In tema di perfezionamento della notifica dell’atto impositivo o processuale, eseguito ai sensi    la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 ha ribadito il principio secondo cui la “notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, nell’ipotesi regolata dagli artt. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l’atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l’ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (C.A.D.), stante l’insufficienza dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (in termini: Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 – nello stesso senso: Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10399; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12832; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3340);”

I giudici di legittimità a conferma del suddetto principio hanno precisato che “tale indirizzo è coerente con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2014, n. 25079; Cass., Sez. 6^-5, 19 aprile 2018, 9782; Cass., Sez. 3^, 8 luglio 2020, n. 14250; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2023, n. 31708; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2024, n. 13331; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2024, n. 23518);”