La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12831 del 23 maggio 2013 ha sancito che il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle azioni della stessa società, poiché ai sensi dell’art. 2448 cod. civ., nel testo “ratione temporis” applicabile (anteriore alla riforma del diritto societario), la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell’ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) conferisce natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione.
La vicenda che ha visto due società che avevano sottoscritto un contratto preliminare per la compravendita di azioni della stessa società. La società che doveva vendere i titoli mobiliari nel frattempo fu dichiarata fallita. L società fallita ricorse al Tribunale che accolse la domanda subordinata di A.M.P. e dichiarò legittima la sospensione dell’esecuzione della prestazione ad essa facente capo relativamente alla scrittura privata del 7 maggio 1998, con cui la P. aveva promesso di vendere il pacchetto azionario della s.p.a. Pastificio A. a lei spettante in favore di M.C. e di N.D.M., per il pattuito prezzo di lire 2.900.000.000 rateizzato in 58 mensilità di pari importo, e dichiarò i convenuti decaduti dal beneficio del termine previsto a loro favore.
La parte soccombente ricorre in appello dove i giudici confermavano la sentenza di primo grado. Veniva proposto ricorso in cassazione per due motivazioni.
Gli Ermellini oltre a statuire quanto scritto nella prima parte del presente articolo affermano in merito alla situazione di squilibrio che la “deduzione dell’obiettivo squilibrio del sinallagma contrattuale, sopravvenuto alla stipulazione del preliminare, la doglianza, così come formulata, è assolutamente generica, e come tale inammissibile, non essendo neppure accompagnata dalla indicazione del se lo squilibrio tra le prestazioni sia dovuto ad un evento straordinario ed imprevedibile, non rientrante nell’ambito della normale alea contrattuale: indicazione tanto più necessaria, ove si consideri che nella specie i promissari non erano estranei alla compagine sociale, essendo già soci di fatto della società e garanti della medesima.”
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