La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 247/29/2012 ci consente di approfondire il caso della procura alla lite rilasciata su un foglio separato . Con la summenzionata sentenza si è ribadito quanto, ormai, è l’orientamento della Cassazione. Nel caso di specie Equitalia aveva incaricato un professionista di proporre appello avverso una sentenza a loro negativa conferendo la procura alla lite su un foglio a sè stante.

Un difetto sufficiente a rendere inammissibile il ricorso tributario. Infatti la mancanza del timbro di congiunzione che unisce l’atto della procura al ricorso deve far ritenere inadeguata agli scopi preposti.

La Commissione Tributaria adita, nella fattispecie, senza entrare nel merito ha dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo che “la procura rilasciata dall’Equitalia non può dar luogo alla presunzione di riferibiltà della procura al giudizio cui l’atto di appello stesso fa riferimento, non recando alcun timbro di ricongiunzione alla pagina precedente”. Pertanto per la Commissione Tributaria regionale del Lazio l’assenza del timbro che unisce la procura alle liti, rilasciata su foglio separato, all’appello non consente di raggiungere quella riferibilità della procura all’appello. Confermando quanto statuito dalla Cassazione  secondo cui la materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale è stato rilasciata la procura, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma riguarda un contesto di elementi che consentano di congiungere una ragionevole certezza  in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi” (Cassazione SS.UU. n. 13666/2002).

Altra sentenza dei giudici Ermellini (Cass. sent. n. 5033/2008) hanno ritenuto che hai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato, ancorchè materialmente congiunta all’atto difensivo, non occorre alcuna esplicita indicazione del procedimento al quale la stessa si riferisce, ritenendo sufficiente la sua idoneità “a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura “ad litem” cui l’atto stesso fa riferimento.