La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 18835 depositata il 10 luglio 2024, intervenendo in tema di atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… A fronte dell’impugnazione di un atto cd. impo- esattivo ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. in quanto, individuando il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione ed avendo la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell’eseguibilità frazionata, l’efficacia esecutiva pur di per sé (già) posseduta dal titolo, è suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che dunque è legittimato a reagire ad essa, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l’entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell’impugnazione. …”

La vicenda ha riguardato una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) a cui venivano notificati, anche al legale rappresentante quale “obbligato solidale”, due atti d’intimazione di pagamento, emessi dall’Agenzia delle entrate,. I due atti venivano emessi a seguito del parziale accoglimento, da parte dei giudici tributari. Avverso le intimazioni di pagamento emesse dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, venivano, dall’ASD e dal suo legale rappresentante, proposto separati ricorsi. I giudici di prime cure, previa riunione, li rigettavano. Il legale rappresentante dell’ASD, in proprio proponeva appello. I giudici di secondo grado accolsero parzialmente le doglianze del ricorrente. In particolare per i giudici di appello gli atti di intimazione di pagamento “de quibus” notificati al legale rappresentante siano illegittimi in quanto costui, nei periodi di imposta oggetto di controllo fiscale, non ricopriva la carica di presidente e/o legale rappresentante della A.S.D. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini “… l’atto impo-esattivo è di per se stesso dotato di efficacia esecutiva, dal momento che, trascorsi trenta giorni dal termine per il pagamento, si avvia automaticamente la fase dell’esecuzione, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento, la cui funzione è dunque attratta all’avviso stesso.

Nondimeno, alla luce di quanto ricordato, il momento di raccordo tra siffatta efficacia esecutiva per così dire ‘originaria’ ed il suo eventuale ‘ridimensionamento’ in funzione dell’instaurazione e della progressione del giudizio di impugnazione è rappresentato proprio dall’intimazione di pagamento. La funzione di questa, dunque, nel nuovo corso degli atti impo-esattivi, consiste nel tenere aggiornata la ‘misura’ dell’efficacia esecutiva dell’atto in ragione della pendenza del giudizio di impugnazione, onde adeguare l’efficacia esecutiva all’effettiva eseguibilità in via frazionata ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992. …”

Per il Supremo consesso “… alla luce, sia, sul piano soggettivo, della necessaria coincidenza tra debitore affermato nel titolo e debitore attinto dall’intimazione (salve successive vicende traslative della titolarità passiva del debito d’imposta), sia, sul piano oggettivo, del superiore momento di raccordo con l’impugnazione “in itinere” …”