La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, consente di fare il punto sulla competenza giurisdizionale del giudice tributari.
Il giudice amministrativo, con la sentenza in commento, investito del compito di pronunciarsi sul silenzio ad un interpello in tema di determinazione dell’importo dovuto della TARI da parte dell’ente impositore, ha ritenuto la competenza giurisdizionale del giudice tributario e non del giudice amministrativo sul presupposto che la mancata risposta da parte del Comune, risulta sicuramente idoneo ad incidere sul rapporto tributario tra la contribuente e l’Ente, in quanto volto ad ottenere dall’Amministrazione l’esatta quantificazione della TARI dovuta dalla Società. La competenza del giudice amministrativo nei casi di silenzio inadempimento della pubblica amministrazione riguarda solo i casi in cui il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo.
Il TAR ha precisato che “… con riferimento alle situazioni giuridiche tutelabili davanti al Giudice Tributario l’art. 12 comma secondo della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato.
L’art. 19 d.lgs. 546/1992 reca poi l’elenco degli atti suscettibili d’impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie, ma tale elencazione non esclude l’impugnabilità di atti non compresi in tale novero, se comunque contenenti la manifestazione di una ben individuata pretesa tributaria.
Tale elencazione, infatti, va letta tenuto conto dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n. 448 del 2001 e va interpretata estensivamente alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) e tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.), riconoscendosi l’impugnabilità davanti al Giudice Tributario di tutti gli atti adottati dall’Ente impositore che delineano e portano a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono (vedi Cass. sentenze n. 12150/2019; n. 1230/2020; n. 15318 del 2021; n. 5174 del 2023). …”
Il giudice amministrativo giunge a tale conclusioni evidenziando che “… il mancato esercizio del potere amministrativo non costituisce una nuova ipotesi di giurisdizione del Giudice Amministrativo, la quale quindi sussiste in materia di silenzio solo laddove la situazione giuridica soggettiva lesa dal comportamento amministrativo inerte, risulti a monte attribuita alla giurisdizione Giudice Amministrativo secondo le regole ordinarie (vedi Tar Lazio, sentenza n. 1105 del 2023), mentre al contrario va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sul silenzio quanto la materia sottostante appartiene alla giurisdizione di un altro Giudice, compreso quello Tributario.
Invero, la semplice circostanza che un ricorso sia stato veicolato attraverso il meccanismo del silenzio non comporta per ciò stesso che la giurisdizione sia del Giudice Amministrativo, in quanto “In tema di silenzio-inadempimento, l’art. 31 c.p.a. (nel quale è stato traslato l’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034) non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione e, pertanto, sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione sottostante, come si verificherebbe qualora il giudice amministrativo fosse stato configurato come giudice del silenzio della pubblica amministrazione, ma ha solo codificato un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale, relativo all’esplicitazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’azione amministrativa, tanto che, anche nel caso del rito speciale instaurato per l’impugnazione del silenzio il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e, se del caso, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e con l’ulteriore conseguenza che lo speciale rito sul silenzio non configura una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte della p.a. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di interesse legittimo in capo al cittadino” (vedi T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, n. 11949/2016).
Quindi “Il rito speciale sul silenzio è praticabile esclusivamente se il Giudice Amministrativo ha la giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta inevasa; per attivare il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, è determinante che il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo (artt. 31,117, d.lgs. n. 104/2010, CPA)” (vedi Cons. Stato, Sez. Sesta, 31 gennaio 2018, n. 650; Cons. Stato, sez. Quinta, 30 settembre 2013, n. 4835; TAR Campania, Napoli, Sez. Quinta, 27 settembre 2018, n. 5593). …”
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