La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5491 del 3 marzo 2017 è stata chiamata ad intervenire in tema di ammissibilità di produzione di nuovi documenti, nel processo tributario, in sede di appello.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agente della riscossione aveva notificato un avviso di intimazione di pagamento. Il contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agente della Riscossione impugnava la sentenza innanzi alla CTR , i cui giudici respingevano l’appello proposta ritenendo in particolare che non era ammissibile la produzione documentale fatta in secondo grado.
Avverso la sentenza dei giudici di appello l’Agente della riscossione proponeva ricorso in cassazione con tre motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso, ritenendo assorbente degli altri motivi, ribadendo il principio di diritto «In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» (Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893)
Pertanto per i giudici del palazzaccio nel processo tributario è ammissibile la produzione di documenti nuovi per la prima volta in appello, senza alcuna sanzione per l’omessa produzione nel procedimento di primo grado.
Allo scopo di chiarire la portata delle norme in esame si rende necessario un preventivo approfondimento della nozione di prova e della differenza tra questa e la nozione di documento. Per ciò che concerne le prove introdotte nel procedimento ad iniziativa di parte, va chiarito che per prova nuova in appello si intende quella non dedotta in primo grado, ovvero che, prescindendo dal fatto che il giudice di primo grado l’abbia ammessa oppure no, non sia stata ritualmente richiesta dalla parte. Non incorre, invece, nella preclusione di prova nuova la parte che reiteri, in sede di appello, la richiesta della prova non ammessa in primo grado5 . Un eventuale rifiuto del giudice di accogliere la medesima, giustificato da un rinvio all’art. 345 c.p.c., è motivo di ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Legislazione: Art. 345 c.p.c. – Art. 415 bis c.p.p. – Art. 52 L. n. 535/1990. – Art. 7 Dl.vo n. 546/1992 – Art. 58 Dl.vo n. 546/1992. – Art. 32 DPR n. 600/1973. – Art. 25 L. n. 28/1999 – Art. 17 L. n. 479/1999. – L. n. 212/2000.
Giurisprudenza: Cass n. 8685/93. – Cass. n. 10182/1996. – Cass. n. 11778/2001 – Cass. n. 2027/2003 – Cass. n. 6232/2003 – Cass. n. 11981/2003 – Cass. n. 16959/2012 – Cass. n. 12783/2015 – Cass. n. 1175/2016.