Il nuovo articolo 21-bis del D.Ls. n. 74 del 2000 (introdotto dall’art. 1 comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024) rubricato Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione“, dispone: “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.”

Con il suddetto articolo, dunque, si statuisce l’efficacia di giudicato della sentenza  penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o non commesso e deve trattarsi:

  • di procedimento tributario ancora pendente;
  • del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
  • dei medesimi fatti.

La nuova norma, pertanto, statuisce che se i fatti non sussistono ai fini del reato, gli stessi non hanno efficacia e validità, nel processo tributario, neppure per la ripresa fiscale effettuata dall’Amministrazione.

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23570 depositata il 3 settembre 2024 ha statuito, in ordine all’applicazione temporale nel nuovo art. 21-bis cit., che Tale ius superveniens si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d. lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule “di merito” previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso).”

Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 25402 depositata il 23 settembre 2024 della sezione V ha precisato, nel caso di specie, che viene richiamata una sentenza penale di assoluzione «perchè il fatto non costituisce (reato)», formula decisoria che è fuori dalla previsione della citata nuova disposizione legislativa e, in ogni caso, non emerge in quale fase processuale (se dibattimentale o meno) sia stata emessa la pronuncia penale.

Pertanto per i giudici di legittimità l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” non rientra nell’ambito applicativo della nuova norma.

Per la Suprema Corte risulta rilevante ai fini dell’automatismo di cui all’art. 21 bis del D.Ls. n. 74 del 2000in quale fase processuale sia state emessa la sentenza assolutoria; in quanto è necessario che l’assoluzione sia giunta a seguito del dibattimento. Diversamente se è stata emessa a seguito del giudizio abbreviato non trova applicazione il ripetuto automatismo previsto dal nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000.

Per i giudici l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” non può escludere che la condotta che è stata ritenuta penalmente irrilevante non possa integrare un illecito tributario. Diversamente la sentenza di “irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso” comporta che la condotta tenuta dal contribuente/imputato non ha rilevanza ne penalmente ne ai fini di illecito tributario.

In ogni caso la pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in sede penale può comunque essere valutata dal giudice tributario, insieme agli altri elementi, ai fini della decisione.

Nel caso di procedimento in Cassazione la sentenza penale definitiva va depositata con memoria illustrativa