La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 attraverso un excursus, sui precedenti giurisprudenziali, ha fatto il punto sulla notifica della sentenza per far decorrere il termine breve per la sua impugnazione ed ha precisato che “… secondo la giurisprudenza di questa Corte è “sempre” valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018). Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte, anche se detti luoghi possono coincidere essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento. Infine, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell’atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio (Sez. Un. n. 7454/2020).
Non rileva perciò il principio della prevalenza del domicilio eletto, dal momento che la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve è adempimento che contempla come destinatario il difensore e non la parte, la cui elezione domicilio rimane quindi, a tali fini, sprovvista di specifici effetti e rilevanza.
In questi termini si è pronunciata la sentenza n. 8095/2021 pure citata dalla Corte d’appello, nella quale è stato in particolare osservato che, come indicato dalle Sezioni unite di questa Corte, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo p.e.c. risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia (Cass. Sez. U n. 23620-18).
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per costante e risalente giurisprudenza, nemmeno rilevava il fatto che la notifica aveva riguardato un solo codifensore non domiciliatario (in questi sensi Cassazione n. 10129/2021).
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Ed ovviamente essendo la notifica della sentenza un’attività processuale regolata dalla normativa sotto il cui imperio viene posta in essere, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, non rileva neppure che al momento del deposito della domanda col ricorso originario non esistesse la notifica PEC ma solo il domicilio eletto, secondo la tesi sostenuta della difesa dei ricorrenti in questo giudizio.
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In particolare con sentenza n. 33806 del 12/11/2021, intervenendo sul tema della validità o meno della notifica eseguita all’indirizzo PEC di un codifensore, nominato in atti come domiciliatario fisico e senza indicazione dell’indirizzo PEC, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell’appello, questa Corte ha statuito che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito della introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Cass. n. 14140/2019), secondo la previsione di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto, nella specie appello, va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914/2018; Cass. n. 30139/2017; Cass. n. 17048/2017)”
Inoltre, la stessa pronuncia ha ribadito che “A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, quindi, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass. n. 2460/2021).
(…) Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita presso l’indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi regolare e validamente effettuata all’indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell’indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni (Cass. n. 3685/2021)
(…) Deve, poi, ribadirsi -sempre con riferimento al caso de quo- il principio che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cpc (per tutte Cass. n. 10129/2021; Cass. n. 20625/2017).”
(…) Ancora, principi del tutto conformi a quelli qui accolti ha affermato la sentenza n. 14878/2023 la quale, pronunciandosi proprio sul problema della rilevanza del domicilio eletto effettuato dalla parte nella procura alle liti, ha affermato la tesi secondo cui “Ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all’entrata in vigore dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti”.
(…) Infine, anche l’ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 ha chiaramente sostenuto che in caso di elezione di domicilio fisico in capo ad un avvocato, rimane comunque valida la notifica effettuata al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo destinati alla stessa parte (Cass., 29/01/2020, n. 1982).
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E’ stato pertanto affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l’indicazione della parte destinataria di un domicilio “fisico” ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d’appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono”. …”