INAIL – Circolare n. 1 del 3 gennaio 2023
Procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19 – Decreto interministeriale 22 settembre 2022
Quadro normativo
– Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, articolo 22-bis.
– Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”
– Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.”, articolo 31, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis.
– Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute 22 settembre 2022, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, per la corresponsione di speciali elargizioni a favore del coniuge e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie e deg1li operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
– Accordo di collaborazione stipulato il 29 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l’erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19.
Premessa
L’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (NOTA 1), ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19.
Il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni di euro.
Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, del 22 settembre 2022 (allegato 1) sono state emanate le relative disposizioni di attuazione che prevedono la collaborazione dell’Inail, successivamente disciplinata dall’accordo stipulato in data 29 dicembre 2022 (allegato 2).
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel seguito, Dipofam), si forniscono le seguenti istruzioni per la presentazione delle istanze e l’erogazione della speciale elargizione agli aventi diritto.
Ambito di applicazione
La speciale elargizione è riconosciuta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’elenco allegato al citato decreto del 22 settembre 2022, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
Il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione del citato decreto 22 settembre 2022, quale causa/concausa del contagio da COVID-19.
Beneficiari
La speciale elargizione spetta ai familiari superstiti delle vittime, e precisamente:
a. al coniuge o alla persona unita civilmente (NOTA 2) e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
b. in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi.
Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento.
Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti.
Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.
Natura e misura della speciale elargizione
La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari.
La speciale elargizione è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto.
La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.
Istanza per l’accesso alla speciale elargizione
L’istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all’Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, a pena di decadenza entro il 4 marzo 2023 (60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Dipofam) allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per la erogazione della speciale elargizione.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” (nel seguito, Servizio) disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi), come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, il soggetto beneficiario, abilitato nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, potrà compilare e inviare la predetta istanza (NOTA 3).
L’istanza può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti beneficiari.
L’istanza può essere presentata anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.
Il Servizio consentirà l’inserimento delle istanze solo fino alla data del 4 marzo 2023, data di scadenza del termine perentorio.
Dopo la scadenza del suddetto termine il Servizio non consentirà l’accesso, né l’inserimento di nuove istanze.
La ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica dell’istanza rilasciata dal Servizio costituisce notizia dell’inizio del procedimento.
Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:
– titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate;
– contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022;
– documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.
Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari.
È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.
Con l’istanza il richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici e lo status di familiare del lavoratore deceduto per patologia causata o concausata per contagio da COVID-19, mentre se l’istanza è cumulativa la predetta dichiarazione dovrà riguardare anche lo status di familiare degli altri beneficiari.
Istruttoria delle istanze e relative proposte di definizione
La gestione e l’istruttoria delle istanze è affidata all’Inail e verrà effettuata in base a quanto previsto dall’accordo stipulato in data 29 dicembre 2022.
L’accertamento dei presupposti previsti per il riconoscimento della speciale elargizione è effettuato dall’Inail sulla base della documentazione allegata all’istanza trasmessa mediante il Servizio.
Con riferimento alle istanze utilmente trasmesse, potranno essere richieste dall’Inail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella istanza, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione pervenuta.
La documentazione integrativa dovrà essere inoltrata all’indirizzo dcra@postacert.inail.it entro il termine di 15 giorni, dal momento della richiesta, facendo riferimento alla richiesta e al nominativo della vittima.
Al termine dell’istruttoria, l’Inail inoltrerà al Dipofam un elenco contenente i nominativi delle vittime per le quali propone il riconoscimento del beneficio, completo del numero dei beneficiari per ciascuna vittima, e quelle per le quali, invece, propone la non ammissione al beneficio. Per quest’ultima casistica saranno indicate le motivazioni a base della proposta.
Il Dipofam provvede all’approvazione dell’elenco delle istanze predisposto in esito all’istruttoria e, sulla base del rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l’istanza, determina con decreto del Capo del Dipartimento stesso la misura della speciale elargizione.
A seguito dell’approvazione dell’elenco, l’Inail comunica l’esito dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica indicato nella istanza stessa.
Erogazione della speciale elargizione e comunicazioni
La prestazione verrà erogata dall’Inail entro sessanta giorni decorrenti dal decreto del Capo del Dipofam che fissa la misura della speciale elargizione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Nel caso di tardato trasferimento delle risorse il suddetto termine è sospeso.
Nel caso di istanze cumulative il pagamento è disposto in favore dell’istante, il quale è tenuto a versare le quote spettanti agli altri beneficiari, tenendo comunque indenni il Dipofam e l’Inail da eventuali controversie tra i diversi beneficiari.
—
Note:
(1) Nel testo modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in vigore dal 29 aprile 2022, che così dispone: “Art. 22-bis (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistene sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.”
Con le successive disposizioni citate nel quadro normativo della presente circolare il periodo emergenziale è stato fissato dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022.
(2) La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, equipara al coniuge la persona unita civilmente.
(3) Eventuali richieste di informazioni e assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”, disponibile nella sezione “Supporto” del portale www.inail.it. Per ogni opportuna informazione sulla compilazione e la trasmissione dell’istanza si rinvia alle istruzioni riportate nella medesima sezione “Supporto” -> “Guide manuali operativi”, sottosezione “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”.
Allegato 1
(Decreto interministeriale 22 settembre 2022)
Allegato 2
Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990
Art. 1
Premesse
Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Oggetto e finalità
Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina della collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) e l’Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (di seguito lnail) ai fini dell’attuazione delle modalità di erogazione della speciale elargizione, di cui all’articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 31 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, secondo quanto disposto dal decreto 22 settembre 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro della salute, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022, n. 2957.
Art. 3
Destinatari e accesso al beneficio
Ai fini della corresponsione del beneficio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 22 settembre 2022, la speciale elargizione una tantum spetta, senza prova di mezzi di sostentamento, al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai figli legittimi, naturali e adottivi e, in mancanza di coniuge o di persona unita civilmente e figli, ai genitori degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’elenco allegato al decreto del 22 settembre 2022, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022, abbiano contratto una patologia per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID19 che si desume avvenuto, sulla base della documentazione presentata, in conseguenza dell’attività di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica cui erano addetti e alla quale sia conseguita la morte entro la data di pubblicazione del citato decreto.
I soggetti destinatari di cui al comma 1, al fine di ottenere il beneficio, presentano istanza all’Inail (all. 1 e 2) secondo le modalità di cui al comma 4 del1’articolo 5 del decreto del 22 settembre 2022 citato, entro e non oltre 60 giorni dall’avviso pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.
Art. 4
Impegni delle Parti
Per le finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo il Dipofam, si impegna:
a) a trasferire all’Inail i fondi assegnati al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a favore dei soggetti di cui all’art. 2 per un importo complessivo di euro 15.000.000;00 (quindicimilioni/00);
b) a pubblicare il decreto 22 settembre 2022, nonché, entro 30 giorni dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto 22 settembre 2022, l’avviso sul sito internet del Dipofam relativo alla presentazione dell’istanza ai fini dell’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 22 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) ad approvare l’elenco dei beneficiari redatto da lnail sulla base dei risultati dell’istruttoria delle istanze effettuata dall’Istituto;
d) ad approvare con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche familiari, la misura della speciale elargizione, determinata dal rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo ed il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l’istanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto 22 settembre 2022.
Per le finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo l’Inail si impegna a:
a) a predisporre la piattaforma telematica di ricezione delle istanze da presentare entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo sul sito istituzionale del Dipofam https://famiglia.governo.it/it/ e a curare l’istruttoria delle domande ricevute;
b) ad erogare la speciale elargizione, nella misura determinata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto 22 settembre 2022, in quota unica a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, munito di apposita delega rilasciata dai restanti beneficiari, ovvero pro quota, in parti uguali, qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari, aventi i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto 22 settembre 2022, entro 60 giorni dall’adozione del decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia che ne approva la misura, e secondo le modalità di cui all’articolo 5 del medesimo decreto del 22 settembre 2022, previo trasferimento delle risorse.
Art. 5
Modalità di attuazione
Le attività, discendenti dal presente Accordo, sono disciplinate nel piano esecutivo che descrive le attività a carico del Dipofam e dell’Inail e che si allega al presente Accordo per formarne parte integrante (all.3).
Art. 6
Rendicontazione
Le risorse che saranno trasferite a cura del Dipofam, in un’unica soluzione a far data dall’emanazione del decreto del Capo dipartimento politiche per la famiglia ai sensi dell’articolo 4 del decreto del 22 settembre 2022, ammontano a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Capitolo n. 522 – Centro di Responsabilità 15 – Politiche per la famiglia – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’lnail provvederà entro 60 giorni dal completamento dei pagamenti alla rendicontazione delle attività di erogazione delle risorse trasferite del Fondo inviando al Dipofam la seguente documentazione:
a) relazione di chiusura delle attività oggetto del presente Accordo;
b) prospetto di dettaglio di tutti i pagamenti effettuati.
Art. 7
Referenti dell’Accordo
I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
– per il Dipofam, Dott.ssa Rosella Rega, dirigente coordinatore servizio politiche per la famiglia, Ufficio II;
– per l’Inail, Dott. Bruno Mallamaci, dirigente dell’Ufficio gestione prestazioni economiche della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell’Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo.
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti ed è efficace dalla data dell’avvenuta registrazione da parte degli organi competenti. L’Accordo ha durata fino all’ultimazione delle operazioni di erogazione dei fondi, salvo proroga, senza ulteriori oneri.
Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
Risoluzione delle controversie e Foro competente
Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente Accordo.
Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.
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