La prova della notifica a mezzo PEC è data solo dal file “.eml” o “.msg”. Infatti solo da tale file è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l’atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.

In ordine alla notifica a mezzo posta elettronica certificata la Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 16189 depositata l’ 8 giugno 2023 ha chiarito quanto segue:

– “ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”“;

– “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a mezzo PEC, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/94, cit.)“;

– “se, una volta effettuata la notifica dell’atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l’inesistenza della notifica dell’atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l’atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato“;

– “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all’art. 11 della L. n. 53/94, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica“;

– “tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;

– “nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l’atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell’atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale“;

– “tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell’atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell’atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza“;

– “la prova che l’atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell’ipotesi in cui il suo difensore, nell’ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell’atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l’inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l’accesso al quale consente di verificare la presenza dell’atto nella disponibilità del destinatario“;

– “viceversa, il solo deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova“;

– “in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell’atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell’atto notificato a mezzo PEC“.

Ricorso in cassazione e deposito ricevute di accettazione e consegna

La Corte di Cassazione, sezione tributaria con le ordinanza n. 11749 del 5 maggio 2025 e n. 7041 del 17 marzo 2025 ha statuito che “Il ricorso è inammissibile sulla scorta del principio che, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994.

“1.4. L’art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.

1.5. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

1.6. L’art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall’art. 16-quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

1.7. La mancata produzione delle ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008).

1.11 In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3— bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero – quando non sia possibile – in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l’attestazione di conformità all’originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l’inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).

1.13 Quanto sin qui affermato non si pone peraltro in contrasto con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (cfr. Cass. n. 16189 del 2023). “

La Corte di Cassazione, sezione V, con l’ordinanza n. 32179 depositata il 12 dicembre 2024 ha chiarito che ” a seguito dell’istituzione del c.d. «domicilio digitale», di cui all’art. 16-sexies d.l. n. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (articolo inserito dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) — le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto — in base a quanto previsto dall’art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15 dicembre 2013 — da uno dei registri indicati dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.. Sebbene la norma citata (art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012) tanto preveda con specifico riferimento alle ipotesi in cui la legge dispone che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che può dirsi consolidato, ne ha tratto il convincimento, qui condiviso e ribadito, che la domiciliazione digitale, pur non impedendo l’utilizzo di quella fisica, non se ne può a sua volta ritenere preclusa ma resta valida alternativa modalità di notifica degli atti di parte (v., ex aliis, Cass. n. 15752 del 17/05/2022; n. 39970 del 04/12/2021; n. 33806 del 12/11/2021; n. 2460 del 03/02/2021). Peraltro, a tutto concedere, alla luce del principio dettato da Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016, la supposta (ma non predicabile) esclusività della notifica presso il domicilio digitale, renderebbe la notifica effettuata all’indirizzo fisico del procuratore non certo inesistente, ma al più nulla, come tale suscettibile di sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ. e, quindi, nella specie, da considerarsi comunque sanata, con effetto ex tunc, dal deposito del controricorso da parte dell’intimato, attestante il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. n. 2023 n.16899; Cass. n. 20214/2021; Cass. n. 33806/2021; Cass. n. 28829/2020).

La concorrenza del domicilio digitale e di quello fisico, tuttavia, è destinata ad essere ripensata alla luce della recente riforma del rito civile, introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha reso obbligatoria la notifica a mezzo pec ogni qualvolta il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82 del 2005. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge di riforma del processo civile n. 206/2021 ha novellato, dunque, il sistema delle notificazioni in materia civile disciplinato dal codice di rito, facendo assurgere la modalità telematica di esecuzione delle notificazioni a requisito di forma delle notificazioni medesime e contemplando – almeno in astratto – la possibilità di superare lo strumento della posta elettronica certificata o comunque di affiancare tale strumento ad altre soluzioni tecniche di trasmissione dell’atto da notificare( Cass. n. 16189/2023). Tale novità appare di specifica rilevanza per i giudizi di impugnazione, introdotti dal primo gennaio 2023, considerato che la notifica degli atti introduttivi di tali procedimenti dovrebbe (nella assoluta maggioranza dei casi) intervenire nei confronti di soggetti, quali i difensori, tenuti obbligatoriamente a munirsi di indirizzo pec censito in pubblici elenchi, con conseguente obbligo di procedere alla notificazione a mezzo pec. “