquidazione coatta amministrativa (di seguito istante), in persona del commissario liquidatore, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del […] 1993, con il quale è stata altresì revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assicurativa.
L’istante rappresenta che a giugno del 2020 è stato chiesto con il modello IVA 2020 il rimborso del credito IVA «… maturato interamente durante le annualità di procedura e pertanto riconosciuto come credito di natura endoconcorsuale …», e che, con la dichiarazione dei redditi finale sarà richiesto il rimborso del credito IRES «…. originato da ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati alla procedura e pertanto riconosciuto come credito di natura endoconcorsuale».
Tanto premesso, volendo cedere a terzi i predetti crediti, l’istante chiede se, l’Amministrazione Finanziaria, creditrice nei suoi confronti per somme iscritte a ruolo, possa eccepire una qualsivoglia compensazione con i richiamati crediti erariali.
Al riguardo, l’istante fa presente che «nello specifico i ruoli riscontrati, sebbene formalizzati ritualmente in annualità d’imposta della procedura, derivano, de facto, da attività poste in essere dalla società nel periodo pre-concorsuale», oltre che «oggetto di contenzioso sulle rispettive domande di insinuazione i cui esiti hanno determinato il rigetto delle medesime (con sentenze passate in giudicato)…». e pertanto «non compensabili, ai sensi dell’art. 56 della c.d. Legge Fallimentare, con i crediti richiesti o da richiedere a rimborso maturati nel periodo endo-concorsuale».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che, alla fattispecie rappresentata non si possano applicare né le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – che consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso di un credito nel caso in cui sia stato notificato all’autore della violazione o al soggetto obbligato in solido, un atto di contestazione o di irrogazione sanzione o un altro provvedimento con il quale si accertano maggiori tributi, nonché di disporre la compensazione del debito nel caso di provvedimento definitivo – né quelle di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – che dispone che in sede di erogazione di un rimborso di imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, invia una segnalazione all’agente della riscossione e mette a disposizione le somme a credito.
Questo perché i debiti e i crediti di cui si discute originano da operazioni compiute in periodi differenti – ante-procedura concorsuale i debiti iscritti a ruolo, post-procedura concorsuale i crediti d’imposta chiesti a rimborso – a nulla rilevando che nel caso di specie i ruoli siano stati notificati dopo l’apertura della procedura poiché, come già detto, gli stessi originano da operazioni poste in essere prima che alla società venisse negata la possibilità di esercitare l’attività di impresa, ed hanno come presupposto l’escussione di polizze fideiussorie (emesse prima dell’inizio della procedura di liquidazione) e le revoche di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 13 della L. n. 317 del 1991 (benefici concessi dalla società durante la sua fase di operatività).
I ruoli de quo, inoltre, sono stati oggetto di domanda di insinuazione al passivo che risulta rigettata con pronunce giudiziarie passate in giudicato.
Parere dell’agenzia delle entrate
Nel presupposto – non verificabile in sede d’interpello – che i debiti iscritti a ruolo derivino da operazioni realizzate ante-procedura concorsuale e che i crediti che l’istante intende chiedere a rimborso e successivamente cedere derivino, invece, esclusivamente da operazioni effettuate nel corso della procedura concorsuale, la soluzione prospettata è condivisibile.
Come più volte chiarito dalla prassi (cfr da ultimo la risposta ad interpello n. 535 pubblicata il 6 novembre 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli), ma anche il paragrafo 3 della circolare n. 13/E del 11 marzo 2011 e la risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002, cui si rinvia per ogni approfondimento) non è consentita «la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione».
Ne deriva l’impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura le misure di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero quelle di cui all’articolo 28-ter del dPR n. 602 del 1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Va peraltro ricordato che, ai sensi dell’articolo 51 della L.F, applicabile per effetto del rinvio contenuto nel successivo articolo 201 anche alla liquidazione coatta amministrativa, «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento».
Resta inteso che, in sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalle operazioni poste in essere nell’ambito della procedura concorsuale, possono essere opposte le eccezioni relative all’esistenza e all’entità dei crediti medesimi, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione ex articolo 56 della L.F. nell’ipotesi in cui i crediti « derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa» e, quindi, siano riferibili, come i ruoli di cui si discute, al fallito e non alla massa fallimentare (cfr. circolare n. 13/E del 2011).
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