La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2298 depositata il 3 Febbraio 2014 intervenendo in tema di licenziamenti ha riaffermato che la comunicazione di cui all’art. 4, c. 9, nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti.
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui era stato comunicato il licenziamento nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 23.07.1991 n. 223. Il dipendente sosteneva che i prospetti allegati alla comunicazione scritta inviata dal datore all’Ufficio regionale LMO ai sensi dell’art. 4, c. 9, della stessa legge non consentivano di verificare la correttezza dell’applicazione dei criteri di scelta di cui al successivo art. 5, c. 1. In subordine, chiedeva che fosse dichiarata la illegittimità del recesso per violazione dei criteri di scelta concordati tra il datore e le OO.SS. all’esito della fase di consultazione sindacale della procedura di licenziamento collettivo.
Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva la domanda del ricorrente. Il datore di alvoro impugnava la pronuncia del giudice di prime cure dinanzi alla Corte di Appello. I giudici territoriali riformavano la sentenza impugnata ritenendo che la comunicazione contenesse indicazione sufficiente dei criteri per l’individuazione dei lavoratori da licenziare e delle relative modalità applicative.
Per la cassazione della pronuncia del giudice di seconde cure il lavoratore, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del lavoratore e cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte Distrettuale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “contestualmente alla comunicazione dei recessi il datore deve comunicare per iscritto l’elenco dei lavoratori licenziati (recante l’analitica descrizione della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta) all’Ufficio regionale LMO, alla Commissione regionale per l’impiego e alle organizzazioni sindacali che hanno ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di mobilità e hanno partecipato all’incontro per l’esame congiunto”.
Dall’esame della documentazione depositata in corso di causa è risultato non essere stati rispettati i parametri sopra evidenziati. L’indicazione dei criteri di scelta deve infatti essere puntuale al fine di consentire sia alle oo.ss. che ai singoli lavoratori interessati di verificare, passo passo, le procedure poste in essere, proprio nell’ottica di tutelare le parti deboli del rapporto di lavoro.
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