AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 3 del 3 febbraio 2023
Prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche. circolazione di prodotti già immessi in consumo da/verso altro stato membro, consegnati per scopi commerciali – Nuove figure di destinatario certificato e di speditore certificato – Prerogative e connessi obblighi
Tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato, le quali trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.
Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262, di seguito e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato di cui all’art.12 del T.U.A. ed alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020 e s.m.i.
Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo di questa Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.
Appare utile ribadire (segue nota prot. 46275/RU del 25.1.2023 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation) la centralità di questo passaggio in quanto investe più in generale gli esercenti operanti a vario titolo nei settori disciplinati dall’accisa che si trovano ad emettere documenti elettronici di circolazione, anche se non direttamente interessati a spedire prodotti assoggettati ad accisa. Detto che l’informatizzazione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo si basa su quella già esistente per i movimenti in regime sospensivo, in conseguenza degli adeguamenti previsti da EMCS 4.0, il mancato aggiornamento del proprio sistema elettronico potrebbe comunque provocare la sopravvenuta indisponibilità ad emettere e-AD. Da qui il valore pregiudiziale che questo adempimento viene ad assumere.
Qualora si verifichi la suddetta circostanza, ad ogni buon conto, potrà farsi ricorso alle previste procedure di utilizzo del documento di riserva (art. 6, commi 8, 9 e 10 del T.U.A. e art. 9 della Determinazione Direttoriale prot. 158235/RU del 7 dicembre 2010).
Si passano quindi in rassegna i tratti distintivi e gli obblighi rispettivamente fissati per ciascuna delle due figure di cui in premessa.
I. Destinatario certificato (artt. 1, comma 2, lett. m-ter , ed 8-bis del D.Lgs. n. 504/95)
Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.
La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.
Venendo a coesistere in capo alla stessa persona fisica o giuridica una duplice qualificazione tributaria (depositario autorizzato o destinatario registrato, da una parte, destinatario certificato, dall’altra) da cui discendono specifiche discipline, per finalità di controllo è prescritta la separata detenzione dei prodotti di che trattasi all’interno del deposito di ricezione nonché la distinta contabilizzazione in appositi registri.
Sui prodotti immessi in consumo nello Stato membro di spedizione e successivamente trasportati è dovuta l’accisa nello Stato: il destinatario certificato, già soggetto obbligato in quanto depositario autorizzato o destinatario registrato, è tenuto al pagamento della relativa imposta. L’accisa è esigibile al momento della presa in consegna dei citati prodotti da parte del destinatario certificato e liquidata sulla base dell’aliquota di accisa vigente a tale data.
Per consentire l’introduzione e la detenzione nel deposito fiscale di ricezione dei prodotti immessi in consumo nello Stato membro di spedizione, l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n.180/2021, alle lett. r) ed s), ha modificato gli artt. 23, comma 15, e 28, comma 7, del T.U.A. riconducendo quelli ricevuti ai sensi dell’art. 8-bis del medesimo T.U.A. alle eccezioni al generale divieto di custodire prodotti ad imposta assolta.
L’esercente che richiede di operare come destinatario certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito presso il quale intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti provenienti da speditori certificati ubicati in altro Stato membro. Nell’istanza riporta:
a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti;
c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento;
d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b);
e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato;
f) le modalità di contabilizzazione nei registri.
Va da sé che il richiedente l’autorizzazione ad operare quale destinatario certificato, agendo in costanza di depositario autorizzato o di esercente deposito commerciale autorizzato ad operare come destinatario registrato, possiede già i requisiti soggettivi rispettivamente previsti per tali figure.
L’Ufficio delle dogane, riscontrati i dati dichiarati nell’istanza con apposito provvedimento autorizza l’esercente e gli attribuisce il codice identificativo (che dovrà essere indicato nell’e-DAS unionale), con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia. L’autorizzazione è valida fino a revoca.
Tra gli obblighi cui è sottoposto il destinatario certificato nazionale previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 8-bis merita segnalare quello, da assolvere prima della spedizione dei prodotti, di prestazione della garanzia per il pagamento dell’imposta fissata in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante su di essi, nelle modalità ordinariamente ammesse.
Altra incombenza di rilievo attiene al termine di pagamento dell’accisa che va effettuato entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo speditore certificato dello Stato membro, anche evidentemente nel caso in cui l’esercente nazionale sia un depositario autorizzato.
Come precisato in premessa, la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato avviene solo tra uno speditore certificato ed un destinatario certificato e mediante emissione di e-DAS unionale.
Dalla conclusione della circolazione, identificata nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna presso il deposito indicato nell’istanza di autorizzazione, sorge per il destinatario certificato nazionale l’onere di trasmettere, entro le ventiquattro ore decorrenti dal predetto momento, la nota di ricevimento all’Amministrazione finanziaria.
La nota di ricevimento attesta la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario certificato nazionale, quindi l’introduzione degli stessi nel deposito, e presuppone la loro contestuale iscrizione nelle contabilità, con indicazione degli estremi dell’e-DAS unionale (art. 8-bis, comma 3, lett. b, TUA).
Per i trasferimenti mediante automezzi (art. 10, comma 6, TUA) la presa in consegna comprende necessariamente lo scarico effettivo, materiale, dei prodotti dal mezzo di trasporto e l’iscrizione in contabilità dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati, da effettuare entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.
L’invio della nota di ricevimento consegue all’espletamento da parte del destinatario certificato nazionale di tutti i prescritti obblighi, incluso quello di pagamento dell’imposta entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti. In caso di pagamento con mezzi diversi dall’F24 accise, il destinatario certificato ne dà prova mediante produzione di quietanza di versamento alla Tesoreria statale. L’Ufficio delle Dogane, verificato l’avvenuto pagamento dell’accisa dovuta, procede alla convalida della nota di ricevimento mediante il sistema informatizzato, cui segue l’invio all’autorità competente dello Stato membro di spedizione, e dispone lo svincolo della garanzia prestata dal destinatario certificato per la movimentazione di che trattasi.
La persona fisica o giuridica, munita di licenza fiscale di esercizio, che si trovi ad aver necessità di ricevere solo in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro può, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 6, del TUA, presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale in cui intende ricevere e detenere i medesimi prodotti.
L’autorizzazione abilita alla ricezione dei suddetti prodotti provenienti da un unico speditore certificato ubicato in altro Stato membro ed in relazione ad unico movimento e per una quantità prestabilita. Al destinatario certificato occasionale è attribuito un codice identificativo.
Nell’istanza, oltre al contenuto di cui alle lett. a), b), ed e) di cui sopra, il soggetto riporta gli estremi identificativi dello speditore certificato ubicato nello Stato membro (comprensivo di codice identificativo rilasciato dalla competente autorità) ed indica la data o il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la movimentazione.
Anche per il destinatario certificato occasionale valgono gli obblighi di prestazione della garanzia in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti che intende ricevere e di pagamento dell’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo degli stessi prodotti. A tal fine, l’Ufficio procede ai medesimi adempimenti previsti per consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte del destinatario registrato occasionale.
II. Speditore certificato (artt.1, comma 2, lett. m-bis, e 9-bis del D.Lgs. n. 504/95)
Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).
L’esercente che richiede di operare come speditore certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato per essere trasportati verso un destinatario certificato ubicato in altro Stato membro. Nell’istanza riporta:
a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa;
c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni;
d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire.
Il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi propri della categoria economica di appartenenza, laddove previsti.
L’Ufficio delle dogane, riscontrati i dati dichiarati nell’istanza, con apposito provvedimento autorizza l’esercente e gli attribuisce il codice identificativo (che dovrà essere indicato nell’e-DAS unionale), con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia. L’autorizzazione è valida fino a revoca.
Lo speditore certificato ha l’obbligo di iscrivere in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:
– estremi dell’e-DAS unionale;
– luogo in cui i prodotti sono consegnati.
Lo stesso speditore certificato fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato, che identifica la singola operazione di movimentazione.
La persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività, si trovi ad aver necessità di spedire solo in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato può, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 3, del TUA, presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale da cui intende spedire i medesimi prodotti.
Nell’istanza, oltre al contenuto di cui alle lett. a), b), c) e d) di cui sopra, riporta i dati identificativi del destinatario certificato ubicato nello Stato membro, comprensivi di denominazione, partita IVA, sede legale e codice identificativo, il luogo di consegna dei prodotti nonché la data o il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la spedizione.
L’autorizzazione di speditore certificato occasionale è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.
Si rammenta, infine, che lo speditore certificato ha titolo ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 504/95 a richiedere il rimborso dell’accisa, gravante sui prodotti trasferiti, pagata nel territorio dello Stato sempre nel rispetto del termine di decadenza dei due anni dalla data del medesimo pagamento.
Nel rinviare per le modalità di concreta effettuazione alle procedure operative fissate dal D.M. n. 689/1996, al fine del riconoscimento del rimborso corre l’obbligo evidenziare che l’art. 9-bis, comma 5, del T.U.A. prescrive specifiche condizioni e, in particolare, lo speditore certificato deve fornire prova:
– dell’avvenuto pagamento dell’accisa da parte del medesimo;
– della ricezione dei prodotti da parte del destinatario certificato ubicato nello Stato membro di destinazione;
– del versamento dell’accisa da parte del destinatario certificato nel predetto Stato membro.
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 2022/1636 del 5 luglio 2022, il Regolamento (CEE) della Commissione n. 3649/92 del 17 dicembre 1992 è abrogato dal 13 febbraio 2023. Da tale data non è più possibile far iniziare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato, con la scorta di DAS cartaceo, verso destinatari certificati ubicati nel territorio di altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.
Viene consentito tuttavia fino al 31 dicembre 2023 far concludere operazioni di movimentazione dei suddetti prodotti scortati da DAS cartaceo, sempreché iniziata prima del 13 febbraio 2023.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 giugno 2020, n. C-242/19 - Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato…
- Esercizi di somministrazione di bevande alcoliche - Distribuzione mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande premiscelate. Modalità accessoria ricompresa nella licenza d’esercizio - Nota 06 luglio 2020, n. 222999/RU dell'Agenzia…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 15 luglio 2021, n. C-241/20 - L’articolo 63, paragrafo 1, e l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE ostano a una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 30 aprile 2020, n. 131133/RU - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Alcole denaturato utilizzato, in esenzione da accisa, tal quale come prodotto disinfettante - Difficoltà di reperimento alcole isopropilico e…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 18 dicembre 2019, n. 220911/RU - D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi.
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 26 febbraio 2019, n. C-581/17 - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone - Trasferimento del luogo di domicilio di una persona fisica da uno Stato membro…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…