Nuovo nome degli organi giudicanti, Giudice monocratico, prova in giudizio a carico dell’ente impositore, prova testimoniale, proposta conciliativa, reclamo-mediazione, sospensione dell’atto impugnato, udienze da remoto, definizione agevolata liti Cassazione, decorrenza delle novità
Con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 pubblicata in G.U. n. 204 del 1° settembre 2022 è stata disposta la riforma del processo tributario. La normativa ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del processo tributario regolato dal d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 che di seguito si riepilogano:
- nuova denominazione degli organi giudicanti;
- il giudice monocratico;
- prova testimoniale;
- proposta conciliativa;
- reclamo-mediazione;
- sospensione dell’atto impugnato;
- udienze da remoto (art. 4);
- prova delle violazioni contestate (art. 6);
- definizione agevolata dei giudici tributari pendenti avanti la Corte di cassazione (art. 5);
- riscossione in pendenza di giudizio (art. 4, comma 1).
Modifica della denominazione degli organi giudicanti – Corte di Giustizia Tributaria
Il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 130/2022 ha statuito la modifica della denominazione degli organi giudicanti. In particolare con la lettera a) si dispone che le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
Pertanto alla luce della riforma tributaria viene disposta il cambio della denominazione “commissione tributaria” è sostituita con “corte di giustizia tributaria”. Tale modifica viene disposta sia per il d.lgs. 31.12.1995, n. 545, sia per il d.lgs 31.12.1992, n. 546.
La nuova denominazione degli organi giudicanti
Vecchia denominazione | Nuova denominazione |
Commissione tributaria provinciale
Commissione tributaria regionale
Corte di cassazione | Corte di giustizia tributaria di primo grado
Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Corte di cassazione-sezione tributaria |
L’artico 3 della legge di riforma dispone, prendendo atto di quanto già esistente (infatti attualmente la sezione V della Corte Suprema e la sezione che si occupa della materia tributaria), dispone l’istituzione di na sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. Inoltre il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.
Istituzione del giudice monocratico
L’articolo 4 della riforma tributaria ha introdotto l’articolo 4 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992 con cui si è istituto la figura del giudice monocratico.
Tale organo monocratico avrà competenza per i soli casi individuati dall’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992 il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado assegna il ricorso al giudice monocratico
I casi per i quali è possibile assegnare, da parte del presidente della corte di giustizia tributaria, al giudice monocratico sono:
- la controversia è di valore non superiore a 3.000,00 euro con esclusione delle controversie di valore indeterminabile;
- il valore della lite è determinato considerando l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha per oggetto soltanto le irrogazioni delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
- il valore tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
Le norme processuali applicabili innanzi al giudice monocratico sono, in quanto applicabili e ove non derogate, le stesse disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.
Qualora il giudice, sia monocratica o collegiale, rileva che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 20147335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014, e l’imposta sula valore aggiunto riscossa all’importazione”.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023 la discussione in pubblica udienza, comprese quelle relative alla sospensione degli atti impugnati, si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale.
Prova testimoniale: ammissibilità con la riforma tributaria
La legge n. 130/1992 la lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 è stato profondamente modificato il comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992.
La nuova versione del comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che, fermo restando la non ammissione del giuramento, la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova é ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale
La prova a carico dell’Amministrazione finanziaria durante il giudizio
L’articolo 6 della legge n. 130/2022 ha disposto l’inserimento del comma 5-bis all’articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992 con cui viene statuito che grava sull’ente impositore la prova durante il giudizio delle violazioni che sono contestate con l’atto impugnato.
Inoltre, sulla base del nuovo comma 5-bis, il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Il giudice dovrà, poi procedere, all’annullamento dell’atto impositivo qualora la prova della sua fondatezza manca oppure sia contraddittoria o qualora sia comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Il sopra esposto principio contenuto nel comma 5-bis della normativa in commento risulta già enunciato dall’art. 7 della l. 27.7.2000, n. 212, “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
Richiesta di rimborso ed onere della prova a carico del contribuente
In base all’ultimo periodo del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge n. 130/2022, il contribuente deve fornire le ragioni della richiesta di rimborso del proprio credito qualora questo non sia conseguente al pagamento di somme che sono oggetto di accertamenti impugnati.
Proposta conciliativa e spese giudizio
L’articolo 4 comma 1 lettera d) ha profondamente innovato, sostituendolo integramente, il comma 2-octies dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il nuovo comma statuisce che qualora una delle parti ovvero il giudice formuli una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle
sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
Nell’ipotesi di intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione
Reclamo e mediazione
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 ha aggiunto all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 il comma 9-bis con cui si dispone che nei casi in cui il reclamo del contribuente sia rigettato o la proposta di mediazione formulata dall’ente impositore sia rifiutata, la soccombenza in giudizio di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta un effetto penalizzante per la parte soccombente che viene condannata al pagamento delle relative spese di giudizio.
La norma si prefigge, con l’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta di mediazione, di estendere maggiormente tale istituto giuridico. (comma 9-bis dell’art. 17-bis)
La Corte di giustizia tributaria, ai sensi dell’art. 48-bis.1 (introdotto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 4 legge 130/2022), per le controversie inizialmente soggette alla disciplina del ricorso-reclamo cui si applica l’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, può formulare alle parti una proposta conciliativa se l’oggetto del contendere è rappresentato da una controversia di facile e pronta soluzione.
In base al 2 comma dell’articolo 48-bis.1 la Corte di giustizia tributaria, sia in forma monocratico che collegiale, formula la proposta in udienza o fuori
udienza.
Qualora sia formulata fuori udienza, deve essere comunicata alle parti. Nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza, deve essere comunicata alle parti non comparse.
La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
Il perfezionamento della conciliazione avviene con la redazione del processo verbale, in cui sono indicati le somme dovute nonché i termini e
le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice
Sospensione dell’atto impugnato
Con la modifica, apportata dall’art. 4 della legge n. 130/2022, al comma 2 dell’articolo 47 l’’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione è fissata con decreto per la prima camera di consiglio “utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della medesima istanza e la comunicazione dell’udienza va data alle parti almeno 5 giorni prima
Inoltre la norma in commento ha aggiunto al comma 2 dell’art. 47 che in ogni caso l’udienza di trattazione dell’istanza non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
Si evidenzia che la data dell’udienza non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito. Il legislatore ha voluto evitare che l’organo giudicante non esamini l’istanza di sospensione anticipando la data di trattazione del ricorso.
Per cui la norma statuisce che è necessario fissare dapprima la data di trattazione della richiesta di sospensione e successivamente la data di trattazione del merito della controversia, che, nel caso di sospensione, deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia. Si tratta, comunque, di termini ordinari e non perentori.
Sentite le parti in camera di consiglio e delibato sull’istanza di sospensione, il collegio provvede con ordinanza non impugnabile nella stessa udienza di trattazione. Il dispositivo deve essere comunicato alle parti in udienza.
La stessa norma ha poi abrogata il comma 5-bis secondo cui l’istanza doveva essere decisa entro 180 giorni dalla presentazione.
Sospensione della riscossione in pendenza di giudizio
Il comma 2 dell’art. 4 della legge n. 130/2022 ha aggiunto il comma 2 all’articolo 15 del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973 il quale statuisce che l’istanza di sospensione dell’atto impugnato di cui all’art. 47-bis se accolta, comporta, automaticamente, la sospensione del pagamento di 1/3 delle imposte, dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili che sono stati accertati ma che non sono ancora definitivi.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 la sospensione dell’atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2.
Inoltre l’articolo 2 della legge n. 130/2022 ha modificato il comma 5 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 inserendo ulteriori periodi in base ai quali la ” .. prestazione della garanzia e’ esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili”
Udienze da remoto
Il comma 4 dell’art. 4 della legge n. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La nuova disposizione normativa prevede, per i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato a decorrere dal 1° settembre 2023, il cambiamento delle regole per la trattazione della controversia con udienza da remoto.
La partecipazione alle udienze da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni prima della data di trattazione.
L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo tributario, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Nessun obbligo di notificare alle parti costituite l’istanza di udienza a distanza.
Vanno svolte esclusivamente a distanza le udienze del giudice monocratico e le camere di consiglio sulla sospensione dell’atto impugnato ( e sulla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. La norma in commento dispone che fatta salva ” .. la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.
Il giudice decide sulla richiesta dandone comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’istanza.
In ogni caso, se l’udienza si tiene a distanza, ciascun giudice può essere presente di persona presso la sede della corte di giustizia tributaria.
Udienza di trattazione dell’istanza di sospensione
La legge di riforma del processo tributario ha previsto per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°settembre 2023, la trattazione della sospensione dell’atto si svolge esclusivamente a distanza ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119. La norma in commento trova applicazione anche in secondo grado per i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello di cui all’art. 52, comma 3.
Il contribuente solo nel ricorso e la controparte nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, può richiedere la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. La stessa regola si applica anche nel giudizio in secondo grado.
La procedura non è operante automaticamente con la presentazione dell’istanza, ma è subordinata al vaglio del giudice il quale ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza.
La sospensione dell’atto impugnato
Descrizione | Vecchia regola | Nuova regola |
Fissazione dell’udienza di discussione | Prima camera di consiglio utile | Prima camera di consiglio utile, non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza |
Comunicazione alle parti | Almeno 10 giorni prima | Almeno 5 giorni prima |
Decisione | Entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza | Non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza |
Modalità di trattazione | Sentite le parti | Sentite le parti esclusivamente a distanza. Facoltà di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo e nell’appello la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte |
La comunicazione del dispositivo va fatta esclusivamente in udienza.
Definizione liti innanzi alla Cassazione e il bollino di affidabilità fiscale
L’articolo 5 della legge n. 130/2022 statuisce la possibilità di una definizione agevolata delle controversie tributarie che alla data del 15 luglio 2022 siano pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 a condizione che:
- l’ente impositore sia l’Agenzia delle entrate;
- il valore della lite non sia superiore a 100.000 euro;
- la domanda deve essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
- il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta sentenza definitiva;
- la controversia non deve avere per oggetto, anche solo in parte:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14.12.2020;
- l’Iva riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo dir recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.
La domanda va presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ed il suo perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non vi sono importi da versare la definizione si presentazione con la sola presentazione della domanda.
La definizione agevolata deve tener conto dellesomme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate in misura eccedente alla percentuale del 5% o del 20%.
Le somme dovute
Soccombenza dell’Agenzia delle entrate | Valore della lite massimo | Somma dovuta sul valore della lite |
in tutti i precedenti casi di giudizio
in uno dei gradi di merito | 100.000
50.000 | 5%
20%
|
L’adesione comporta la rinuncia contestuale ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 24 marzo 2001.
In ogni caso le spese del giudizio estinto sono a carico della parte che le ha anticipate.
Il contribuente che voglia aderire alla definizione agevolata deve presentare per ciascuna controversia autonoma, da intendersi relativa a ciascun atto impugnato, una distinta domanda di definizione, esente da bollo, ed effettuare un distinto versamento.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su eventuali pronunce giurisprudenziali che non sono passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente presenti richiesta dichiarando di volersi avvalere della norma agevolativa. In tal caso, il processo è sospeso fino al temine concesso di presentazione dell’istanza di definizione.
Il diniego alla definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per gli atti processuali. L’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu’ pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
Decorrenza delle norme
La legge n. 130/2022 prevede che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992 dal comma 1 dell’art. 4 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge in materia di:
- prova testimoniale (lett. c);
- proposta conciliativa e spese processuali (lett. d);
- conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (lett. g) e h).
La figura del giudice monocratico (lett. b art. 4) trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tabella riepilogativa delle modifiche legislative e dell’entrata in vigore
ISTITUTO | ARTICOLO DI RIFERIMENTO | ENTRATA IN VIGORE O APPLICAZIONE DIFFERITA | ||
NORME ORDINAMENTALI | ||||
Nuova denominazione Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado |
| Art. 1, comma 1, lett. a) Art. 4, comma 1, lett. a) |
| 16 settembre 2022 |
Giurisdizione tributaria
|
| Art. 1, comma 1, lett. b) Art. 1, comma 10 |
| 16 settembre 2022 |
Modifica della composizione delle sezioni delle Corti di giustizia tributarie: il numero minimo dei componenti, oltre al Presidente e al Vice presidente, passa da 4 a 2 |
| Art. 1, comma 1, lett. c) |
| 16 settembre 2022 |
Cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni A regime: 1° gennaio 2027 |
| Art. 1, comma, lett. n), numero 2, capoverso 2.2) Art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d) |
| Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:
|
Formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari | Art. 1, comma 1, lett. g) | 16 settembre 2022 Criteri e modalità definiti con regolamento del CPGT entro il 16 dicembre 2022 | ||
Istituzione ufficio ispettivo presso il CPGT: funzioni di verifica presso le Corti di giustizia tributarie | Art. 1, comma 1, lett. q) | 1° gennaio 2023 Art. 8, comma 2 | ||
Istituzione ufficio del massimario nazionale presso il CPGT e abrogazione dei massimari regionali | Art. 1, comma 1, lett. r) | 1° gennaio 2023 Art. 8, comma 2 | ||
Istituzione di una sezione civile in materia esclusivamente tributaria presso la Corte di cassazione | Art. 3 | 16 settembre 2022 | ||
NORME PROCESSUALI | ||||
Introduzione del giudice monocratico in primo grado | Art. 4, comma 1, lett. b) | Ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 8, comma 4 | ||
Introduzione della prova testimoniale | Art. 4, comma 1, lett. c) | Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022 Art. 8, comma 3 | ||
Introduzione della conciliazione su proposta dalla Corte di giustizia tributaria e ripartizione spese del giudizio in caso di mancata accettazione del giudice o di una delle parti | Art. 4, comma 1, lett. d) | Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022 Art. 8, comma 3 | ||
Udienza di sospensione
|
| Art. 4, comma 1, lett. f) Art. 2 |
| 16 settembre 2022 |
Introduzione udienza a distanza a regime obbligatoria Dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, con l’eccezione dell’espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza. |
| Art. 4, comma 4 | Ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023 Art. 4, comma 4 | |
ALTRI ISTITUTI | ||||
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione | Art. 5 | Controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 16 gennaio 2023 (120 giorni da entrata in vigore della legge). | ||
Interpello imprese all’Agenzia delle entrate per nuovi investimenti: abbassamento valore minimo dell’investimento da 20 a 15 milioni di euro La norma si applica anche ad interpelli riferiti anche a investimenti antecedenti alla data di entrata in vigore dell’articolo |
| Art. 8, commi 6 e 7 | 1° gennaio 2023 |
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