AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 22 maggio 2020, n. 151838/RU
Procedure di rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e relativa autorizzazione all’esportatore autorizzato
Il periodo emergenziale causato dalla diffusione del COVID-19 ha determinato, tra le molteplici conseguenze, la difficoltà di procurarsi presso gli Uffici doganali i certificati di circolazione. Si è rilevato pertanto un diffuso interesse per la procedura di rilascio semplificata degli A.TR., che appunto evita di recarsi in Dogana in occasione di ogni spedizione, per acquisire di volta in volta il corrispondente certificato. In relazione a tale procedura semplificata sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.
Come noto, l’A.TR. è un certificato che, negli scambi tra UE e Turchia, consente alle merci di godere di un trattamento daziario preferenziale(1). La Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia ha stabilito le procedure finalizzate al rilascio dei certificati A.TR., necessari per l’ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall’origine dei prodotti stessi. L’A.TR. viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione ed attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica.
È da sottolineare che tale beneficio si applica, a tutte le merci fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli di base(2) e per quelli carbo – siderurgici (ex CECA) (3).
Per queste due categorie di beni, pertanto, la preferenzialità è basata sul carattere originario degli stessi e deve essere attestata tramite il rilascio del certificato EUR1.
Per approfondire le caratteristiche formali del certificato A.TR., occorre fare riferimento alla Decisione 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale UE-Turchia (4), che stabilisce le regole per il rilascio di «autorizzazioni uniche».
Il Titolo II°, della suddetta Decisione, in particolare, oltre a stabilire le procedure ordinarie per il rilascio dei certificati di circolazione in questione, individua, all’art. 11, una procedura semplificata e le condizioni che devono sussistere per farne ricorso.
L’A.TR. E LA PROCEDURA DI RILASCIO ORDINARIA
Il certificato di circolazione A.TR., il cui modello è allegato alla citata Decisione, è vistato dalle autorità doganali al momento dell’esportazione delle merci alle quali si riferisce.
Esso può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella Decisione di base (5).
L’esportatore che ne richiede il rilascio deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello stato di esportazione in cui viene rilasciato l’A.TR., tutti i documenti atti a comprovare il carattere delle merci in questione e l’adempimento degli altri obblighi previsti. Le autorità doganali che lo rilasciano, a loro volta, devono adottare tutte le misure necessarie per controllare il carattere delle merci e l’osservanza degli altri requisiti previsti sempre dalla Decisione. Hanno pertanto la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo e verifica ritengano opportuna, oltre a verificare che i certificati di che trattasi siano debitamente compilati.
PROCEDURA DI RILASCIO SEMPLIFICATA
L’art. 11 della Decisione, in deroga a quanto indicato dall’art. 7 relativo alla procedura ordinaria, prevede la possibilità di rilasciare in procedura semplificata l’A.TR. In particolare, la disposizione citata dispone quanto segue:
“Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all’ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell’esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci …”.
Le autorità doganali concedono dunque l’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato agli esportatori che offrano tutte le garanzie necessarie. In tale autorizzazione viene specificato, in particolare, l’ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati, le modalità con cui l’esportatore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei certificati, l’autorità responsabile dello svolgimento del successivo/eventuale controllo a posteriori. Inoltre, sempre nell’autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana possa recare l’impronta del timbro dell’Ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma manoscritta, o non, di un funzionario dell’ufficio (nella casella n.8 “osservazioni” del certificato di circolazione A.TR. è inserita, in una delle lingue dell’Unione, la dicitura: “procedura semplificata”), oppure, detta autorizzazione deve essere stampigliata dall’esportatore autorizzato con l’impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello stato di esportazione e conforme al modello che figura nell’allegato III della Decisione e che si riporta di seguito.
Il certificato compilato, recante la dicitura “procedura semplificata” e sottoscritta dall’esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.
Si sottolinea infine che l’esportatore che esporta frequentemente merci da uno stato membro dell’Unione diverso da quello in cui è stabilito, dovrà presentare domanda per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato alle autorità doganali competenti dello Stato membro in cui è stabilito e nel quale conserva le scritture contabili comprovanti il carattere delle merci in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla Decisione di base e alla Decisione 1/2006. In questo caso le autorità che rilasciano l’autorizzazione ne danno notizia alle autorità doganali degli Stati interessati.
—
(1) Si veda, a tale riguardo, la nota prot.125912/RU del 27 dicembre 2018 contenente le linee guida in materia di origine preferenziale delle merci, pubblicata sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5114885/file+6++nota+125912+del+2018+su+origine+preferenziale.linee+guida.pdf/cb7eba3e-b804-4f33-a4f9-34cf37c01c6f?version=1.0
(2) Rif. Decisione n.1/98 del Consiglio di Associazione UE/Turchia GUCE L.86
(3) Rif. Accordo tra CECA e Turchia del 25 luglio 1996 GUCE L.227 del 7.9.1996
(4) Rif. Decisione 1/2006, GU dell’UE L.265 del 26.09.2006
(5) Rif. Decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia GUCE L.35 del 22.12.1995
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2020, n. 8486 - La buona fede dell’importatore il quale abbia confidato nella genuinità dei certificati di circolazione di merci importate in regime rilasciati dall'esportatore non lo esime dal pagamento del…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 12 marzo 2020, n. 88470/RU - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. - proroga per emergenza Coronavirus
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 03 dicembre 2019, n. 200901 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. Esito delle attività di monitoraggio ed azioni correttive
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 26 luglio 2019, n. 91956 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1,EUR MED, ATR
- AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 17 giugno 2020, n. 16 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR.
- AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 16 luglio 2020, n. 21 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione Eur 1, EUR MED, A.TR.
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…