La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3703 depositata il 13 febbraio 2025, intervenendo in tama di validità della notifica di atti, ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo

La vicenda ha riguardato una contribuente a cui veniva notificata l’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l’omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all’amministrazione. I giudici tributari di primo grado  accoglievano il ricorso della contribuente ed i giudici tributari di secondo grado rigettavano l’appello dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassavano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respingevano il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione.

Per gli Ermellini ” poiché le cartelle vennero notificate rispettivamente il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018, e poiché ai sensi dell’art. 25, d.p.r. n. 602/73 l’Amministrazione deve procedere alla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all’anno  d’imposta  precedente), il  termine andava a spirare il 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata.”

In altri termini “da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che “Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e.c. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo”.”