La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11017 del 09 maggio 2013 interviene in materia dei mezzi di prova a disposizione del Curatore di una procedura concorsuale. Gli Ermellini hanno statuito che nella revocatoria il curatore non può usare le scritture contabili come prova del pagamento al terzo.
Nella fattispecie una società aveva effettuato un pagamento a un fornitore di oltre 9 mila euro, annotando tale somma nel libro giornale. Poco dopo l’azienda falliva e pertanto il curatore chiedeva revocarsi ex art. 67, comma 2, L.F. il pagamento effettuato.
La Suprema Corte, conformemente a quanto statuito in secondo grado, ha stabilito però che le scritture contabili non possono essere usate dal curatore come prova del pagamento.
Per cui la speciale efficacia probatoria, che l’art. 2710 c.c. attribuisce ai libri contabili regolarmente tenuti, in deroga al generale principio per cui i documenti provenienti da una parte non possono far prova a favore della stessa, vale solo fra imprenditori.
Ciò conformemente alla lettera dell’art. 2710 c.c., che scinde tra il rapporto, facente capo all’imprenditore, ed il rapporto azionato dalla Curatela, che agisce in revocatoria come terzo.
Tale interpretazione è altresì coerente con la giurisprudenza che, in caso di ammissione al passivo nel quale il Curatore è parimenti terzo, non riconosce all’imprenditore la possibilità di avvalersi della speciale efficacia probatoria dell’art. 2710 c.c., nel giudizio di opposizione allo stato passivo (in tal senso, sent. 10081/2011, 25570/2010, SS.UU. 4213/2013).
La Suprema Corte ha così disatteso il precedente orientamento di cui si è dato atto sopra (si veda in particolare la sentenza n. 28299 del 2005) secondo il quale in materia trova applicazione l’art. 2710 c.c. perché: “a) sul piano letterale, la norma in oggetto si riferisce alla “prova tra imprenditori” e non già alla “prova nelle cause tra imprenditori”; b)sul piano logico, la ratio della limitazione soggettiva della regola fissata dalla norma si giustifica con l’esigenza di garantire la parità delle parti, siccome ambedue obbligate alla tenute della contabilità, così consentendo alla controparte di provare la contrastante o inesistente annotazione, a sua volta producendo i propri libri contabili; c) nel caso del Curatore che agisca in revocatoria, la prova verte su di un rapporto sorto tra imprenditori in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento; d) la posizione della controparte, imprenditore in bonis, è salvaguardata, potendo contrastare l’assunto del Fallimento a mezzo del raffronto con le proprie scritture”.