Il litisconsorzio necessario di cui all’articolo n. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) deve essere applicato anche alle società a responsabilità, i cui soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale.
Sul punto si è espresso il Supremo consesso con la sentenza n. 21262 depositata il 30 luglio 2024, in cui ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992, in termini analoghi a quanto avviene per il regime di trasparenza ex lege previsto per le società di persone; sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. V, 22 dicembre 2022, n. 37613; Cass., Sez. V, 20 novembre 2020, n. 26478; Cass., Sez. V, 2 settembre 2020, n. 20211; Cass., Sez. V, 20 novembre 2019, n. 30139; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9751; Cass., Sez. VI, 1° dicembre 2015, n. 24472; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 4141). …”
Inoltre, gli Ermellini, nella su riportata sentenza quando ricorre “… l’istituto della cd. «piccola trasparenza» di cui all’art. 116 TUIR, introdotta dall’art. 1 d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, secondo cui le società a responsabilità limitata e a ristretta base societaria, il cui ammontare di ricavi non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con soci tutte persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 in caso di società cooperativa) possono imputare il proprio reddito ai soci, ove tutti i soci comunichino l’opzione per tale regime all’Agenzia delle Entrate, che rimane irrevocabile per tre periodi di imposta. Nel qual caso di verifica l’imputazione del reddito ai soci, in termini analoghi a quanto avviene per le società di persone, non in forza di legge ma per effetto di opzione da parte dei contribuenti. Le disposizioni attuative della «piccola trasparenza» sono dettate – stante il rinvio per relationem al precedente art. 115 TUIR – da un decreto ministeriale (d.m. 23 aprile 2004), che all’art. 14 rinvia all’art. 4 del medesimo decreto. …”
Infine, nella sentenza richiamata, i giudici di legittimità hanno riaffermato che “… La questione della mancata instaurazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità (Cass., V, 5 marzo 2024, n. 5827; Cass., Sez. III, 2 febbraio 2024, n. 3134; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4665; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7040; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., Sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381; Cass., Sez. V, 8 novembre 2017, n. 26433) …”
Pertanto il ricorso proposto da uno di tali soggetti impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, a pena di nullità assoluta del giudizio celebrato in assenza di tutti i soci. La mancata integrazione del contraddittorio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.