MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 11 luglio 2019, n. 5
Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
L’UNISIN (Unità Sindacale FALCRI – SILCEA – SINFUB) ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questo Ministero sulla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237(della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, della Direzione Centrale pensioni dell’INPS e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
Come è noto la disciplina di cui alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) ha previsto, per il triennio 2017-2019, il ricorso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei dipendenti appartenenti al settore del credito ordinario e del credito cooperativo.
In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, all’articolo 2, comma 1, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito ed il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, “[…] anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili […]” precedenti all’accesso ai predetti Fondi di solidarietà.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento, con destinazione riservata alle finalità di cui all’articolo 2 del decreto citato.
Con riferimento alla disposizione in esame l’Inps, con circolare n. 188/2017, ha fornito le istruzioni operative della procedura di riscatto, riconoscendo in capo al datore di lavoro la “facoltà” di esercizio del riscatto o della ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia da parte dei lavoratori occupati.
Quanto al quesito specifico formulato con l’istanza di interpello, codesto Sindacato ha chiesto un chiarimento sulla natura facoltativa dell’esercizio di tale riscatto, “una volta avviate le procedure per ridurre il personale con incentivo agli esodi volontari.”.
In termini generali occorre considerare che il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile a discrezione del diretto interessato, con onere a proprio carico, per valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione.
Il riscatto, in quanto tale, ha dunque natura di vero e proprio negozio bilaterale, i cui effetti giuridici discendono dalla volontà di entrambe le parti (ente previdenziale e assicurato).
Tale operazione è attivata previa presentazione di apposita domanda del lavoratore interessato, da cui prende avvio il procedimento amministrativo rivolto all’accertamento dei requisiti di legge e che si conclude con una proposta di riscatto da parte dell’Istituto previdenziale. La successiva accettazione dell’interessato è rimessa alla preventiva valutazione da parte di quest’ultimo in ordine alla convenienza dell’operazione, anche in ragione dell’entità dell’onere quantificato.
Tanto premesso, ai fini di una corretta ricostruzione dell’impianto normativo di riferimento, è opportuno evidenziare i seguenti aspetti.
Le disposizioni in esame (l’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e l’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998) sono state introdotte con la finalità di offrire ai datori di lavoro del settore del credito ordinario e del credito cooperativo un particolare strumento per la gestione di situazioni occupazionali che avrebbero potuto generare eccedenze di personale. Peraltro tali misure, che dovrebbero consentire la gestione non traumatica di potenziali esuberi, trovano la loro concreta attuazione entro un percorso di confronto sindacale, che consenta di contemperare nel modo più efficace le esigenze dei lavoratori potenzialmente interessati con quelle del datore di lavoro.
Nello specifico, la fattispecie introdotta dalla legge n. 232 del 2016 non prevede alcun obbligo da parte dei datori di lavoro di esercitare la domanda di riscatto a beneficio dei propri dipendenti, né, peraltro, sono individuati requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario.
Infatti, ai fini del conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione di tale prestazione, si prevede l’erogazione del predetto assegno, a carico della gestione previdenziale di appartenenza, al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, richiesti al momento del pensionamento.
L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di un’azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore è dunque subordinato all’osservanza della relativa procedura, la cui attivazione avviene in attuazione di appositi accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.
Nell’ambito di tale accordo (collettivo) saranno definiti i termini e le modalità per la concreta attuazione della procedura di esodo, in relazione da un lato ai criteri di individuazione dei lavoratori potenzialmente interessati e, dall’altro, alla sostenibilità del piano incentivante da parte dell’azienda.
Successivamente il datore di lavoro può presentare tale accordo alla competente sede INPS, secondo le modalità espressamente definite con le circolari n. 90/2015 e n. 104/2015 del medesimo Istituto, che provvederà a verificare l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Del resto, come espressamente evidenziato nella citata circolare Inps n. 188/2017, “[…] l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019. In coso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione dovrà essere inviata anche al lavoratore”.
Dagli elementi innanzi esposti si evince che la disciplina oggetto del presente interpello ha inteso riconoscere al datore di lavoro la facoltà di attivare la relativa procedura, la cui concreta attuazione trova tuttavia nell’accordo (collettivo) di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati.
Sussiste invece l’obbligo per il datore di lavoro, una volta completata tale procedura, di eseguire il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro.
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