La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 24847 del 06 giugno 2013 interviene sul tema del sequestro preventivo, quale strumento funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato.
Gli Ermellini hanno ritenuto che in caso in cui si e consumato il reato di evasione fiscale il professionista che, nella consulenza effettuata a favore della società si occupa della contabilità per conto dell’azienda, coinvolta nella realizzazione di illeciti, sia sospettato di aver registrato fatture per operazioni inesistenti diviene legittimo il sequestro preventivo dei beni.
Pertanto ai sensi dell’ articolo 1, comma 143, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, l’istituto della confisca per equivalente, disciplinato principalmente dall’art. 322 ter del codice penale, introdotto con la L. 29 settembre 2000, n. 300, trova oggi applicazione anche in relazione a gran parte dei reati tributari.
La Corte Suprema all’interno della sentenza in oggetto da una definizione dell’espressione “confisca per equivalente” si intende far riferimento al provvedimento ablatorio che viene assunto a seguito di condanna per determinati reati, ed in relazione a cose che non rappresentano il profitto o il prezzo del reato commesso, bensì con riferimento a beni o altre utilità nella disponibilità del colpevole e di valore corrispondente (il cosiddetto tantundem) al prezzo o al profitto del reato.
La giurisprudenza ha spesso affermato un principio solidaristico, in base al quale è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art. 316- bis cod. pen., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati.
Nel caso di specie fatto affrontato dalla Sentenza in commento, un consulente proponeva ricorso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale, con cui veniva rigettata l’istanza del riesame contro il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso in relazione a immobili, quote societarie, somme di denaro e valori, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000), nonché per emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, concorso nel reato previsto dall’articolo 8 dello stesso decreto. Il consulente si difendeva sostenendo che non deteneva le scritture contabili della società, ma solo i libri sociali. Tra gli altri motivi di ricorso, sosteneva l’illegittimità della confisca per equivalente del profitto del reato.
La Suprema Corte contrariamente a quanto affermato dal professionista, sostiene che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato (art. 1, comma 143, L. n. 244/2007).
Tale assunto deriva da una modifica introdotta ad hoc, per consentire l’operatività del sequestro per equivalente del profitto in relazione a quelle ipotesi per le quali l’esclusivo riferimento al prezzo non consentiva di estendere al di là di esso l’oggetto della misura reale, in tal modo essendosi adeguato il sistema interno alle indicazioni in tema di confisca di valore desumibili da una serie di fonti internazionali ed europee (Decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione europea).
Secondo la Corte, la misura cautelare a carico del professionista risulta fondata, in quanto nello schema contabile ricostruito dagli inquirenti, i consulenti esercitavano a favore della società un’attività che, secondo le accuse, era di concreto aiuto nella realizzazione degli illeciti, tra i quali la registrazione della fattura oggettivamente inesistente addebitatagli.
Il ricorso viene rigettato dalla Corte e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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