Nel processo tributario in base all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributario) “Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”.
Sul punto la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 18671 depositata il 9 luglio 2024 ha ribadito il principio secondo cui “… la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l’instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di anche una sola di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l’atto introduttivo del giudizio.” (Sez. L, sent. n. 18853 del 08/09/2014 – Rv. 632373 – 01) “
Per gli Ermellini “in conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio.” (Sez. 6 – 2, ord. n. 975 del 17/01/2020 – Rv. 657245 – 02; Cass., Sez. V, ordinanza n. 18671 del 2024)
Inoltre il Supremo consenso ha evidenziato che “la formulazione in parte differente tra art. 63 e art. 392 c.p.c. non autorizza le conclusioni esegetiche cui sono giunti i giudici di rinvio; giova rilevare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che tra “iudicium rescindens” e “iudicium rescissorium”, in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che, pertanto, non può legittimamente costituirsi davanti al giudice del rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti…” per poi concludere che “pur potendosi il giudizio di rinvio ritenere tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di dette parti entro il termine di legge, il giudice adito, in applicazione dei principi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell’atto introduttivo.” (Cass. sez. 5, n. 3292 del 11/02/2009 in motivazione; Cass., Sez. V, ordinanza n. 18671 del 2024)
Per i giudici di piazza Cavour l’atto di riassunzione, successivo a rinvio della Cassazione e notificato nei termini ad almeno una di esse, permette la corretta instaurazione del giudizio di rinvio, consentendo la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti. Pertanto il giudice di rinvio deve integrare il contraddittorio a favore dei litisconsorti pretermessi.
Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente. In tale procedura trovano applicazione le norme che regolano l’appello.
Il ricorso è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 (art. 53, comma 2, proc. trib.) ed è proposto mediante notifica a norma dell’art. 16, commi 2 e 3 (art. 20, comma 1, proc. trib.).
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta; all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota d’iscrizione al ruolo (art. 22, comma 1, proc. trib.).
Si ricorda inoltre che l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio (art. 22, comma 2, proc. trib.) ( cass. 2019 nr 10903; Cass., sez VI, ordinanza n. 6177 del 2022)