La lettera i) comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha inserito nell’articolo 19 comma 1 la lettera g-bis) e g-ter) con cui si è disposto che tra gli atti impugnabili innanzi alla giustizia tributaria rientra anche il rifiuto dell’autotutela.
La norma in esame prevede la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (autotutela obbligatoria), nonché nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (autotutela facoltativa). Il giudice investito del ricorso, nei casi di impugnazione del rifiuto sull’istanza in autotutela, può solo, con la sentenza, disporre che l’ente impositore proceda ad effettuare il riesame della questione che è oggetto dell’istanza di autotutela.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Termine per la proposizione del ricorso al diniego dell’autotutela obbligatoria
Con la lettera l) comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023 sono stati stabiliti i termini per la presentazione del ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela. Infatti la lettera l) di cui sopra ha modificato il comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso, alla luce del nuovo contenuto del comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, può essere proposto, come per il rifiuto tacito di rimborso, dopo il decorso del 90° giorno dalla domanda di autotutela che è stata presentata e fino a quando il diritto non è prescritto.
Intervenendo sull’articolo 21, poi, il decreto in commento stabilisce che, come per il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso possa essere proposto, dopo il novantesimo giorno dalla domanda, anche in caso di diniego dell’autotutela.
In assenza di norme specifiche, la domanda di restituzione o di autotutela non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Testimonianza telematica
La prova testimoniale introdotta dall’articolo 8 della legge n. 130/2022 con cui è stato sostituito nell’articolo 7 del D.Lgs. il comma 4 ma non era ben regolato l’aspetto procedurale salvo il richiamo all’articolo 257-bis del c.p.c.
Il comma 1 lettera a) ed ee) dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 230/2023 ha disposto che “… La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione …”
Inoltre è stato introdotto all’articolo 79 il comma 2-bis il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Capacità di stare in giudizio per le Regioni
Procura alle liti telematica
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2020 apporta una serie di modifiche ed innovazioni in tema di mandato al difensore. Infatti è previsto che non occorre che la sottoscrizione autografa sia certificata dallo stesso incaricato quando il conferente apponga la propria firma digitale sul mandato.
Altra novità riguarda l’obbligo per il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.
Infine è stato disposto l’inserimento nell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 del comma 7-bis con cui si dispone che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Litisconsorzio allargato
Il comma 1 di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 con la lettera d) ha implementato il litisconsorzio al fine di garantire una maggiore tutela. Infatti tale norma ha disposto l’inserimento all’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 del comma 6-bis il quale dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La norma non eccelle in chiarezza in quanto il litisconsorzio riguarda esclusivamente i casi in cui il ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti riferiti all’oggetto del contendere per cui la sentenza non può essere decisa limitatamente ad uno di essi. Diversamente con il comma 6-bis qualora i vizi della notificazione sono eccepiti nei confronti di “un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Spese del giudizio
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha disposto la sostituzione del comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 220/2023. Il nuovo comma dispone che le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Inoltre è stato anche previsto l’introduzione del comma 2-nonies il quale dispone che per la liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado dal 4 gennaio 2024.
Comunicazioni e notificazioni delle segreterie delle corti di giustizia tributaria
L’articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le segreterie delle corti di giustizia tributaria effettuano le comunicazioni mediante consegna diretta alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o mediante spedizione a mezzo del servizio postale. La lettera f del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha previsto qualora le comunicazione avvengano a mezzo del servizio postale le stesse devono essere effettuate con “con raccomandata con avviso di ricevimento” e non più in “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”.
La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Comunicazioni, notificazioni e depositi solo in via telematica
Il D.Lgs. n. 220/2020 con la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, modifica ed innova profondamente l’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 il quale regola le comunicazioni, notificazioni e depositi telematici. In particolare vengono sostituiti i comma 1 e 3, soppresso il comma 3-bis ed aggiunto il comma 4-bis.
In base al nuovo comma 1 dell’art. 16-bis le sono effettuate mediante posta elettronica certificata e le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’art. 76 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Inoltre è disposto, dal nuovo comma 1, che “… l‘indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. …”
Il comma 2 dell’art. 16-bis è rimasto invariato. Lo stesso regola il caso di:
- mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi,
- mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
In tali ipotesi le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Corte di Giustizia Tributaria secondo le modalità di cui all’art. 16.
In base al nuovo testo del comma 3 le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 16-bis dispone che la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. Si tratta delle violazioni riguardanti la mancato indicazione o variazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte, le modalità telematiche e delle norme tecniche del processo tributario telematico.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Forma degli atti, verbali e provvedimenti
La lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha introdotto nel D.Lgs. n. 546/1992 l’art. 17-ter con cui si disciplina la formazione degli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali disponendo che:
- gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionale devono essere chiari e sintetici (comma 1);
- tutti gli atti, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 79, comma 3, devono essere sottoscritti con firma digitale (comma 2);
- la liquidazione delle spese del giudizio deve considerare la violazione della normativa in materia telematica, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. (comma 3);
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del giudice determina la loro nullità (comma 4).
Le suddette regole si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Atti del processo nel fascicolo e la certificazione di conformità di quelli cartacei ove ammessi
Il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023 la lettera m) ha disposto l’inserimento nell’art. 25 del d.lgs. n 546/1992 del comma 5-bis il quale dispone che gli “…atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale. …”
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.