Sulla natura penale delle sanzioni amministrativa in applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Engel, la Suprema Corte ha sempre cercato di attuare tali criteri, ai fine dell’applicazione del principio del ne bis in idem (divieto di doppio processo penale e tributario e divieto della doppia sanzione), in senso restrittivo.
La Corte di Cassazione. sez. tributaria, con l’ordinanza n. 14102 depositata il 21 maggio 2024, intervenendo in tema di fatture false e del divieto di doppia sanzione ha precisato che “… la natura penale di una sanzione va individuata secondo i criteri enunciati nella sentenza “Engel” (Cass., Sez. V, 30 novembre 2021, n. 37366; Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c/Paesi Bassi; Cass. pen., Sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815, S.; Cass. pen., Sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 35055, N.). La giurisprudenza della Corte EDU ha elaborato – a partire dalla richiamata pronuncia del 1976 – tre criteri, tra loro alternativi, al fine di stabilire la qualificazione di un’infrazione come penale da un punto di vista sostanziale, consistenti nella qualificazione giuridica della sanzione, nella natura e nella finalità dell’infrazione e (infine) nel grado di severità della sanzione stessa (profili non approfonditi dal ricorrente).
(…) In ulteriore luogo, il carattere sostanzialmente penale di una sanzione va valutato in relazione al massimo edittale della sanzione applicabile a priori (Corte EDU, Grande Stevens c/Italia, 4 marzo 2014, par. 98) e non dalla sua applicazione in concreto. Né parte ricorrente ha dedotto se e in che termini le sanzioni applicate siano prive di una funzione compensativa del danno erariale applicato e, invece, siano volte a realizzare una funzione afflittiva e deterrente, che è criterio utile al fine di dedurre la natura sostanzialmente penale della sanzione (Corte EDU, Jussila c/Finlandia, 23 novembre 2006; Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63; Corte cost., 16 aprile 2021, n. 68).
(…) Va, comunque, osservato che non sarebbe, in ogni caso, possibile dedurre dall’art. 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati membri di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come “sostanzialmente penale” ai fini delle garanzie dell’equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa (Corte EDU, 15 di 17 A e B c/Norvegia del 15 novembre 2016, par. 123; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34219). Può, difatti, istituirsi una complementarità tra gli scopi perseguiti con le due sanzioni, penale e amministrativa, secondo i dettami della Corte EDU (A e B c/Norvegia, cit.: Cass., Sez. V, 22 aprile 2022, n. 12846), non configurandosi un “bis processuale”, in quanto i due procedimenti (penale e tributario) possono sorgere e proseguire “in parallelo quali ambiti autonomi, benché coordinati, rendendo palese la ratio dell’intervento normativo fondato su un globale ed unitario apprezzamento legislativo funzionale ad una risposta punitiva articolata e concretamente dissuasiva. Il necessario avvio del procedimento sanzionatorio, infatti, trova il suo bilanciamento nella previsione del comma 2 (dell’art. 21 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), il quale esclude che la sanzione possa essere posta in esecuzione (salvo che per i soggetti solidalmente responsabili non concorrenti nel reato) fino a che il giudizio penale è pendente. Solo la definizione del giudizio penale è suscettibile di attivare la procedura di esecuzione ma in termini selettivi” (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21694; conf., Cass., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 602). Principi dai quali non vi è motivo di discostarsi. …”