Con l’approvazione della legge di bilancio 2017 il comma 567 della legge di bilancio 2017 ripristina il trattamento fiscale dell’emissione della nota di variazione Iva in caso di procedura concorsuale vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla stabilità dello scorso anno. Infatti con la legge di bilancio 2016 (art.1 comma 126) si era reso possibile l’emissione della nota di variazione dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, trovando applicazione per le procedure concorsuali apertasi successivamente al 31 dicembre 2016.
Ora con il comma in commento, che interviene sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa, viene ripristinata la regola vigente prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità dello scorso anno, secondo la quale l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità per le imprese fornitrici di un soggetto in crisi, di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente.
Ritorno al passata con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 al comma 567 escludendo l’entrata in vigore della regola sopra esposta, e ripristina la situazione precedente, peggiorativa per le imprese, in quanto saranno costrette ad anticipare il versamento Iva senza speranza di poter esercitare la rivalsa, rimandandone il recupero solo alla definitiva conclusione della procedura concorsuale.
L’emissione della nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, sarà possibile solo nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali concluse infruttuosamente.
Pertanto, al fine di determinare il momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione nel caso di cliente assoggettato ad una procedura concorsuale, tornano applicabili le vecchie regole, di seguito riportate:
| Fallimento | Scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di riparto. |
| Concordato fallimentare | Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. |
| Concordato preventivo | Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria. |
| Liquidazione coatta amministrativa | Definitività del piano di riparto predisposto dall’autorità competente. |
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