AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 marzo 2022, n. 98
Prodotti panetteria ordinaria – “erbe aromatiche e spezie di uso comune” – ulteriori chiarimenti – Aliquota IVA agevolata
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.r.l. (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) produce, a livello industriale, taralli, in diverse tipologie e gusti, in virtù di varie ricette applicate nella produzione.
In fase di vendita, generalmente applica a questi prodotti l’aliquota IVA del 10 per cento, rientrando gli stessi nell’ambito della ” panetteria fine”.
L’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (” Legge di bilancio 2019″), ha modificato l’articolo 75, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per ” prodotti della panetteria ordinaria”, soggetti all’aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del numero 15) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”).
L’Istante precisa che rientrano tra i ” prodotti della panetteria ordinaria”, oltre al pane, anche i crackers, le fette biscottate e altri prodotti contenenti gli ingredienti e le sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova e formaggio.
La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato, sostanzialmente, l’elenco degli ingredienti ammessi tra i ” prodotti della panetteria ordinaria”, includendo precisamente:
– gli zuccheri, già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;
– i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
– i cereali interi o in granella e i semi;
– i semi oleosi;
– le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.
L’Istante ritiene che, con riguardo alle dosi o alle percentuali degli zuccheri ammessi, debba ancora farsi riferimento a quanto disposto dalla legge n. 580 del 1967 e che permangano dubbi su ciò che debba intendersi per ” erbe aromatiche e spezie di uso comune”.
Alla luce di quanto sopra, la Società chiede di conoscere l’aliquota IVA che deve applicare alla cessione dei seguenti prodotti da forno (realizzati senza aggiunta di vino):
1. ” … gusto bacon”, prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, condimento gusto bacon 1,9 per cento, olio extra vergine di oliva 0,8 per cento, sale, aroma naturale di oliva;
2. ” … gusto classico”, prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, olio extra vergine di oliva 2 per cento, sale, aroma naturale.
A tal fine, il Contribuente ha chiesto ai Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un parere tecnico preventivo, mediante l’analisi chimica di un campione dei prodotti suindicati, ottenendo i seguenti elaborati:
– rapporto di prova ASI n. 810309 del 7 dicembre 2020 per i ” … gusto bacon”;
– rapporto di prova ASI n. 810311 del 7 dicembre 2020 per i ” … gusto classico “.
La Società fa presente che le analisi chimiche hanno determinato la presenza di percentuali minime delle seguenti sostanze ammesse nella ” panetteria ordinaria”:
glucosio (zucchero monosaccaride chimicamente uguale al destrosio), saccarosio, assenza di fruttosio, materia grassa del latte e colesterolo. Non è stata riscontrata, inoltre, la presenza di miele, uova e formaggio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce delle analisi chimiche ottenute e della novella normativa sopra richiamata, l’Istante ritiene di poter applicare l’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni dei ” … gusto bacon” e dei ” … gusto classico” poiché ottenuti con l’utilizzo di ingredienti riferibili a prodotti della ” panetteria ordinaria”, così come indicati dalla Legge di bilancio 2019, senza aggiunta di miele, uova e formaggio.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per « paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio».
L’articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, contiene una norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per ” prodotti della panetteria ordinaria” per l’applicazione dell’IVA. In particolare, « 2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580….».
L’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (” Legge di Bilancio 2019″), ha modificato il citato articolo 75, comma 2, che ora recita:
« 2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune….».
La circolare del 10 aprile 2019, n. 8/E, al paragrafo 5.3, ha fornito i primi chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2019. In particolare, secondo questo documento di prassi:
– la disposizione in commento modifica la norma di interpretazione autentica di cui al comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413 del 1991, che stabilisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria”;
– il punto 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA deve essere interpretato in senso conforme alla predetta modifica così da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento anche prodotti della panetteria ordinaria contenenti ingredienti diversi da quelli ivi citati.
La norma fiscale non detta limitazioni riguardo alle percentuali di zuccheri contenute nei prodotti della panetteria ordinaria.
A tal fine, pertanto, occorrerà fare riferimento alla normativa di settore che regola la panificazione, nonché alla normativa doganale che distingue tra prodotti contenenti zuccheri in misura inferiore o superiore a determinate percentuali.
La normativa alimentare sulla panificazione è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (« Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»), fornendo una nuova e più ampia definizione di ” pane” ai fini alimentari perché ha ammesso l’utilizzo di ingredienti e sostanze ulteriori rispetto a quelli previsti sino a quella data dalla legge n. 580 del 1967.
Tuttavia, la disciplina IVA continua a far riferimento alla legge n. 580 del 1967 e non al d.P.R. n. 502 del 1998.
Con la circolare 17 febbraio 1999, n. 39/E, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che ” Poiché il titolo III della legge n. 580, nella formulazione vigente, non contiene più alcuna limitazione sugli ingredienti utilizzabili per la produzione del pane, può dubitarsi se l’aliquota IVA del 4 per cento debba continuare ad applicarsi ai soli prodotti individuati attraverso il riferimento alle norme soppresse oppure anche ai prodotti della panetteria preparati sulla base della nuova normativa. In proposito si precisa che il D.P.R. n. 502 del 1998 disciplina esclusivamente gli aspetti della produzione e del commercio del pane, mentre la disciplina fiscale è contenuta in specifiche norme dell’ordinamento che non costituiscono parte integrante della normativa sulla produzione e sul commercio dei suddetti prodotti. Le nuove disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. n. 502 del 1998 non possono coinvolgere anche gli aspetti fiscali delle cessioni poiché tale aspetto esula dalle potestà regolamentari previste per il settore della panificazione (…)
Conseguentemente, ai fini della individuazione dei prodotti della panetteria da assoggettare alla aliquota del 4 per cento restano operanti le disposizioni recate dal titolo III della legge n. 580 del 1967 nella formulazione precedente l’entrata in vigore del d.P.R. n. 502 del 1998″.
Dunque, con la citata disposizione, avente natura di interpretazione autentica, il legislatore ha ammesso al trattamento di favore, riservato ai prodotti della panetteria ordinaria, anche alcuni prodotti di largo consumo, che per la presenza nella loro composizione di alcuni ingredienti (quali gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune) sarebbero merceologicamente classificati tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni, dovrebbero, invece, essere assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel n. 68) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Tutto ciò premesso, in relazione ai beni oggetto del presente interpello, nel parere tecnico rilasciato dalla competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, (in breve, “ADM”) con nota … del …, sono stati analizzati i singoli prodotti, in relazione ai quali è stata fornita la seguente classificazione.
Sulla base delle informazioni fornite dall’Istante e dell’istruttoria condotta, ADM ritiene che entrambi i prodotti oggetto del presente interpello possano essere classificati ” nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 19 della Tariffa Doganale:
“Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria”, alla voce 1905: ” Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili” ed in particolare alla sottovoce 19054090: – “fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati”, — “altri”.
A supporto di detta classificazione si fa riferimento alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che specificano, alla lettera A), come compresi nella voce 1905 tutti i prodotti della panetteria ordinaria o fine, della pasticceria o della biscotteria.
Gli ingredienti più correntemente impiegati per questi prodotti sono le farine di cereali, i lieviti ed il sale. Tali prodotti possono ugualmente contenere altri ingredienti come: glutine, fecola, farine di legumi, estratto di malto, latte, semi di papavero, comino o anice, zucchero, miele, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao in qualsiasi proporzione, carne, pesce, ecc., nonché i prodotti detti miglioranti di panificazione. Questi ultimi sono destinati principalmente a facilitare la lavorazione della pasta, ad accelerarne la fermentazione, a migliorare le caratteristiche o la presentazione dei prodotti e prolungarne la durata di conservazione. I prodotti di questa voce possono ugualmente essere ottenuti partendo da una pasta a base di farina, semole o polvere di patate”.
Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile ai prodotti oggetto del presente interpello, alla luce della classificazione effettuata da ADM e della norma di interpretazione autentica della Legge di Bilancio 2019, si ritiene che gli stessi rientrino nell’ambito del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, con conseguente applicazione dell’IVA nella misura del 4 per cento.
Per quanto riguarda l’espressione ” erbe aromatiche e spezie di uso comune”, si conferma che la stessa non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Non può dunque che essere intesa come espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte quelle comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento, secondo quanto chiarito nella risposta n. 547 del 17 agosto 2021, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli in relazione alle erbe aromatiche.
Per quanto riguarda le spezie, infine, si può fare riferimento al capitolo 9 della Nomenclatura combinata, tra cui rientrano tra gli altri, ad esempio, anche zenzero, zafferano, curcuma, coriandolo, che oggi possono essere considerati di uso comune.
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