La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 31286 depositata il 6 dicembre 2024, intervenendo in tema di successione a seguito della cancellazione della società, ha ribadito il principio secondo cui in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass. 05/11/2020, n. 24793 del 05/11/2020).”

La vicenda ha riguardato l’ex socio di una società in nome collettivo a cui l’Agenzia delle entrate notificava una cartella di pagamento con la quale l’ente impositore chiedeva al socio di pagare una somma di denaro a titolo di imposta Ilor accertata con avviso di liquidazione notificato alla snc ed  impugnato dalla società in un procedimento deciso con la sentenza di secondo grado divenuta definitiva perché non impugnata, nelle more cessata e cancellata dal registro delle imprese. L’ex socio impugnava la Cartella. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso e annullavano la cartella esattoriale. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado accoglievano l’appello, confermavano la legittimità della cartella esattoriale e condannavano il contribuente al pagamento delle spese di lite. Il contribuente, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del contribuente.

Per gli Ermellini per  l’esecuzione esattoriale “è sufficiente l’accertamento originario nei confronti della società (mai contestato nella sua esistenza e mai annullato in sede giudiziale) e, per questa via, la notifica della cartella di pagamento verso il socio; il socio della società estinta risponde, infatti, come evidenziato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, quale successore della società in nome collettivo e l’Agenzia delle Entrate ha fatto valere l’originario debito sociale per l’ILOR.

Per il Supremo consesso in tema di riscossione, l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. 09/01/2024, n. 753 del 09/01/2024).

Ed ancora: in materia di IVA, poiché l’accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza dell’art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, a notificargli l’avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa (Cass. 11/05/2017, n. 11615).

Assume rilievo anche il principio di diritto secondo il quale: in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass. 05/11/2020, n. 24793 del 05/11/2020).