AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 18 dicembre 2020, n. 49
Procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali (NOTA 1) – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della brexit
Al fine di facilitare l’espletamento degli adempimenti doganali – soprattutto per gli operatori economici che nel commercio internazionale sono stati maggiormente interessati solo o prevalentemente a movimenti intraunionali e che, anche in vista della Brexit, si preparano ad operare su mercati extra-UE – l’Agenzia intende:
– attuare alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione;
– richiamare l’attenzione su adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione che, correttamente attuati, consentono agli operatori di usufruire di benefici fiscali (non imponibilità/abbuono o rimborso ai fini IVA e accise) e velocizzazione delle procedure connessi alle operazioni di esportazione.
I. FACILITAZIONI OPERATIVE
1. RILASCIO DELLE DECISIONI PER L’UTILIZZO DI REGIMI DOGANALI SPECIALI ATTRAVERSO IL SISTEMA CDS
In premessa si ritiene opportuno far presente che, a seguito del recesso, non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate da questa Agenzia a soggetti britannici, per le quali sia prevista come condizione dal Codice Doganale dell’Unione l’essere stabiliti nel territorio doganale della UE, e dovranno essere altresì rivalutate le decisioni la cui validità geografica sia comprensiva del Regno Unito.
In relazione a tali decisioni, si comunica che sono programmati alcuni interventi di carattere informatico, a cura dei Servizi unionali, che in alcuni casi andranno a sostituire automaticamente l’identificativo GB con la sigla XI (Irlanda del Nord) ed in altri casi andranno ad eliminare dalle decisioni gli Uffici doganali ivi citati qualora siano situati nel Regno Unito e codificati con GB.
A tale proposito, gli Uffici dell’Agenzia sono stati già interessati per le opportune verifiche sulle autorizzazioni della specie, ai fini del loro adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2021 e, pertanto, gli operatori eventualmente interessati ad adeguamenti ulteriori delle decisioni, potranno rivolgersi agli uffici doganali emittenti in tempo utile per le proprie esigenze di carattere operativo.
Appare opportuno segnalare che l’entrata e l’uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi e quindi tutte le movimentazioni di merci tra il territorio doganale dell’Unione e UK, ad oggi soggette alla libera circolazione, dalla data del recesso dovranno essere vincolate allo specifico regime riferibile all’operazione che s’intende realizzare, configurandosi – laddove prevista – la necessità di ottenere una autorizzazione ai sensi dell’art. 211 CDU. In particolare, ad esempio, tutti quegli operatori economici nazionali che ora svolgono operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione presso stabilimenti siti nel Regno Unito ovvero che utilizzano, per le loro produzioni nazionali, merci che provengono da UK, senza adempiere attualmente ad alcuna formalità doganale, dovranno riconsiderare la loro operatività in quanto, successivamente al recesso, le suddette attività saranno riconducibili ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo e dunque soggette a preventiva autorizzazione da gestire mediante Customs Decisions System (CDS).
Proprio per evitare blocchi o rallentamenti delle attività produttive, gli operatori economici interessati alle operazioni con il Regno Unito potranno proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito indicando, come momento di inizio validità dell’autorizzazione, una data successiva al 31/12/2020. Gli Uffici competenti avranno così modo di effettuare le necessarie istruttorie e, in presenza dei requisiti previsti, rilasciare le decisioni con validità posticipata, sub condicio dell’effettivo verificarsi del recesso in assenza di accordo.
In alternativa si fa presente che, nei casi in cui non sia stato possibile provvedere tempestivamente all’ottenimento di una autorizzazione al regime speciale, sarà possibile regolarizzare le operazioni di importazione/esportazione svolte dal 1° gennaio 2021 con la richiesta di una autorizzazione con effetto retroattivo in base all’art. 211 p.2 CDU.
Infine, si rammenta che:
– l’autorizzazione su dichiarazione doganale per i regimi speciali diversi dal transito, in base all’art.163 RD, potrà essere utilizzata nelle ipotesi in cui le operazioni relative siano sporadiche o molto semplici (ad esempio: le riparazioni), oppure nel caso in cui ci si ritrovi nei giorni a ridosso della data del recesso e non si sia ancora richiesta l’autorizzazione su TP come sopra specificato. In tale ultima ipotesi, gli Uffici locali valuteranno la possibilità di utilizzare tale procedura semplificata per svolgere le prime operazioni, in attesa di rilasciare l’autorizzazione formale su CDS;
– la concessione di autorizzazioni ai regimi speciali che prevedono il possesso di una garanzia può avvenire anche in assenza della suddetta che, come già chiarito, dovrà però essere posseduta al più tardi al momento del primo vincolo delle merci al regime per cui è stata emessa la decisione. Quest’ultima infatti si può ritenere valida ma inefficace sino a presentazione della garanzia;
– sarà cura dell’Ufficio locale che ha proceduto al rilascio della decisione prima del 31/12/2020 con validità posticipata verificare che ogni informazione ivi inserita e riguardante dati codificati con la sigla GB non sia stata modificata in modo automatico dai Servizi della Commissione a seguito del recesso (come descritto in premessa), eventualmente intervenendo di conseguenza;
– la Commissione europea ha fatto presente che nelle 48 ore immediatamente successive al recesso potrebbero verificarsi alcuni malfunzionamenti nel sistema CDS per cui, in tale evenienza, sarà opportuno ricorrere alle procedure di soccorso già note.
2. AUTORIZZAZIONI ALLA PROCEDURA DEL LUOGO APPROVATO ALL’EXPORT
L’autorizzazione all’utilizzo dei luoghi approvati (NOTA 2) per il regime dell’esportazione consente la presentazione e la disponibilità per i controlli di merci unionali destinate all’export in un luogo diverso dalla dogana pertanto, a seguito dell’invio telematico della dichiarazione doganale alla dogana competente, le merci sono rese disponibili dall’operatore per l’eventuale visita fisicaselezionata dal circuito doganale di controllo- presso il sito approvato.
Le condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione sono rappresentate dalla continuità delle operazioni di esportazione da effettuare presso il luogo, dal possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo e dall’’idoneità del sito per l’effettuazione dei controlli. Ai fini della verifica di quest’ultimo requisito, l’Ufficio delle dogane effettua sopralluogo fisico presso il sito interessato, i cui esiti sono riportati in un apposito verbale (NOTA 3).
Al fine di facilitare le operazioni di esportazione, anche in vista della Brexit ed in permanenza dell’emergenza Covid-19, si ritiene di poter consentire la presentazione di istanza per il rilascio dell’autorizzazione per i luoghi approvati all’export, con richiesta di effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata.
In particolare, l’operatore può presentare planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardanti il luogo da autorizzare e l’ufficio può procedere alla verifica d’ufficio su base documentale dell’idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale senza lo svolgimento del sopralluogo fisico antecedente al rilascio del provvedimento autorizzativo.
A tale fine sarà presentato il modulo allegato con il quale l’operatore indica la motivazione a base della richiesta e certifica, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare, come indicato nella documentazione tecnica.
II. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ALL’ESPORTAZIONE
Per una correntezza delle operazioni di esportazione e l’acquisizione in tempi rapidi della prova di uscita delle merci dal territorio unionale assume importanza primaria il corretto espletamento degli adempimenti doganali presso gli uffici di esportazione e di uscita.
1. CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI ESPORTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL’UFFICIO DI USCITA
Ai fini dell’individuazione dell’ufficio doganale competente per la presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione di esportazione occorre far riferimento ai criteri dettati dall’art. 221, par. 2 e 3, del RE.
Il primo criterio richiamato dalla normativa individua, quale ufficio doganale competente, quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore, per la cui definizione occorre far riferimento a quanto previsto dall’art. 1 punto 19 del RD, così come modificato dall’art. 1 del Regolamento UE 2018/1063. Sulla base di tale disposizione si intende per esportatore:
a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
b) negli altri casi, quando a) non si applica:
i) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.
Conseguentemente, anche se nelle esportazioni commerciali le parti coinvolte nelle operazioni di esportazione godono di massima flessibilità nell’individuazione del soggetto che può agire come esportatore, operata tale scelta, per l’individuazione dell’ufficio al quale presentare la dichiarazione doganale di esportazione è necessario applicare i criteri dettati dall’art. 5, punto 31 (NOTA 4) , del CDU, relativo alla definizione di persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che sono applicabili anche per determinare dove la medesima è stabilita all’interno di ciascuno Stato membro. Applicando tale criterio non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore, fatte salve le seguenti specifiche situazioni:
a) quando le merci vengono consolidate, imballate o reimballate ai fini del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la vendita per l’esportazione: in tali casi è consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione all’Ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione il quale è generalmente quello da cui le merci con destinazione un paese terzo lasciano il territorio doganale dell’Unione.
Si considerano imballate per l’esportazione le merci quando, ad esempio:
– sono preparate per la spedizione cioè confezionate in cartoni in modo da evitare danni durante il loro trasporto;
– sono completamente reimballate da un’azienda specializzata o quando devono essere sottoposte ad un condizionamento finale in scatole appositamente previste per la spedizione;
– sono collocate, confezionate in cartoni, su pallet o container.
b) Uno Stato membro può decidere di designare, per motivi amministrativi e quindi anche organizzativi, un determinato ufficio doganale come competente per determinate operazioni ad esempio per tipologia di merce. In ambito nazionale tale evenienza ricorre per le operazioni di importazione e di esportazione degli esemplari di flora e fauna selvatica indicati negli allegati al Reg. CE n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Nel caso di subappalto, la dichiarazione può essere presentata all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il subappaltatore (se ad esempio la società A che è responsabile dell’esportazione di una macchina dalla UE, subappalta la sua produzione alla società B, la dichiarazione può essere presentata all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilita la società B).
d) La dichiarazione può essere presentata presso un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci sulla base di circostanze giustificate riferite ad un caso individuale.
e) La dichiarazione di esportazione può essere presentata all’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione nel caso di merci di valore non superiore a 3000 euro per spedizione e per dichiarante ed a condizione che esse non siano sottoposte a divieti o restrizioni oppure nei casi elencati nell’art. 137 del RD in cui è possibile ricorrere alla dichiarazione verbale
f) Se le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione in assenza di una dichiarazione doganale di esportazione questa deve essere presentata a posteriori all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore ai sensi dell’articolo 337, paragrafo 1, del RE.
Le merci, dopo essere state svincolate dall’ufficio di esportazione devono essere presentate, accompagnate dal DAE (documento di accompagnamento esportazione), nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata, all’ufficio di uscita dichiarato il quale le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione ed invia all’ufficio di esportazione il messaggio telematico “risultato di uscita”. Il suddetto messaggio, inviato dall’ufficio di esportazione al dichiarante/esportatore, con esito “uscita conclusa”, costituisce la certificazione dell’uscita delle merci dall’Unione, valida anche ai fini fiscali. Si ricorda che la notifica dell’avvenuta esportazione delle merci può essere altresì acquisita dall’operatore economico consultando la sezione del portale dell’Agenzia dedicata al tracciamento dei movimenti di esportazione e digitando il relativo MRN.
2. EFFETTI DEL CORRETTO ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI E GLI UFFICI DOGANALI E SULLE STATISTICHE DEL COMMERCIO CON L’ESTERO
Una corretta applicazione, da parte degli operatori coinvolti a vario titolo nel processo di esportazione, dei criteri previsti dalla normativa unionale per l’individuazione dell’ufficio doganale competente cui presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica permette di ridurre i tempi per l’espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le aziende italiane esportatrici. La presentazione delle merci e delle dichiarazioni doganali per il vincolo al regime di esportazione presso gli uffici individuati dall’art. 221 del RE consente infatti di decongestionare l’attività degli uffici doganali di uscita, in particolar modo quelli competenti sui porti ove spesso vengono dichiarate merci destinate all’esportazione che avrebbero dovuto essere vincolate presso gli uffici doganali competenti per il luogo in cui l’esportatore è stabilito, con pesanti ricadute sull’operatività delle dogane portuali.
Una puntuale osservanza dei suddetti criteri – unitamente al rispetto delle condizioni di consegna della merce (incoterms) che permettono di individuare il soggetto tenuto all’espletamento delle formalità doganali di esportazione – consente inoltre di ridurre in modo significativo il fenomeno della duplicazione delle dichiarazioni doganali di esportazione (NOTA 5) ed il ricorso alle c.d. prove alternative per comprovare l’uscita delle merci dall’U.E.
A tale riguardo, è importante osservare che anche se la scelta delle condizioni di consegna è rimessa alle decisioni degli operatori, è fondamentale che l’opzione sia operata dai medesimi nella piena consapevolezza delle implicazioni di natura doganale legate alla presentazione della dichiarazione doganale e all’acquisizione della certificazione di uscita delle merci oggetto di esportazione ed alle connesse ricadute sul piano fiscale, richiamate in precedenza.
Nella prassi commerciale è frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all’esportazione con applicazione della condizione ex works quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente e che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione dell’acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l’acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE. Anche in tale circostanza, vanno osservati i criteri enunciati in merito l’individuazione dell’ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l’esportazione e presa in carico dall’acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all’ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore. In tale modo, si verrebbero notevolmente a ridimensionare le difficoltà che le imprese nazionali esportatrici incontrano nell’acquisire la prova dell’uscita delle merci richiesta dalla normativa nazionale per il riconoscimento del beneficio fiscale della non imponibilità IVA, conseguenza della circostanza che gli adempimenti doganali vengono curati dall’acquirente spesso in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le aziende. Altre condizioni di consegna, come quella con resa FCA (franco vettore), consentirebbero al venditore tenuto all’espletamento delle formalità doganali di esportazione, di entrare agevolmente in possesso della documentazione richiesta sul piano fiscale, come in premessa richiamato.
È appena il caso di attirare l’attenzione sui riflessi degli adempimenti doganali nella rilevazione delle statistiche comunitarie sul commercio estero con i Paesi terzi che si basano, come noto, sui dati registrati nelle dichiarazioni doganali. A questo riguardo, l’art. 6, par. 4, del Regolamento UE 113/2010 (NOTA 6) che attua il Regolamento (CE) n. 471/2009, ai fini statistici, definisce quale Stato membro di effettiva esportazione quello nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito della procedura doganale. Il medesimo articolo precisa tuttavia che se è noto che le merci sono state trasferite da un altro Stato membro a quello in cui si trovano al momento dello svincolo nell’ambito della procedura doganale, all’unico scopo di dichiararle all’esportazione, al ricorrere di specifiche condizioni (NOTA 7), l’altro Stato membro deve essere considerato lo Stato di effettiva esportazione.
Ne consegue che se le merci vendute per l’esportazione in Italia con resa ex works vengono trasportate in un altro Stato membro al solo fine di presentare in detto Stato la dichiarazione di esportazione, in quest’ultima va indicato il codice IT quale paese di spedizione/esportazione e non lo Stato membro ove la medesima merce è stata trasportata per essere esportata.
3. ESPORTAZIONE ABBINATA A TRANSITO
A decorrere dal 1° Gennaio 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderirà alla Convenzione CTC quale Parte contraente a sé stante. Pertanto, le merci unionali trasportate verso tale paese, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune.
Come elemento innovativo, si rappresenta che alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – parte integrante dell’accordo sul recesso UK -, la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito.
Ne consegue che, con particolare riferimento alla procedura doganale del transito, le spedizioni di merci non unionali effettuate tra i 27 Paesi membri dell’Unione e l’Irlanda del Nord verranno espletate sotto l’egida del transito unionale, mentre le operazioni di transito con le restanti parti del Regno Unito (quindi Inghilterra, Galles e Scozia) verranno svolte con le modalità proprie previste nell’ambito della Convenzione transito comune.
Con particolare riferimento alla procedura di esportazione abbinata a transito, applicata al contesto della Brexit, si precisa che essa agevola notevolmente gli operatori economici, poiché gli stessi possono espletare le formalità doganali presso un ufficio doganale interno dove, per ragioni di natura logistica, l’effettuazione degli adempimenti doganali richiede generalmente tempistiche minori rispetto a quelle di solito necessarie presso gli uffici doganali posti in prossimità delle frontiere.
L’aspetto peculiare della procedura in questione consiste nella circostanza che l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito comune, ai sensi dell’art. 329, par. 6, del RE; ovviamente, l’ufficio doganale di passaggio e di destinazione dell’operazione di transito sono situati in un paese di transito comune, nel caso di specie UK.
Ai fini della conclusione della procedura di esportazione ed ai sensi dell’art. 333, par.2, del RE, l’ufficio doganale di uscita deve informare l’ufficio doganale di esportazione dell’uscita delle merci dal territorio doganale unionale entro una determinata tempistica.
Allo stato, considerata la vigenza del periodo transitorio e ai sensi dell’art. 333, par. 7 del RE, nel caso in cui l’esportazione sia stata abbinata ad un’operazione di transito comune tale termine corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito. A decorrere dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione, l’ufficio doganale di uscita informerà l’ufficio doganale di esportazione dell’uscita delle merci dal territorio doganale unionale al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito viene appurato.
In relazione alle operatività oggetto della presente circolare, gli uffici doganali svolgeranno ogni utile azione di assistenza agli operatori per la corretta attuazione degli adempimenti doganali e, nel contempo, di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni unionali sopra illustrate.
—
Note:
(1) Il regime di esportazione è disciplinato dall’art. 269 del Codice doganale dell’Unione- Regolamento UE 952/2013 (CDU) – nel titolo VIII dedicato all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, nonché nel Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD) (articoli da 244 a 249) e nel Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 (RE), (articoli da 326 a 340). Sulla procedura di esportazione vedasi anche la Guida doganale per le imprese -ed.2019 e la sezione FAQ sul sito dell’Agenzia.
(2) L’istanza per l’approvazione del luogo può essere presentata da dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari), dai titolari di depositi doganali o di magazzini di temporanea custodia di società di gestione di nodi logistici (terminal ferroviari, autoporti, interporti) che mettono a disposizione dei dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) spazi per l’effettuazione dei controlli doganali (cfr. nota prot. 27517/RU/DCTI del 6/3/2017).
(3) Cfr. Circolare n.2/D/2018.
(4) E’ considerata stabilita nel territorio doganale dell’Unione:
a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione;
b) se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione[4] nel territorio doganale dell’Unione.
(5) A causa di errori dovuti ad uno scambio di comunicazione non ottimale tra i diversi soggetti coinvolti nella spedizione delle merci, vengono talvolta presentate per la stessa merce due dichiarazioni, di cui la prima trasmessa dall’esportatore e la seconda dal vettore incaricato del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell’Unione.
(6) Modificato dal Regolamento (UE) 2016/2119.
(7) Sono previste le seguenti condizioni:
i) le merci siano state trasferite da detto altro Stato membro all’unico scopo di dichiararle all’esportazione;
ii) l’esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito della procedura doganale;
iii) l’entrata nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito della procedura doganale non costituisse un’acquisizione intra-UE di merci o una transazione considerata tale ai fini della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 maggio 2020, n. 160476/RU - INFO-DIR - Procedure per il rilascio di decisioni e autorizzazioni doganali- Determinazione direttoriale n. 160474 del 28 maggio 2020 e ulteriori indicazioni operative
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 24 dicembre 2020 - Avviso - Nuova guida sulle procedure doganali per la brexit
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 30 gennaio 2020 - Brexit: cosa accade il 31 gennaio 2020 - Il Regno Unito lascia l’Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020
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