La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 5792 depositata il 5 marzo 2024, intervenendo in tema di ricorso in cassazione e revocazione, ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui “… Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”. …”

Nella sentenza in commento, il Supremo consesso precisa che il travisamento della prova (errore di percezione del contenuto oggettivo della prova) si può suddividere in tre tipologie:

  1. travisamento per invenzione, nei casi della decisione fondata su una testimonianza non mai raccolta o su un documento non mai prodotto;
  2. travisamento delle risultanze probatorie in senso proprio, nel caso di dati probatori effettivamente acquisiti al processo, che il giudice legga malamente;
  3. travisamento per omissione (p. es. Cass. pen. 8 luglio 2022, n. 26455).

Per i giudici di piazza Cavour la nozione di travisamento della prova si espande ben al di là della semplice percezione del significante: esso non consta soltanto dell’errore nella mera percezione del dato probatorio fermo nella sua oggettività, ma si estende all’individuazione, per via di inferenza logica, del contenuto informativo che dal significante si stima potersi desumere.

Inoltre il travisamento della prova in senso proprio è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi.

Gli Ermellini, nella sentenza in commento, precisano che “… il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale». …”

I giudici di legittimità hanno precisato che nei casi in cui “… tra le parti si svolga un surreale dibattito sul quesito se una fotografia, che palesemente rappresenta un’autovettura, non rappresenti invece un fiume, e che il giudice, prendendo atto del dibattito, affermi che l’autovettura rappresenta proprio un fiume.

In questo caso non vi è spazio per la revocazione, secondo quanto stabilisce l’articolo 395, n. 4, c.p.c. (v. p. es. Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094). E bisogna allora interrogarsi sul come il consolidamento di tale «inemendabile forma di patente illegittimità della decisione» debba essere contrastato.

Ritengono le Sezioni Unite che in una simile ipotesi nulla osti alla formulazione del motivo di cui, a seconda dei casi, ai nn. 4 e 5, dell’articolo 360 c.p.c., sussistendone di volta in volta i necessari presupposti

(…)

l’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un’omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali (v. in tali termini le già richiamate Cass., 26 maggio 2021, n. 14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 17110), va estesa al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nel giudizio. Pare residuare soltanto l’ipotesi che l’errore revocatorio sia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lo denunci con l’appello ed il giudice d’appello rigetti l’impugnazione: anche in questo caso, a fronte della supposizione di un non-fatto, l’applicazione della regola appena riassunta non è esclusa dall’operatività dell’articolo 360, quarto comma, c.p.c., che richiede pur sempre un’effettiva cognizione in fatto, che nella specie, per le ragioni testé evidenziate, manca. …”

In conclusione le SS. UU. con la sentenza in commento hanno ribadito il costante orientamento che limita il ricorso per cassazione in materia di travisamento del fatto, e più specificamente di travisamento del contenuto oggettivo di una prova, diversamente da quanto previsto dall’art. 395, n. 4 c.p.c. in tema di errore revocatorio, alla circostanza in cui il giudice sia caduto su una vera e propria svista su una circostanza controversa, e quindi sia stata oggetto di discussione tra le parti, e in ogni caso ricorrendo i presupposti per la deduzione dell’errore nelle forme di cui al motivo n. 4 o n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Per i giudici della Suprema corte “… La chiave di volta della disposizione è il sostantivo «supposizione», riferita ad «un fatto». Il giudice di merito, ma dall’introduzione dell’articolo 391 bis c.p.c. anche la Corte di cassazione, non conosce del fatto, non giudica sul fatto, lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenza bidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito. La falsa supposizione non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre ― si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell’operare del giudice ― quando il giudice prende «fischi per fiaschi e … verità per buggerate». In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo.

Si tratta, in particolare, di una svista non dissimile da quella in cui il giudice incorre in caso di errore materiale emendabile ai sensi dell’articolo 287 c.p.c., ma con la differenza che l’errore materiale è un errore esclusivamente testuale (meglio, quasi esclusivamente: v. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, per il caso di omessa distrazione delle spese), riscontrabile come si suol dire ictu oculi, e che, come tale, è suscettibile di essere corretto con una procedura di natura sostanzialmente amministrativa, quale quella di cui al citato articolo 287, proprio perché, trattandosi di errore testuale auto-evidente, la sua correzione non necessita di intervenire sulla ratio decidendi che sostiene la decisione affetta da errore, ricostruendo quale essa ratio decidendi sia.

Viceversa, l’errore revocatorio è un errore non testuale, che si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente dagli atti e documenti acquisiti al processo.

È per questo che l’errore revocatorio (quando non possa essere fatto valere con l’appello) ha da essere intercettato attraverso la revocazione, perché dal compito istituzionale della Cassazione deriva che essa, estranea al giudizio di fatto, debba ricevere questo giudizio già formato: e se il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di eventualmente consegnare al giudice di legittimità un fatto già definitivamente ricostruito nella sua oggettività.

Infine, l’errore materiale, come quello revocatorio, è un errore commissivo, tant’è, quanto a quest’ultimo, che esso non ricorre in caso di semplice omesso esame di un fatto, sostanziale o processuale che sia (Cass., 26 maggio 2021, n. 14610; Cass. 21 luglio 2010, n. 17110).

(…) La revocazione per il motivo in esame è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale (v. p. es. per quest’ultima ipotesi i casi esaminati da Cass. 18 luglio 2008, n. 19924, e Cass. 14 novembre 2016, n. 23173), sempre che, ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (p. es. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 1666).

In particolare, è fermo l’orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell’affermazione, dovuta a mera svista, dell’inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto (la più remota che sembra rinvenirsi al CED della Corte di cassazione è Cass. 4 ottobre 1971, n. 2697, secondo cui: «Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni»; la più recente Cass. 20 marzo 2023, n. 7973).

(…)  Il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell’errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell’errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. Come si è già detto, la distinzione tra momento percettivo e momento valutativo non potrebbe essere intaccata neppure da considerazioni provenienti dalle neuroscienze o dall’epistemologia, giacché ciò che rileva è la logica del processo giurisdizionale, per la quale se c’è controversia c’è giudizio, e se c’è giudizio non c’è errore percettivo. …”

In sostanza, per i giudici delle SS. UU., il travisamento può essere, in via eccezionale, attratto all’area del ricorso per cassazione quando il fatto costituì un punto controverso, dibattuto tra le parti, e dunque, precluso il ricorso della citazione per revocazione, l’ordinamento non può negare al soggetto, pregiudicato da una sentenza intrinsecamente ingiusta, la via della Cassazione (come in realtà già prospettato, riconosce la stessa Corte, da sentenze meno recenti che, come Cass., 4 ottobre 1971, n. 2697, premettevano sì che “se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c.”, ma “sempre che ne ricorrano le condizioni” altrimenti dovendosi ipotizzare una reviviscenza dell’impugnabilità ex art. 360 c.p.c.). 

Pertanto il principio di diritto affermato dalle SS. UU. supplisce al vuoto di tutela nato a seguito dalla forte restrizione della revocabilità della sentenza per errore di fatto alla sola ipotesi che la circostanza non sia stata oggetto di discussione tra le parti. Per cui per i travisamenti che non possono essere denunciati con lo strumento della revocazione in quanto riguardante “punto controverso” confluiscono nei motivi nn. 4 e 5 dell’art. 360, nei quali la sentenza in commento ritiene debbano eccezionalmente confluire, a seconda che l’errore ricada su un fatto processuale o sostanziale.