L’articolo 33 del codice di procedura tributario (d.lgs. n. 546 del 1992), in tema di discussione in pubblica udienza dispone “La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione”
La richiesta di discussione in pubblica udienza viene chiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente oppure inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente. Qualora sia presentata apposita istanza o inserita nelle controdeduzioni si dovrà procedere a notificare la richiesta di discussione in pubblica udienza alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell’udienza stessa .
Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:
- 20 giorni liberi prima dell’udienza possono depositare documenti;
- 10 giorni liberi prima dell’udienza possono depositare le memorie illustrative.
A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 22163 depositata il 6 agosto 2024, interrvenendo sul tema della discussione in pubblica udienza ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza [Sez. 5, Sentenza n. 10678 del 11/05/2009 (Rv. 607507-01)].”