Cassazione Penale, sentenza n. 20081 del 9 maggio 2013
Nel caso in cui l’organo amministrativo stipula un contratto di affitto d’azienda a condizioni svantaggiose potrebbe rispondere del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.La Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso presentato nell’interesse di un’amministratrice di società.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società fallita il quale successivamente indagata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, in concorso con altri, aveva chiesto agli Ermellini l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP, avente a oggetto quote sociali e il patrimonio aziendale di ben quattro società a responsabilità limitata.
La Suprema Corte, nella sentenza in parola, ha ritenuto priva di ogni vizio l’ordinanza dei giudici di prime cure conformemente alla costante ed univoca giurisprudenza della Cassazione, la quale ha più volte sostenuto che “è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche attraverso la conclusione di contratti, come quello di affitto di azienda, quando questi siano privi di effettiva e adeguata contropartita e, pertanto, risultino preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori” (v. Cass. sentenza n. 10742/2008). E’ stato anche puntualizzato che un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all’impresa può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando lo stesso viene stipulato in previsione del fallimento e allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Infatti un tale contratto lascia l’azienda dissestata nell’impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (art. 80 Legge Fallimentare), ostacola gli organi dei fallimento nella liquidazione dell’attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati) (vfr. Cass. sentenza n. 11207/1993).