Pubblicato il 3 gennaio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, relativo alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, emanato in attuazione dalla delega fiscale di cui alla legge n. 111/2023. Il principale fine di tale decreto legislativo, secondo il legislatore, è la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione.
Diverse sono le modifiche ed innovazioni introdotte nel processo tributario, quale:
- maggiore digitalizzazione del processo
- introduzione della discussione da remoto, anche se richiesta da una sola parte
- sanzioni per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche
- possibilità di attivare la conciliazione giudiziale in Cassazione
- obbligatorietà del principio del contraddittorio: l’art. 6-bis della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n.2192023 statuisce che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contradditorio informato ed effettivo”.
Non è più possibile proporre un’istanza di adesione in quanto, ormai è obbligatorio il contradditorio preventivo.
Obbligo del contraddittorio, esteso a tutte le imposte ed atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, prevede che l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al contribuente, ai sensi del comma 3 dell’art. 6-bis, lo schema del provvedimento di accertamento assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Al termine di tale procedimento l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.
Le norme del D. Lgs. n. 220/2023, ai sensi dell’articolo 4, sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024 ed in base al comma 2 del suddetto articolo le “… disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonchè in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto. …”
Le principali novità riguardano:
- cancellazione del reclamo e della mediazione tributaria
- atti impugnabili
- testimonianza
- capacità di stare in giudizio delle Regioni
- procura alla lite
- litisconsorzio allargato
- spese del giudizio
- modalità di comunicazione e notificazione delle segreterie della Corte di Giustizia tributaria
- comunicazioni, notifiche e deposito atti esclusivamente in modalità telematica
- formazione degli atti, verbali e provvedimenti
- preclusione della facoltà delle parti di depositare nuove prove o documenti in appello
- trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza in presenza
- udienza da remoto
- immediata lettura della sentenza, dopo la camera di consigli, al termine della discussione in pubblica udienza
- contenuto della sentenza
- pubblicazione e comunicazione della sentenza
- sospensione dell’atto impugnato
- conciliazione in sede giudiziale
Cancellati il reclamo e la mediazione tributaria
L’articolo 2 comma 3 lettera a) del D.Lgs. m. 220/2023 ha disposto l’abrogazione dell’’art. 17-bis con decorrenza dal 4 gennaio 2024.
Rifiuto dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili
La lettera i) comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha inserito nell’articolo 19 comma 1 la lettera g-bis) e g-ter) con cui si è disposto che tra gli atti impugnabili innanzi alla giustizia tributaria rientra anche il rifiuto dell’autotutela.
La norma in esame prevede la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (autotutela obbligatoria), nonché nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (autotutela facoltativa). Il giudice investito del ricorso, nei casi di impugnazione del rifiuto sull’istanza in autotutela, può solo, con la sentenza, disporre che l’ente impositore proceda ad effettuare il riesame della questione che è oggetto dell’istanza di autotutela.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Termine per la proposizione del ricorso al diniego dell’autotutela obbligatoria
Con la lettera l) comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023 sono stati stabiliti i termini per la presentazione del ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela. Infatti la lettera l) di cui sopra ha modificato il comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso, alla luce del nuovo contenuto del comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992, può essere proposto, come per il rifiuto tacito di rimborso, dopo il decorso del 90° giorno dalla domanda di autotutela che è stata presentata e fino a quando il diritto non è prescritto.
Intervenendo sull’articolo 21, poi, il decreto in commento stabilisce che, come per il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso possa essere proposto, dopo il novantesimo giorno dalla domanda, anche in caso di diniego dell’autotutela.
In assenza di norme specifiche, la domanda di restituzione o di autotutela non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
L’innovazione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Testimonianza telematica
La prova testimoniale introdotta dall’articolo 8 della legge n. 130/2022 con cui è stato sostituito nell’articolo 7 del D.Lgs. il comma 4 ma non era ben regolato l’aspetto procedurale salvo il richiamo all’articolo 257-bis del c.p.c.
Il comma 1 lettera a) ed ee) dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 230/2023 ha disposto che “… La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione …”
Inoltre è stato introdotto all’articolo 79 il comma 2-bis il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Capacità di stare in giudizio per le Regioni
Procura alle liti telematica
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2020 apporta una serie di modifiche ed innovazioni in tema di mandato al difensore. Infatti è previsto che non occorre che la sottoscrizione autografa sia certificata dallo stesso incaricato quando il conferente apponga la propria firma digitale sul mandato.
Altra novità riguarda l’obbligo per il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.
Infine è stato disposto l’inserimento nell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 del comma 7-bis con cui si dispone che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Litisconsorzio allargato
Il comma 1 di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 con la lettera d) ha implementato il litisconsorzio al fine di garantire una maggiore tutela. Infatti tale norma ha disposto l’inserimento all’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 del comma 6-bis il quale dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La norma non eccelle in chiarezza in quanto il litisconsorzio riguarda esclusivamente i casi in cui il ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti riferiti all’oggetto del contendere per cui la sentenza non può essere decisa limitatamente ad uno di essi. Diversamente con il comma 6-bis qualora i vizi della notificazione sono eccepiti nei confronti di “un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Spese del giudizio
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha disposto la sostituzione del comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 220/2023. Il nuovo comma dispone che le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Inoltre è stato anche previsto l’introduzione del comma 2-nonies il quale dispone che per la liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado dal 4 gennaio 2024.
Comunicazioni e notificazioni delle segreterie delle corti di giustizia tributaria
L’articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le segreterie delle corti di giustizia tributaria effettuano le comunicazioni mediante consegna diretta alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o mediante spedizione a mezzo del servizio postale. La lettera f del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha previsto qualora le comunicazione avvengano a mezzo del servizio postale le stesse devono essere effettuate con “con raccomandata con avviso di ricevimento” e non più in “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”.
La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Comunicazioni, notificazioni e depositi solo in via telematica
Il D.Lgs. n. 220/2020 con la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, modifica ed innova profondamente l’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 il quale regola le comunicazioni, notificazioni e depositi telematici. In particolare vengono sostituiti i comma 1 e 3, soppresso il comma 3-bis ed aggiunto il comma 4-bis.
In base al nuovo comma 1 dell’art. 16-bis le sono effettuate mediante posta elettronica certificata e le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’art. 76 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Inoltre è disposto, dal nuovo comma 1, che “… l‘indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. …”
Il comma 2 dell’art. 16-bis è rimasto invariato. Lo stesso regola il caso di:
- mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi,
- mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
In tali ipotesi le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Corte di Giustizia Tributaria secondo le modalità di cui all’art. 16.
In base al nuovo testo del comma 3 le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 16-bis dispone che la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. Si tratta delle violazioni riguardanti la mancato indicazione o variazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte, le modalità telematiche e delle norme tecniche del processo tributario telematico.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Forma degli atti, verbali e provvedimenti
La lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 ha introdotto nel D.Lgs. n. 546/1992 l’art. 17-ter con cui si disciplina la formazione degli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali disponendo che:
- gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionale devono essere chiari e sintetici (comma 1);
- tutti gli atti, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 79, comma 3, devono essere sottoscritti con firma digitale (comma 2);
- la liquidazione delle spese del giudizio deve considerare la violazione della normativa in materia telematica, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. (comma 3);
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del giudice determina la loro nullità (comma 4).
Le suddette regole si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Atti del processo nel fascicolo e la certificazione di conformità di quelli cartacei ove ammessi
Il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023 la lettera m) ha disposto l’inserimento nell’art. 25 del d.lgs. n 546/1992 del comma 5-bis il quale dispone che gli “…atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale. …”
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Esclusione di nuove prove e documenti in appello
Trattazione in camera di Consiglio, pubblica udienza in presenza o da remoto
Trattazione in Camera di Consiglio o pubblica udienza in presenza
L’articolo 1 del D. Lgs. n. 220/2023 con il comma 1 lettera n) ha disposto la sostituzione del comma 1 dell’articolo 33 del Dlgs n 546/92. Il nuovo comma 1 dell’articolo 33 dispone che “… la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione …”
In altri termini è possibile che una delle parti possa chiedere, fino a dieci giorni liberi prima della data di discussione, la trattazione in presenza o da remoto con apposita istanza da notificare alle altre parti che si sono costituite e da depositare in segreteria unitamente alla prova della notifica.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Trattazione delle udienze a distanza o da remoto
Viene introdotto nel D. Lgs. n. 546/1992 l’articolo 34-bis dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023. Il nuovo articolo 34-bis regola le udienze a distanza è dispone che “… I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. …”
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Lettura immediata della sentenza
Con la lettera p) del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 220/2023 è stato modificato l’articolo 35 del D. Lgs. n. 220/2023 aggiungendo al comma 1 alla fine del periodo le seguenti parole: «e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni»
Pertanto l’organo giudicate, il nuovo comma 1 dell’art. 35, prevede l’obbligo della immediata lettura del dispositivo, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore. Viene comunque fatta salva la facoltà, entro il termine perentorio di 30 giorni, di riservare il deposito in segreteria.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4 gennaio 2024.
Contenuto della sentenza
Il nuovo n. 4 del comma 2 dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla lettera q) del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 220/2023, statuisce che la sentenza deve contenere “… la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto …”
Pertanto acconto alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto vi sia anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell’atto.
La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
la lettera r) del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 220/2023, modificando l’art. 37 al comma 1 ed abrogandone il comma 2, ha previsto che la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della Corte entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.
Sospensione dell’atto impugnato
Il D. Lgs. n. 220/2023 con la lettera s) del comma 1 dell’art. 1 ha innovato l’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992. Infatti nel nuovo comma 4 sono state soppresse le parole “non impugnabile” in riferimento alla ordinanza del collegio giudicante. Inoltre è stato previsto, sempre nel nuovo comma 4, che “… L’ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d’impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile. …”
Il D. Lgs. n. 220/2023 con la lettera t) del comma 1 art. 1 ha introdotto nel D. Lgs. n. 546/1992 l’art. 47-ter. Il nuovo articolo, inerente alla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione, dispone che “… 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme. …”
Pertanto il suddetto art. 47-ter conferisce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare, fatta eccezione nel caso di di pronuncia sul reclamo, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata dopo aver accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.
Istituto della Conciliazione
Conciliazione fuori udienza
- Conciliazione in udienza, in cui ognuna delle parti può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia fino a 10 giorni liberi prima della trattazione; regolata dall’art. 48-bis;
- Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria regolata dall’art. 48-bis1.
Conciliazione su proposta della Corte di Giustizia tributarie
Il D. Lgs. n. 220/2023 ha anche apportato alcune modifiche all’art. 48-bis1 che regola la proposta di conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia. Infatti sono state introdotte la possibilità, in base al nuovo comma 2, che prevede in caso in cui la proposta di conciliazione sia formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
Importante novità nelle riformulazione del comma 1 che il quale prevede che “La proposta ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali.” Infatti vi è un esplicito richiamo ai precedenti giurisprudenziali e quindi una prima affermazione normativa che i precedenti o massime giurisdizionali non sono vincolati solo tra le parti di cui alla controversia oggetto della sentenza che stabilisce il precedente o la massima.
Mentre il nuovo comma 3 prevede la possibilità delle parti di poter richiedere un rinvio