Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha modificato l’articolo 17-bis del D.Lgs. 156/2015 per cui a partire dal 1° gennaio 2018 per gli atti impositivi notificati a partire da tale data viene aumentato il limite del valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell’ambito del processo tributario. Il nuovo limite dal 1° gennaio 2018 passa dai 20.000,00 euro ai 50.000,00 euro.
Il reclamo è un istituto deflattivo del contenzioso tributario definibile come lo “strumento con cui il contribuente, che riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore, prima di finire innanzi al giudice tributario, chiede all’ente stesso di riesaminare l’atto (reclamo) accogliendo le ragioni avanzate ed accompagnando tale richiesta con una proposta di accordo (mediazione)”, è stato già oggetto di modifiche con il D. Lgs. 156/2015. In particolare, nella sua previgente formulazione, il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, espressamente disponeva che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48”.
Le nuove modifiche apportate dal citato D. Lgs. 156/2015, invece, il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, attualmente recita che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2016 con la nuova previsione normativa, non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Come accennato le modifiche trovano applicazione agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Proprio con riferimento a tale punto, è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve “notifica” dell’atto e non la data di spedizione da parte dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 9/E/2012).
Si ricorda che il valore della lite viene determinato dal solo importo dell’imposta contestata nell’atto impositivo ricevuto (senza considerare interessi e sanzioni). Se l’atto ricevuto irroga solo sanzioni, il valore della lite è, invece, rappresentato dal valore di queste ultime.
Il Decretp Legge n. 50/2017 non apporta alcuna modifica in merito alla tipologia degli atti cui trova applicazione. L’istituto in esame è reso applicabile, agli atti emessi dai seguenti enti:
- Agenzia delle Entrate, anche a quelli emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Enti locali (es. comuni);
- agenti e ai concessionari della riscossione;
- soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (altri soggetti che gestiscono le entrate comunali, ad esempio, Pubbliservizi);
- atti riguardanti le controversie in materia catastale.
Sono invece esclusi:
- gli atti di valore superiore a 20.000 euro (50.000 euro a partire dal 2018)
- quelli non impugnabili, anche gli atti di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale;
- gli atti di provvedimenti aventi ad oggetto “Sanzioni accessorie” (emessi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 472/1997);
- gli atti riguardanti istanze ipoteca e sequestro conservativo (di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997.
Si rammenta che una volta presentato il ricorso, questi produce “automaticamente “gli effetti del reclamo (l’ente impositore deve dapprima riesaminare l’atto) e il ricorso può contenere una proposta di mediazione fatta dal contribuente.
Una volta presentato, il ricorso, diventa improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 dalla data di notifica alla controparte. In questo lasso di tempo l’ente (parte resistente) espleta l’attività di reclamo-mediazione ed, il ricorrente, prima di costituirsi in giudizio (deposito ricorso in commissione tributaria) deve attenderne il decorso. L’istanza può concludersi con: l’accoglimento (totale o parziale) del reclamo (la lite con il fisco è chiusa); rigetto del reclamo (l’ente impositore deve notificare il provvedimento di rigetto al ricorrente, comprensivo di motivazioni. Il ricorrente può accettare il provvedimento, o continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in CTP); conclusione dell’accordo di mediazione sottoscritto dalla parti.