A partire dal 1° settembre 2023 gli atti giudiziari dovranno essere redatti secondo quanto statuito dal decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023) dal titolo “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.”
Il regolamento, entrato in vigore il 26 agosto 2023, regola la redazione degli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre. (il decreto ricalca in buona parte il protocollo d’intesa del 10 marzo 2023 su processo civile in cassazione)
L’articolo 2 del d.m. integra l’art. 121 del codice di procedura civile, titolato “Libertà delle forme. Chiarezza e sinteticità degli atti”, come modificato dalla riforma Cartabia.
Le principali novità riguardano:
- i limiti dimensionali del contenuto delle diverse tipologie di atti del processo civile (art.3) per le cause di valore inferiore a € 500.000 (art. 1);
- le esclusioni (art. 4) e le deroghe (art. 5) a tali limiti dimensionali;
- le tecniche redazionali degli atti (art. 6);
- Schemi informatici e criteri di redazione (art. 8).
C0ntenuto
In base all’art. 2 del d.m. n. 110/2023 gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento devono contenere:
a) una intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e’ proposta e della tipologia di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Limiti dimensionali dell’atto processuale
In base all’articolo 3 del d.m., salvo esclusioni e le deroghe previste degli articoli 4 e 5, detta i limiti dimensionali degli atti. Inoltre nel conteggio non si computano gli spazi né le intestazioni, le relate, le parti obbligatorie come gli avvisi, ecc. Per cui gli atti devono osservare le seguenti dimensioni:
a) 80.000 caratteri, circa 40 pagine, per l’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri, circa 26 pagine per le memorie, le repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, circa 5 pagine, per note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e’ necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.
Tecniche redazionali
Oltre ai limini dimensionali il d.m. all’articolo 6 consiglia di redigere l’atto mediante secondo lo stile della pagina avente le seguenti caratteristiche:
a) utilizzare font comuni (di chiara leggibilità) e di 12 punti di dimensione;
b) con interlinea di 1,5;
c) e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
Le note non sono consentite, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari. Infine le note così utilizzate non rientrano nel conteggio dei caratteri.
Schemi informatici e criteri di redazione
L’art. 8 statuisce rinvia all’art. 11 del d.m. n. 44/2011 relativo alle regole del processo telematico sulla forma dell’atto ed all’art. 34 del d.m. n. 44/2011. L’atto del processo telematico deve essere disposto in un file formato PDF testo – come previsto dall’art. 12 delle specifiche tecniche richiamate dai citati artt. 11 e 34 – privo di elementi attivi, sottoscritto con firma digitale e corredato da un file in formato XML contenente le informazioni strutturate.
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Ministero della Giustizia Decreto n. 110, 7 agosto 2023
Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata»;
Visto l’articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell’atto;
Visto l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti;
prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell’atto giudiziario;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha espresso il parere in data 7 giugno 2023;
Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 e 3 agosto 2023;
Adotta
il seguente regolamento;
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.
Art. 2
Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero
1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall’articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione;
a) intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e’ proposta e della tipologia di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche’, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.
Art. 3
Limiti dimensionali degli atti processuali
1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l’esposizione e’ contenuta nel limite massimo di;
a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonche’ agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e’ necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.
2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.
Art. 4
Esclusioni dai limiti dimensionali
1. Dai limiti di cui all’articolo 3 sono esclusi;
a) gli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);
b) l’indice e la sintesi dell’atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
d) la data e il luogo, nonche’ le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
Art. 5
Deroghe ai limiti dimensionali
1. I limiti di cui all’articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si e’ reso necessario il superamento dei limiti.
2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l’intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell’atto.
3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall’articolo 3.
Art. 6
Tecniche redazionali
1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente;
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche’ dei riferimenti dottrinari.
Art. 7
Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice
1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l’indicazione di capi separati e numerati.
Art. 8
Schemi informatici
1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall’articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche’ tutti i dati necessari per l’elaborazione degli schemi dell’atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all’articolo 2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi’ conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato.
Art. 9
Formazione
1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell’avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell’ambito della formazione obbligatoria dell’avvocatura.
3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all’avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.
Art. 10
Istituzione di un osservatorio permanente
1. E’ istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L’osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell’aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.
2. L’osservatorio opera presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.
3. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2023
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