La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3841 depositata il 15 febbraio 2025, intervenendo in tema di esenzione IMU e notifica dell’avviso di accertamento eseguito da poste private prive di autorizzazione ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024, Rv. 673125 – 01).”
Sul tema il decreto legislativo n. 219 del 2023 ha inserito nella legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) l’articolo 7-sexies rubricato “Vizi delle notificazioni” che statuisce che “1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, semprechè l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.
2. L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.”
Pertanto, alla luce della nuova normativa gli effetti della nullità e quelli dell’inesistenza della notifica, anche alla luce dell’articolo 156 c.p.c. sono diversi. Infatti per gli atti affetti da nullità è possibile, il vizio di nullità viene sanato quando ha raggiunto il suo scopo.
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