Per il processo Tributario Telematico (PTT), diversamente dal processo amministrativo telematico e processo civile telematico, la Giustizia tributaria non ha optato per la obbligatorietà “forzosa” . Per cui allo stato attuale, anche se divenuto operativo in tutte le regioni, il ricorso telematico è facoltativo ma il deposito telematico ha valore legale; l’opzione PTT può essere effettuata anche se la controparte decide di rimanere nel percorso tradizionale/cartaceo; nel caso si sia optato in primo grado per il ricorso on-line, vi è l’obbligo di proseguire telematicamente anche in caso di appello, salvo sostituzione del difensore.
Attualmente l’informatizzazione del processo tributario consente di:
- notificare ricorsi e appelli;
- costituirsi in giudizio;
- depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- consultare liberamente il fascicolo processuale e estrare e copie degli atti.
Cosa è necessario avere per poter accedere al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).
La piattaforma predisposta dal Ministero sul web: Processo Tributario Telematico (PTT) – SIGIT. Per accedere al sistema PTT è necessario:
- una connessione a Internet;
- Redattore atti (suite office/open office etc)
- Software che crei file PDF/A-1a a-1b (es. ms word su windows o open office su mac e windows o
PDF Creator etc) - la firma digitale;
- una casella Pec;
- la registrazione all’applicativo PTT tramite il portale.
Nel sistema del PTT la costituzione in giudizio non avviene tramite invio con Pec, come per il PCT e il PAT, ma direttamente dalla piattaforma on line, per l’utilizzo della quale è richiesta appunto la registrazione.
L’atto deve essere un file nativo digitale (Decreto del 04/08/2015 – Min. Economia e Finanze), depositato in formato PDF/A. Quindi non può essere firmato e scansionato! Si deve redigere con un programma di videoscrittura e dovrà essere salvato e convertito nei formati previsti (PDF/A-1a o PDF/A-1b; mentre per gli allegati è consentito anche il formato *.TIFF); quindi si dovrà procedere alla sottoscrizione con firma digitale che assicuri l’estensione *.pdf.p7m.
La procura si redige con atto a parte che può essere firmato digitalmente dal contribuente assistito, se questi ha la propria firma digitale; altrimenti può essere firmato digitalmente anche dall’avvocato.
Appena dopo l’invio, si riceve una ricevuta sincrona immediata ma per essere certi che l’invio sia andato a buon fine sotto il profilo procedurale è necessario attendere il rilascio del numero di RGR e RGA.
Infatti subito dopo l’invio, il sistema procede ai controlli: esistenza e validità della firma digitale; inesistenza di virus nei file allegati; dimensione dell’atto (entro l’estate sarà ampliata a 20 megabyte); la sua integrità. A questo punto viene rilasciata la seconda ricevuta con la quale viene rilasciato il numero di RGR o di RGA.
Analizziamo in dettaglio le varie fasi per poter produrre un ricorso sulla piattaforma PTT
Firma digitale
Attenzione tutti i file devono essere firmati digitalmente mediante firma Cades-Bes. Si consiglia di essere in possesso di due firme digitali con scadenze diverse o altrimenti accertarsi sempre che la propria non sia in scadenza. Inoltre è utile creare una cartella per ogni contribuente assistito, nella quale salvare ogni atto che riguarda la procedura.
N.B.: A differenza di quanto accade nel Processo Civile Telematico, nel Processo Tributario Telematico è necessario firmare in formato CAdES-bes ogni file di cui si effettua l’upload, indipendentemente del fatto che si tratti di atto o documento.
A partire dal 15 maggio 2023, come meglio descritto in seguito, e ammessa anche la firma digitale PADES. Inoltre, sempre con effetto dal 15 maggio 2023, devono essere firmati digitalmente solo gli atti processuali, mentre i documenti da allegare possono essere depositati, sempre in formato pdf/A, anche senza l’apposizione della firma digitale.
Fascicolo elettronico
Il fascicolo è consultabile attraverso il servizio Telecontenzioso al quale si accede con le stesse credenziali di accesso al PTT (ottenuta con la vostre registrazione). Le parti processuali possono consultare gli atti processuali del fascicolo informatico e possono estrarre liberamente riproduzione dei documenti presenti senza il pagamento dei diritti di copia.
Formati ammessi
A mente dell’art. 10 del D.M. 04.08.15 tutti gli atti che vengono notificati tramite PEC e tutti gli atti che vengono dimessi nel PTT devono rispettare i seguenti requisiti1 :
- sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti: non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAdES-bes, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m, e dal 15 maggio 2023 anche in formato PADES.
I documenti informatici allegati invece, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:
- sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (a partire dal 15 maggio 2023 non è più obbligatorio il deposito degli allegati firmati digitalmente, per cui è possibile depositarli senza apposizione della firma digitale).
Si segnala poi che la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima sarà necessario suddividerlo in più file.
Come ottenere file PDF/A-1a o PDF/A-1b
Il formato PDF/A è declinabile in due diverse versioni, definite alle lettere i. e j. dell’art. 1 del D.M. 04.08.15 nel modo che segue:
- “PDF/A-1a”: livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti;
- “PDF/A-1b”: livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dell’aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro;
La differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b consiste nel fatto che:
- il primo (Livello A) garantisce la corrispondenza del file, a prescindere dal sistema che lo riproduce ed a livello semantico e di struttura: ogni carattere viene quindi replicato in modo indipendente dal supporto,
- il secondo (Livello B) garantisce la corrispondenza dell’aspetto visivo, un file PDF/A-1b appare uguale a prescindere dal sistema che lo apre.
Il file PDF/A si presenta quindi come un file con la normale estensione .pdf, che però rispetta determinati requisiti di autonomia e indipendenza dal supporto.
Il D.M. 04.08.15 impone l’utilizzo del formato PDF/A-1a ovvero PDF/A-1b (i due formati vengono sempre ammessi in via alternativa ed equivalente fra di loro) per i seguenti atti:
- gli atti nativi digitali da dimettere nel sistema SIGIT ex art. 10 del D.M.;
- gli atti originariamente cartacei convertiti in formato digitale dalla segreteria della Commissione Tributaria che li dimette nel PTT ex art. 11 del D.M.;
- infine anche i documenti allegati agli atti ex art. 10 del D.M. (per questi ultimi è altresì ammesso il formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax), per ottenere un simile tipo di file si può utilizzare un programma come PDF To Image Converter).
Come ottenere un file PDF/A:
Con Open Office
file -> esporta -> selezionare il formato pdf -> nella sezione «opzioni/generale» spuntare PDF/A-1a
Con Microsoft Office
file -> salva con nome
-> cliccare su altre opzioni
-> selezionare il formato PDF
-> selezionare “Opzioni”
-> spuntare Conforme a PDF/A
Con PDF Creator
Una volta selezionata la funzione di stampa per il file che ci interessa rendere compatibile con lo standard PDF/A, è sufficiente scegliere la stampante Pdf Creator e quindi selezionare:
Profilo -> PDF/A (conservazione a lungo termine) -> salva
Come verificare se un file in nostro possesso rispetta i requisiti dello standard PDF/A:
- Esistono degli strumenti online che permettono di verificare se un file pdf rispetta lo standard PDF/A, ad esempio: http://www.validatepdfa.com.
- Un primo controllo (non definitivo) è poi offerto da Acrobat Reader (dalla versione X in poi) che dovrebbe far apparire un flag con la scritta “Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in modalità sola lettura per evitare modifiche” se il nostro file rispetta lo standard
La registrazione del professionista su SIGIT
Occorre accedere al sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/
Selezioniamo nel menù sulla sinistra il link a “PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” e quindi “Registrazione al PTT”.
Nella schermata che si aprirà selezioniamo “Registrati al servizio”:
Nella schermata di registrazione completiamo tutti i campi inserendo anche il “N°iscrizione all’ordine/N°tesserino” (se non se ne è in possesso è sufficiente accedere su INI-PEC e inserendo il proprio codice fiscale si ottiene, oltre all’indirizzo PEC, il proprio numero di iscrizione all’ordine).
Scarichiamo quindi il modulo di registrazione, cliccando sul tasto download.
Scansioniamo quindi la nostra carta di identità ed il tesserino di iscrizione all’ordine professionale e firmiamo con firma CAdES-bes:
1. il modulo che abbiamo appena scaricato,
2. la scansione del documento di identità,
3. la scansione del tesserino di iscrizione.
Una volta fatto questo clicchiamo sul tasto “scegli file” in corrispondenza del singolo file che dobbiamo inserire.
Quindi diamo la spunta sull’informativa privacy e sulla liberatoria, inseriamo il codice di sicurezza, clicchiamo “inserisci” e quindi “conferma”.
Una volta effettuata la registrazione il sistema fornisce lo username e metà della password all’utente, l’altra metà della password viene invece inviata alla PEC fornita in sede di registrazione.
I professionisti in possesso di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) possono procedere anche ad una procedura di registrazione semplificata se i driver di gestione della CNS sono registrati nel browser che si utilizza.
Solitamente il token USB di firma include un browser con integrati i driver di gestione della CNS, accessibile dal software di firma.
Questa procedura di registrazione si raggiunge effettuando l’accesso al sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/
Selezionando nel menù sulla sinistra il link a “PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” e quindi “Registrazione al PTT”.
Nella schermata che si aprirà selezioniamo “Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS)”
Accesso alla piattaforma SIGIT per accedere al PTT
Una volta effettuata la procedura di registrazione, per accedere al PTT dobbiamo connetterci al seguente link https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp
Il link è raggiungibile anche dal Portale della Giustizia Tributaria all’indirizzo: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/
Selezionando nel menù sulla sinistra il link a “PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” e selezionare “Accesso al PTT”
Per effettuare modifiche all’anagrafica
Se invece vogliamo effettuare modifiche alla nostra anagrafica (es. variazioni dei recapiti) è possibile effettuarla a questo link https://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/login.jsp
Raggiungibile anche dal Portale della Giustizia Tributaria all’indirizzo https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/
Selezionando nel menù sulla sinistra il link a “PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” e selezionare “Registrazione al PTT” e quindi “servizi self-service”
Il deposito degli atti nel PTT
Per effettuare un deposito è necessario accedere alla piattaforma SIGIT e quindi selezionare la Commissione presso la quale si intende depositare ed il tipo di atto.
Nota di trascrizione
Dalla schermata che viene visualizzata è possibile anche, utilizzando la sezione “Compilazione via web”, compilare una nota di iscrizione a ruolo, inserendo i dati del fascicolo, per il successivo deposito cartaceo.
La sezione dei depositi e quella della compilazione delle note di iscrizione a ruolo comprendono uno strumento di interrogazione che permette di recuperare i depositi e le note compilati ma non
ancora inviati, inserendo la data di acquisizione oppure gli estremi del deposito/nota (è possibile inoltre filtrare la ricerca per la tipologia di atto e/o per lo stato del deposito).
Deposito
Per effettuare un deposito invece selezioniamo innanzitutto la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale presso la quale intendiamo effettuare il deposito.
Una volta selezionata la tipologia di procedimento inseriamo i dati relativi al numero degli elementi da acquisire, l’eventuale richiesta di trattazione in pubblica udienza e la difesa da parte di un
professionista.
Attenzione: il numero di allegati è complessivo ed include quindi procura, copia dell’atto impugnato, prova della notifica e tutti i documenti (è comunque possibile modificare il campo in un secondo momento).
Procediamo quindi a compilare i vari campi, in corrispondenza dei quali comparirà una spunta verde se correttamente compilati, ed invece un triangolo giallo nel caso in cui i campi necessitino di
compilazione o correzione.
I campi contrassegnati da un asterisco sono quelli la cui compilazione è obbligatoria, gli altri sono invece (generalmente) solamente facoltativi.
Nel campo “Ricorrenti” andranno indicate la tipologia e i dati del soggetto che agisce avanti alla Commissione.
Se nel campo ”Dati Generali” sono state selezionate più parti ricorrenti il sistema prevede automaticamente la compilazione del campo “Ricorrenti” più volte.
Il campo “Rappresentanti” permette invece di acquisire o variare i dati dell’eventuale rappresentante dell’assistito.
Nel campo “Difensori” il sistema acquisisce direttamente i dati dell’utenza, andranno però compilati il campo “Data nomina” ed il campo “Dati ricorrenti difesi” cliccando “SELEZIONA” una volta scelto ogni singolo soggetto difeso.
Il campo “Domicilio eletto” consente di scegliere il domicilio del ricorrente. Se nella schermata “Dati Generali” si è selezionato “La parte si avvale di un difensore abilitato” il sistema propone
automaticamente il domicilio presso il difensore.
Nel campo “Parti Resistenti” andrà inserita la tipologia dell’Ente (è comunque presente il campo “Altro”/”Altro Ufficio”) e la data di notifica del ricorso al resistente. Se nel campo ”Dati Generali” sono state selezionate più parti resistenti il sistema prevede automaticamente la compilazione del campo “Parti Resistenti” più volte.
Il campo “Atti Impugnati” prevede l’inserimento di alcune informazioni sull’atto o sugli atti contro i quali si ricorre.
In questa schermata è disponibile inoltre uno strumento che consente il calcolo del contributo unificato sulla base dell’importo complessivo dell’atto o del valore controverso (se inserito).
Il campo “Atti Impugnati” prosegue quindi con la voce “Imposte” (riferita al singolo atto impugnato), dove andranno inseriti la materia procedimentale (dopo averla scelta cliccare: “Aggiungi materia”) e l’imposta (dopo averla scelta cliccare: “Inserisci imposta”).
Sempre nel campo “Atti Impugnati” andranno aggiunti, alla voce successiva “Parti collegate all’atto”, i soggetti cui questo si riferisce, quindi almeno un contribuente ed un ente resistente.
Nel campo “Documenti” deve essere innanzitutto inserito il ricorso, in formato .pdf.p7m (PDF/A firmato digitalmente in formato CAdES o PADES) cliccando “Scegli file” e quindi “Carica documento principale”.
Devono essere inseriti gli allegati (il numero dei documenti inseribili corrisponde a quello indicato nel campo “Dati Generali” quindi in caso questi non dovessero bastare è sufficiente tornare in quel campo e aumentare il numero).
Prima è necessario inserire il “tipo atto” per ogni documento (cliccando poi “Acquisisci tipo documento”), solo dopo aver completato tutto l’elenco dei “tipi atto” si deve procedere al caricamento dei singoli file, in questo modo: partendo dal primo documento inserito nell’elenco “tipo atto”, si seleziona il tipo di documento e poi, cliccando sull’apposito tasto, si va a scegliere sul proprio PC il file da allegare. Solo dopo aver fatto questa scelta, risulterà abilitato il pulsante per caricare il file. Si procede così con tutti i documenti da depositare, a mano a mano che si selezionano i tipi di documenti e si caricano i rispettivi file (cliccando prima sul tipo documento prescelto, quindi su “scegli file” e infine su “carica documento”), l’elenco dei tipi di documento si svuota ed alla fine apparirà il tasto che consente di proseguire.
Tra i “tipo atto” più ricorrenti ci saranno quindi:
- “Copia Atto impugnato”
- “Procura – Nomina del Difensore”
Ricorrente sprovvisto di firma digitale
Nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata in cartaceo dal difensore. Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello.
Ricorrente munito di firma digitale
Se il ricorrente è munito della firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento.
Poiché le procure predisposte per il PTT sono contenute in un atto fisicamente separato rispetto al ricorso da notificare, è poi opportuno che le procure predisposte per il PTT contengano specifico riferimento all’atto impugnato (attenzione ai possibili errori di copia/incolla, specie se gli atti impugnati sono più d’uno).
Deposito di ulteriore copia del ricorso
È bene ricordare che il ricorso depositato dovrà essere allegato anche nella sezione documenti in una ulteriore copia contenente l’attestazione di conformità ex art. 22 co. 2 CAD alla copia notificata (ex art. 22 co. 3 D.Lgs. 546/1992), attestazione che può farsi sul modello che segue (esempio per la notifica a mezzo PEC):
“Il sottoscritto Avv. ________ attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia informatica a
quella spedita a mezzo posta elettronica certificata in data dell’invio.
Luogo, lì _______
Avv. ___________”
Tale attestazione potrà essere inserita direttamente in calce al file word del ricorso notificato (da trasformare in file PDF/A e quindi firmare in CAdES) ovvero sul pdf del ricorso notificato con la funzione “commenta” di adobe pdf reader (il file andrà poi trasformato in PDF/A, rendendo così immodificabile il “commento” inserito, e firmato digitalmente in CAdES o PADES).
Il file andrà inserito come “tipo atto” -> “Altro documento”
In caso di file in formato originariamente cartaceo questi andranno scansionati in formato pdf, trasformati in formato PDF/A e quindi firmati in formato CAdES (.pdf.p7m).
Sarà opportuno impostare le scansioni con risoluzione massima a 200dpi e in bianco e nero, per poter garantire il rispetto della dimensione massima di 5mb prevista dalle specifiche tecniche.
Attenzione: v’è da tener presente che il numero di caratteri consentiti per la denominazione del file contenente il ricorso non può essere superiore a 100 caratteri, mentre quello relativo alla denominazione di ciascun file contenente i documenti non può essere invece superiore a 70 caratteri.
“Deposito delle notifiche”
Andranno quindi inserite la Ricevuta di Consegna (messaggio PEC che si riceve dopo l’invio della notifica, da parte del gestore della casella del ricevente stampato in PDF/A e firmato CAdES) e la Ricevuta di Accettazione (messaggio PEC che si riceve dopo l’invio della notifica, da parte del gestore della casella dell’inviante stampato in PDF/A e firmato CAdES).
Ai sensi dell’art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 il momento di perfezionamento della notifica è quello della generazione della ricevuta di accettazione.
Attenzione: Sebbene la normativa del Processo Tributario Telematico non ammetta i formati eml e msg (formati che contengono il messaggio inviato via PEC con gli allegati e le firme apposte sia dal notificante che dai gestori PEC) ed il manuale non ne preveda la gestione, è comunque possibile accompagnare alla prova della notifica PEC con stampa pdf delle ricevute, le stesse (Ricevuta di Accettazione e Ricevuta di Avvenuta Consegna) in formato eml o msg firmate digitalmente (il formato di deposito sarà quindi eml.p7m o msg.p7m), tale ulteriore deposito prudenziale consente di dare compiuta prova della notifica (in quanto queste ricevute contengono le firme digitali dei gestori PEC di notificante e notificato, e la Ricevuta di Consegna completa contiene i file inviati e firmati digitalmente). Il sistema genererà un errore non bloccante e consentirà comunque il deposito. Questa prassi viene consigliata nell’attesa di una auspicabile innovazione della normativa sul PTT che consenta la produzione delle sole ricevute in formato eml o msg a prova della notifica
Pagamento contributo unificato
Nel campo “Calcolo CU” è possibile inserire la tipologia e gli estremi del pagamento (una volta compilato il campo si dovrà cliccare su “Inserisci dati Pagamento” come di seguito).
Il pagamento del contributo unificato (art. 13 del D.M. 04.08.2015) questo è ancora da eseguirsi nelle forme di cui al DPR 115/02.
Dovrà essere attivata a breve la possibilità di pagare in modalità telematiche, e ne verrà data comunicazione sul Portale della Giustizia Tributaria.
Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Se il pagamento è avvenuto con marca tributaria impone di consegnare alla cancelleria l’originale del pagamento.
Il pagamento del contributo unificato avvenuto con F23 comporta la sola e semplice indicazione degli estremi del versamento nel campo “Calcolo CU” e inserire nel campo “Documenti”, esaminato in precedenza, la copia pdf (in formato PDF/A firmato digitalmente in formato CAdES) del modulo F23 del pagamento effettuato (andrà indicato il “tipo atto” -> “RICEVUTA DI PAGAMENTO CUT”).
VALIDAZIONE e TRASMISSIONE
Il campo “Validazione” infine contiene un riepilogo di tutti i dati forniti e consente un controllo degli stessi.
In questa fase è possibile stampare una bozza della Nota di Iscrizione a Ruolo per un suo controllo preventivo.
Quando si è sicuri della correttezza dei dati inseriti bisogna premere il tasto “valida”. Una volta premuto “Valida” non è più possibile modificare il deposito e si può solamente stampare la Nota di Iscrizione a Ruolo definitiva (per un deposito cartaceo) oppure inviare il deposito telematico cliccando il tasto “trasmetti”.
Una volta effettuata la trasmissione del deposito il SIGIT rilascerà una prima ricevuta di accettazione automatica a mezzo PEC al ricorrente.
Tale ricevuta contiene: numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
La data di questa ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.
Il sistema successivamente procede a controllare i file trasmessi (la firma, la dimensione, l’integrità dei file e l’eventuale presenza di virus).
In caso di esito positivo dei controlli, il SIGIT provvede all’iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata l’informazione del numero di ruolo. La stessa informazione viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
In caso di riscontro di anomalie nel ricorso, il sistema non procede all’iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
In caso di riscontro di anomalie nei soli allegati, il SIGIT iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell’area riservata un messaggio contenente l’indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all’indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
Il Sistema SIGIT assicura la disponibilità delle informazioni relative all’iscrizione del ricorso, nell’area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.
Costituzione del resistente
Formalità identiche a quelle per la costituzione del ricorrente, ma il SIGIT richiede al soggetto che si costituisce di inserire, alternativamente:
- numero di iscrizione a ruolo
- dati identificativi della controversia
Dovremmo quindi inserire il tipo atto “Controdeduzioni”
A questo punto occorre inserire, alternativamente, il numero di iscrizione a ruolo o i dati identificativi della controversia (codice fiscale in caso di persona fisica/giuridica ovvero i riferimenti dell’Ufficio in caso di Ente impositore, nonché la tipologia di ricorso).
Il sistema consente quindi di ricercare un numero di R.G. da abbinare al deposito oppure di proseguire senza abbinamento (si suggerisce di effettuare l’abbinamento per avere la certezza che il sistema abbia individuato il fascicolo nel quale si vuole effettuare il deposito).
Infine flaggare come “non presente” il numero atto, ossia il numero di ricevuta di accettazione di cui all’art. 5, comma 3 del D.M. 04.08.2015 (la ricevuta che invia automaticamente il SIGIT in seguito al deposito di un atto del medesimo fascicolo), tale numero sarà invece utile, come vedremo, per i depositi successivi alla costituzione sia da parte del ricorrente che del resistente.
Anche in questo caso il SIGIT rilascia una prima ricevuta di accettazione automatica a mezzo PEC al resistente, che contiene: numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
La data di questa ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.
Quindi il sistema procede al secondo controllo entro 24 ore e invia a mezzo PEC al soggetto abilitato le informazioni in merito all’esito dei controlli.
Deposito atti successivi alla costituzione
Anche questa tipologia di deposito avviene con le modalità indicate per la costituzione del resistente.
Unica differenza, il SIGIT richiede al soggetto che si costituisce di inserire, alternativamente:
- numero di iscrizione a ruolo oppure il numero relativo alla ricevuta delle controdeduzioni
- il numero di ricevuta di accettazione di cui all’art. 5, comma 3 del D.M. 04.08.2015 (la ricevuta che invia automaticamente il SIGIT in seguito al deposito di un atto del medesimo fascicolo).
Anche in questo caso il SIGIT rilascia una prima ricevuta di accettazione automatica a mezzo PEC al resistente, che contiene: numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
La data di questa ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.
Quindi il sistema procede al secondo controllo entro 24 ore e invia a mezzo PEC al soggetto abilitato le informazioni in merito all’esito dei controlli.
Notifiche via PEC
L’Art. 16 bis del D.Lgs. 546/1992 dispone:
«Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.»
L’art. 7, comma V, del DM 163/13 prevede poi che: «per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA» -> Indice delle Pubbliche Amministrazioni, raggiungibile al sito www.indicepa.gov.it
Nel Processo Tributario Telematico il registro relativo agli Enti impositori è quindi diverso da quello del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo Telematico dove fa fede il Registro PP.AA. Il Registro INI-PEC è invece utilizzabile per reperire i recapiti PEC di professionisti e imprese anche nel processo tributario telematico.
Le disposizioni relative alle notifiche PEC nel PTT sono sicuramente valide solamente per le Commissioni nelle quali è entrata in vigore la fase sperimentale del Processo Tributario Telematico.
Il DM 04.08.2015, all’art. 6, disciplina le notifiche via PEC e prevede:
«Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell’articolo 10.»
E quindi, per gli atti:
- formato pdf/A-1a, pdf/A-1b
- assenza di elementi attivi
- atti nativi digitali (no scansioni)
- sottoscrizione con firma PADES o CAdES (quindi il file che ne risulta avrà denominazione nomefile.pdf.p7m)
Per i documenti:
- formato pdf/A-1a, pdf/A-1b oppure TIFF (CCITT IV)
- assenza elementi attivi
- atti nativi digitali o scansioni
- sottoscrizione con firma PADES o CAdES (quindi il file che ne risulta avrà denominazione: nomefile.pdf.p7m), a partire dal 15 maggio 2023 non è più obbligatoria l’apposizione della firma digitale sui documenti da allegare.
Ciascun atto e/o documento non potrà poi superare la dimensione di 5 mb.
La disciplina in tema di notifiche PEC per il processo tributario telematico è poi contenuta nel D.Lgs. 546/1992 all’art. 16 bis e in due decreti ministeriali, il D.M. Economia e Finanze 163/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) e il D.M. Economia e Finanze 4 agosto 2015 (le specifiche tecniche del processo tributario telematico).
É bene ricordare poi che, contrariamente a quanto accade nel processo civile telematico, nel processo tributario telematico, a mente degli art. 6 e 7 del DM 163/13, l’elezione del domicilio digitale di una parte per le comunicazioni e notifiche processuali è legata all’indicazione testuale nel ricorso/reclamo notificati via PEC dell’indirizzo PEC (che deve comunque coincidere con quello presente nei pubblici registri) e la cui variazione dovrà essere quindi tempestivamente comunicata dalla parte ed acquisita nel fascicolo informatico (è comunque possibile per la Commissione far riferimento agli indirizzi INIPEC in caso di indicazione errata).
Gli unici requisiti di validità della notifica via PEC nel rito tributario sono quelli del rispetto dei formati di atti/documenti previsti dall’art. 10 D.M. 04 agosto 2015 e dell’individuazione dell’indirizzo PEC negli elenchi di cui al D.M. 163/13.
Sarà quindi senz’altro valida una notifica che consista in un messaggio PEC ad oggetto libero (verosimilmente si farà riferimento alle parti del fascicolo) e che contenga allegati conformi ai requisiti
di cui al D.M. 04 agosto 2015.
Esempio con webmail Aruba:
- Predisponiamo i file che intendiamo depositare (es. ricorso e procura alle liti), creando file PDF/A e firmandoli digitalmente in formato CAdES (il file ottenuto sarà quindi in formato .pdf.p7m).
- Entriamo su INI-PEC (se la nostra controparte è un professionista) o sul registro IPA (se la nostra controparte è un Ente impositore) ed estraiamo l’indirizzo PEC del destinatario della nostra
comunicazione (è consigliabile stampare copia della schermata dove è presente l’indirizzo del destinatario). - Apriamo la nostra PEC e creiamo un nuovo messaggio, avendo cura di selezionare “Ricevuta Completa” (in questo modo la Ricevuta di Consegna che ci verrà inviata dal gestore PEC del
destinatario conterrà tutti i nostri allegati): - Inseriamo nel campo destinatario l’indirizzo (o gli indirizzi) PEC estratti dai registri e nel campo oggetto un riferimento al fascicolo (Es. Notifica Tizio/Ag. Entrate IVA 2013).
- Alleghiamo quindi gli atti da notificare
- E inviamo la nostra PEC.
- Attendiamo quindi le due ricevute generate dal sistema: Ricevuta di Accettazione (che attesta la presa in carico del messaggio da parte del nostro gestore PEC e Ricevuta di Avvenuta Consegna (che attesta la consegna del messaggio da parte del gestore PEC del destinatario) Nel caso di più destinatari la ricevuta di accettazione sarà comunque unica mentre le ricevute di consegna saranno tante quante le parti alle quali il messaggio è stato inviato.
- Stampiamo entrambe le ricevute in formato PDF/A (quindi con PDFCreator) e le firmiamo in formato CAdES cosicché siano pronte per il deposito sul SIGIT.
- Provvediamo inoltre ad estrarre le due ricevute in formato eml per conservazione e per eventuale loro deposito.
Attenzione: una volta effettuata una notifica a mezzo PEC sarà necessario farla seguire dalla costituzione nelle forme del Processo Tributario Telematico. Pertanto, la notifica a mezzo PEC impone al professionista di effettuare il deposito dell’atto introduttivo notificato (e per l’effetto la prosecuzione del giudizio) tramite SIGIT (questo a mente dell’art. 9 co. 2 delle Regole Tecniche del PTT – DMEF 163/2013).
Modifiche alle specifiche tecniche disposte dal decreto dirigenziale del 21 aprile 2023
Il decreto direttoriale del 21 aprile 2023 – entrata in vigore 15 maggio 2023
I principali riferimenti normativi del processo tributario telematico sono contenuti negli articoli 16 e ss. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, mentre la disciplina sull’utilizzo degli strumenti informatici e telematici è contenuta nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n.163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 14 febbraio 2014) e nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015. In particolare, con quest’ultimo provvedimento sono state definite le specifiche tecniche previste dall’art. 3, comma 3, del predetto regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (pubblicato in GU Serie Generale n. 184 del 10-08-2015).
Il nuovo decreto direttoriale del 21 aprile 2023, pubblicato in G.U., serie generale n.102, del 3 maggio 2023, apporta le seguenti modifiche al decreto 4 agosto 2015, fissando nuove regole tecniche per il deposito degli atti digitali prevedendo:
- all’art. 7, la disponibilità a favore degli utenti – in autonomia e prima dell’invio dei file – dei servizi di controllo automatico dei file, al fine di minimizzare le situazioni di scarto per superamento delle dimensioni consentite ovvero per la presenza di virus o di firma digitale non valida;
- all’art. 8, comma 5, l’accettazione a sistema dei ricorsi, degli appelli, delle controdeduzioni e altri atti e documenti processuali che risultano sottoscritti con almeno una firma digitale valida anche in presenza di altre firme digitali scadute;
- all’art. 10, comma 1, l’affiancamento della firma PADES alla firma CADES anche all’esito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 10266/2018 (Cfr. circolare 1/DF del 4 luglio 2019) e, al comma 2, lett. a) l’accettazione a sistema del formato EML (Electronic mail) che consente di depositare l’intero messaggio di posta elettronica certificata inclusi i file dei documenti allegati;
- all’art. 10, comma 2, lett. c) l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto tecnico (15 maggio 2023), vengono accettati dal sistema anche se privi della sottoscrizione digitale senza dar luogo ad anomalie. In base a tali disposizioni i documenti informatici allegati “possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” affidando così al depositante la valutazione se sottoscrivere digitalmente o meno gli allegati. Qualora firmati digitalmente, gli allegati saranno sottoposti alle previste verifiche del sistema.
Oltre a quanto previsto dal nuovo decreto tecnico sono state implementate le seguenti ulteriori funzionalità del PTT in un’ottica di maggiore usabilità e snellimento delle procedure informatiche:
- inserimento della nuova voce “Altri Atti Processuali”, da utilizzare per il deposito successivo di uno o più atti processuali con i relativi allegati;
- inserimento della nuova voce “Nota di deposito documenti” da utilizzare per il deposito telematico di documentazione non allegata in precedenza al ricorso. Tale funzione è finalizzata al deposito esclusivo di documenti e non si può utilizzare per gli atti processuali;
- possibilità per il Consulente tecnico d’ufficio dell’invio telematico degli atti successivi alla trasmissione della relazione tecnica, disciplinata dall’art. 7 del decreto direttoriale 6 novembre 2020;
- caricamento dei documenti senza la preventiva indicazione, nella scheda “Dati generali”, del numero di allegati da depositare;
- possibilità di effettuare direttamente l’upload dei singoli file, subito dopo la scelta della relativa tipologia di atto/documento;
- abbinamento dei documenti allegati ai distinti atti processuali depositati;
- rivisitazione della funzionalità di download dei file contenuti nel fascicolo informatico con la possibilità di scegliere tra la versione firmata digitalmente ovvero priva di firma.
Allegato
Istruzioni operative per il PTT da maggio 2023 – Direzione della giustizia tributaria
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