Il decreto legge n. 119 del 2018 ha reso obbligatorio, con effetto dal 1é luglio 2019, il processo tributario telematico. Nel processo tributario telematico vige il regime del “doppio binario”, sulla base del quale vi sono due modalità alternative per il deposito degli atti e documenti.

Le due modalità alternative sono:

1. Modalità telematica:

  • Deposito telematico: gli atti e i documenti devono essere depositati telematicamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).
  • Notifica telematica: le notifiche degli atti e dei provvedimenti avvengono tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Modalità cartacea:

  • Deposito cartaceo: gli atti e i documenti vanno depositati presso la cancelleria della Corte di Giustizia tributaria competente.
  • Notifica cartacea: le notifiche degli atti e dei provvedimenti avvengono mediante consegna a mano o a mezzo posta.

La modalità cartacea è residuale in quanto è possibile il suo utilizzo solo nei casi di cui al comma 2-quater dell’art. 79 del codice processuale tributario (d.lgs. n. 542/1992) con cui viene statuito che  Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.”

Il comma 4-bis dell’articolo 16-bis del codice processuale tributario (d.lgs. n. 542/1992) prevede comunque che la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Processo Tributario telematico (PTT) e divieto dell’ibrido

Nel processo tributario telematico, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 220 del 2023, è prevista la sola modalità telematica, salvo il comma 2-ter dell’art. 79.

Processo Tributario Telematico (PTT): Vantaggi 

Con l’introduzione dell’obbligo dell’utilizzo della modalità telematica si sono ottenuti i seguenti vantaggi:

  • Maggiore efficienza: in quanto consente una maggiore rapidità e semplicità nello scambio di atti e documenti, con conseguenti risparmi di tempo e costi.
  • Trasparenza: favorita dalla dematerializzazione degli atti e dei documenti, rendendo il PTT più agevole l’accesso alle informazioni per le parti processuali.
  • Riduzione degli oneri per le parti: la modalità telematica consente una riduzione degli oneri per le parti processuali, in termini di costi per la stampa, la copia e la trasmissione degli atti.

Processo Tributario Telematico (PTT): Obblighi per le parti

Per poter utilizzare la modalità telematica le parti processuali devono:

  • Dotarsi di strumenti telematici necessari per accedere al SIGIT e per effettuare i depositi e le notifiche telematiche.
  • Rispettare i termini telematici di cui al Regolamento Tecnico per il Processo Tributario Telematico per i depositi e le notifiche telematiche.
  • Conservare i documenti informatici per un periodo di tempo stabilito dalla legge.