L’art. 57 del codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992) intitolato “Domande ed eccezioni nuove” statuisce che “1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
Sul tema la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2286 depositata il 31 gennaio 2025 ha ribadito il principio secondo cui “nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, dagli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. La disciplina delle domande ed eccezioni nuove in grado di appello è specificamente regolata dall’art. 57 D.Lgs. 546/1992, che esclude l’ammissibilità di nuove domande e limita la proponibilità delle nuove eccezioni a quelle sole rilevabili anche d’ufficio.
Secondo questa Corte “si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006, in motivazione). “
Per il Supremo consesso costituisce “ eccezione nuova, l’eccezione in senso stretto, relativa ai vizi d’invalidità dell’atto tributario o ai fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma non l’eccezione impropria o la mera difesa e, cioè, la contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (ex multis Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016).
In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum, allorquando l’amministrazione finanziaria, non intervenuta in primo grado, si limiti in grado di appello a contrastare i motivi di impugnazione dell’atto impugnato formulati dal contribuente in prima cura, in ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie. “