Il nuovo articolo 21-bis del D.Ls. n. 74 del 2000 (introdotto dall’art. 1 comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024) rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione“, dispone: “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.”
Con il suddetto articolo, dunque, si statuisce l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o non commesso e deve trattarsi:
- di procedimento tributario ancora pendente;
- del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
- dei medesimi fatti.
La nuova norma, pertanto, statuisce che se i fatti non sussistono ai fini del reato, gli stessi non hanno efficacia e validità, nel processo tributario, neppure per la ripresa fiscale effettuata dall’Amministrazione.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23570 depositata il 3 settembre 2024 ha statuito, in ordine all’applicazione temporale nel nuovo art. 21-bis cit., che “Tale ius superveniens si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d. lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule “di merito” previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso).”