La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 18824 depositata il 10 luglio 2024, intervenuta in tema di utilizzazione in sede contenziosa della documentazione non prodotta in fase amministrativa, ha riaffermato il principio secondo cui “… in tema di accertamento dell’IVA, l’art. 52, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale esclude la possibilità di prendere in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti (libri, scritture, registri, etc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perché il contribuente ha rifiutato di esibirli o perché ha dichiarato di non possederli, o perché li ha comunque sottratti al controllo, costituisce norma facente eccezione a regole generali, che non può essere applicata oltre i casi ed i tempi da essa considerati e deve essere interpretata, in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di obbligare il contribuente alla effettuazione di pagamenti non dovuti e, quindi, nel senso che, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture, il contribuente stesso deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace  di  far  fondatamente  dubitare  della  genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio. …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di autovetture ed autoveicoli leggeri, che era stata sottoposta a verifica fiscale conclusosi con la contestazione di diverse irregolarità (tra cui ad ed. l’assenza di fatture emesse, l’omessa effettuazione di versamenti periodici IVA, l’annotazione di acquisti e vendite complessive). A seguito di tale verifica venne emesso avviso di accertamento poi notificato ai soci sulla base della presunzione che i maggiori utili extra contabili accertati in capo alla società fossero stati attribuiti pro quota ai soci.  Questi ultimi presentarono ricorso avverso l’avviso di accertamento. I giudici di prime cure rigettarono i ricorsi anche, tra le altre cose, della assenza di riscontri probatori in relazione alla affermazione dei soci secondo cui negli anni precedenti al 2015 il costo complessivo delle autovetture acquistate sarebbe stato di 271.550,99 L’Amministrazione finanziaria non contesta ai sensi dell’art. 32 l’inutilizzabilità della documentazione non prodotto durante la verifica. La sentenza di primo grado venne appellata. I giudici di secondo grado accolsero parzialmente le doglianze dei ricorrenti. Per i giudici di secondo grado, preso atto che l’accertamento societario non fosse di tipo induttivo puro, ritennero corretto “in ossequio alla capacità contributiva ammettere in deduzione i costi emergenti dagli allegati 1 e 2 al ricorso introduttivo. Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. In particolare i giudici di merito avrebbero fondato la decisione su due prospetti manoscritti relative a fatture per l’acquisto di autovetture e la documentazione, in quanto prodotta solo in giudizio, non avrebbe potuto essere utilizzata e, inoltre e comunque, non vi sarebbe prova della contabilizzazione delle fatture. 

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per gli Ermellini “… la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa; qualora tuttavia l’Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del  1973,  vigente  “ratione  temporis”,  ed  all’autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata “di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile” …”