Dal 1° novembre 2017 nel processo amministrativo, unico tra i processi ad essere caratterizzato dall’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti, sarà obbligatorio il versamento del contributo unificato, esclusivamente, mediante il modello F24 ELIDE da pagare con le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli istituti di credito
L’obbligo introdotto con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 n. 167 (pubblicato in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017).
Infatti l’art. 1 del decreto prevede il pagamento del contributo unificato esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello F24, presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate, previa registrazione ai suoi servizi telematici, è possibile utilizzare l’apposita applicazione, denominata “F24 WEB”, con cui si procede alla compilazione ed all’invio del modello F24 il cui pagamento avviene con addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente. Si ricorda che il DM in commento non consente, per il pagamento del contributo unificato, nessuna compensazione con crediti del soggetto tenuto al pagamento del contributo.
L’articolo 2 statuisce che la modalità di versamento obbligatoriamente telematico del contributo unificato dovrà essere osservata non solo per i ricorsi amministrativi da proporre dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato ma anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;
Il predetto decreto, inoltre, dispone che l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana saranno curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
Infine il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che fino a quando non verranno adeguati i sistemi informativi rimangono vigenti e valide le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) che, a beneficio dei lettori, si trascrive:
Art. 192 – D.P.R 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) |
1.Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. |
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. |
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. |
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell’articolo 191. |
5. Dall’attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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