MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 20 aprile 2023
Programmi promozionali delle Camere di Commercio italiane all’estero
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero delle imprese e del Made in Italy;
b) «CCIE»: Camere di commercio italiane all’estero riconosciute ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518;
c) «Decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 novembre 2021, recante requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all’estero per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
d) «programma promozionale»: programma promozionale di cui all’art. 2 del Decreto;
e) «Pla.Net»: la banca dati di cui all’art. 5 del Decreto.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di individuare gli elementi per la rendicontazione dei programmi promozionali realizzati nell’anno 2022 e la presentazione e rendicontazione dei programmi promozionali da realizzare nell’anno 2023 da parte delle CCIE, per la concessione del relativo contributo.
2. Per effetto della riorganizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, ai fini del presente decreto i riferimenti contenuti nel Decreto e attinenti alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata, si intendono attribuiti alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
Articolo 3
(Presentazione, modifica e integrazione del Programma promozionale dell’anno 2023)
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 5 comma 2 del Decreto, le CCIE possono apportare integrazioni o modifiche ai programmi promozionali già presentati, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1 del Decreto ed inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, attraverso Pla.Net, fornendo comprovate motivazioni. Le suddette integrazioni o modifiche possono essere apportate non oltre venti giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, a pena inammissibilità.
Articolo 4
(Modalità e criteri di rendicontazione dei programmi promozionali degli anni 2022 e 2023)
1. Entro il 31 marzo successivo all’anno di realizzazione del programma promozionale, ai fini dell’erogazione del contributo le CCIE presentano la rendicontazione del programma promozionale secondo le modalità previste nell’articolo 6 del Decreto.
2. Il valore minimo di rendicontazione ammissibile dei programmi promozionali realizzati dalle CCIE è uguale o superiore ad € 20.000.
3. Per effetto dell’art. 6, comma 3, del Decreto, il valore minimo di cui al comma 2 non si applica al programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento di cui all’art. 2, della legge n. 518/1970.
4. I costi del personale del programma promozionale di cui al punto numero 1 dell’allegato A al Decreto non possono superare il 90% del corrispondente costo complessivo del personale iscritto a bilancio.
5. I costi generali di funzionamento di cui al punto numero 2 dell’allegato A al Decreto sono ammessi, in modo forfettario, nella misura del 50% del costo del personale dichiarato per la realizzazione del programma, di cui al comma 4, nel rispetto del valore massimo dei costi generali di funzionamento iscritti in bilancio.
6. Le spese per l’acquisto di pasti, taxi, trasporti urbani, rifornimento carburante, pedaggi, parcheggi, noleggio auto, afferenti ai costi diretti per la realizzazione del programma di cui al punto numero 3 dell’allegato A al Decreto, sono ammesse, in modo forfettario, nella misura del 5% dei suddetti costi.
7. I costi per le attività di rete di cui punto numero 4 dell’allegato A al Decreto sono ammessi solo per il viaggio e il pernottamento dei Presidenti, dei Segretari Generali delle CCIE o di un loro delegato.
Articolo 5
(La domanda di liquidazione dei programmi promozionali degli anni 2022 e 2023)
1. La domanda di liquidazione di cui all’allegato 1 al presente decreto deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della CCIE, con firma digitale, e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la relazione dell’attività promozionale realizzata evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti e presentati in Pla.Net;
b) l’elenco delle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale di cui all’allegato 2 al presente decreto, con l’indicazione degli estremi dei documenti di spesa attestanti, i costi sostenuti e copia prodotta in formato digitale di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento attestanti i costi sostenuti ed elencati nell’allegato 2 alla sezione “Costi diretti per l’acquisto di servizi funzionali alla realizzazione del Programma”. Sono ammissibili i giustificativi di spesa conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica del paese di operatività della CCIE;
c) la copia del bilancio consuntivo, redatto secondo il modello standard di riclassificazione di cui all’allegato 3 al presente decreto, approvato dai competenti organi della CCIE, corredato dalla relazione dei revisori dei conti o dell’organismo esterno di revisione contabile. Ove l’organo competente sia l’Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, la CCIE trasmette la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell’assemblea;
d) l’elenco degli associati al 31 dicembre dell’anno di rendicontazione in un file .xls o .xlsx che dichiari almeno le seguenti informazioni: nome dell’associato, nazionalità (italiana o locale), indirizzo, telefono, recapito e-mail, sito web, settore di attività economica, tipologia socio (individuale o impresa); la variazione statistica degli associati la composizione degli organi sociali di cui all’allegato 4 al presente decreto;
e) il modulo per l’identificazione e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’adeguata verifica antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo di cui all’allegato 5 al presente decreto.
2. La domanda di liquidazione e la documentazione di cui al comma precedente devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata, entro le ore 24:00 ora italiana del 31 marzo dell’anno di rendicontazione, dalle CCIE all’indirizzo di posta elettronica certificata della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente e all’indirizzo di posta elettronica certificata di Assocamerestero preistruttoria.assocamerestero@legalmail.it, che ne curerà la preistruttoria tecnica.
3. Le domande di liquidazione inviate oltre la tempistica di cui al comma 2 non saranno ritenute ricevibili.
4. Entro il 30 aprile dell’anno successivo alla realizzazione del programma promozionale, le rappresentanze diplomatiche inoltrano il parere motivato sul programma realizzato dalle CCIE, unitamente alla documentazione ricevuta dalle medesime, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it. del Ministero delle imprese e del Made in Italy – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, le tutela del consumatore e la normativa tecnica Divisione II – Sistema camerale.
5. Al fine di dare una base certa alle operazioni di conversione in euro delle spese sostenute, le CCIE che operano in Paesi che hanno conosciuto, nel corso dell’anno 2022 (ovvero nel corso dell’anno 2023), un processo inflattivo o una svalutazione della moneta nazionale verso l’Euro maggiore del 20%, hanno facoltà di richiedere, in alternativa, al Ministero:
a) di utilizzare il cambio medio dell’anno di rendicontazione, in luogo del cambio rilevato dalla Banca d’Italia al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
b) di accettare la documentazione contabile della Camera espressa in euro. In questo caso, la Camera dichiara la metodologia e la fonte ufficiale (banche centrali nazionali, istituti di statistica nazionali e altri organismi nazionali o sovranazionali che producano documenti ufficiali) dei tassi adottati per la conversione in euro delle somme spese nei vari mesi dell’anno di rendicontazione.
6. Tutta la documentazione inviata deve essere redatta in lingua italiana, ovvero tradotta in lingua italiana, salvo i documenti giustificativi di spesa, che possono essere trasmessi in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. La traduzione deve essere certificata dal Presidente della CCIE, nella sua qualità di rappresentante legale, attraverso la dichiarazione di conformità fornita con l’allegato 1 al presente decreto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, le tutela del consumatore e la normativa tecnica Divisione II – Sistema camerale si riserva la facoltà di richiedere alla CCIE la traduzione in lingua italiana dei giustificativi di spesa.
Articolo 6
(Indicatori di performance)
1. Il Ministero attribuisce percentuali crescenti di contributo sulla base dei seguenti indicatori di performance:
a) Affidabilità strutturale
a. Struttura camerale
b. Revisori esterni e indipendenti
c. Dimensione, composizione e variazione soci
b) Affidabilità organizzativa-professionalità
a. Turnover Segretario Generale e dello staff camerale
b. Valutazione attività promozionale
c. Fatturato rapportato al numero delle iniziative
c) Efficienza economico-finanziaria
a. Risultato d’esercizio su Fatturato
b. [(Crediti a breve + Liquidità) – Debiti a breve] su Fatturato
c. Costi del personale x (Fatturato/Costi)
d) Affidabilità relazionale e di rete
a. Partecipazione eventi di rete CCIE
b. Produzione info settoriali
c. Attività relazionale nel Paese.
2. La metodologia di determinazione dello score di affidabilità e la procedura per l’individuazione della percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE sono indicate nell’allegato 6 al presente decreto. Ai fini del calcolo dello score verranno prese in considerazione le rendicontazioni relative all’ultimo triennio.
Allegati
(omissis)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 28 luglio 2023 - Accordo tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy e CNEL - Sostegno e competitività imprese italiane
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 30 novembre 2021 - Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Decreto ministeriale del 13 marzo 2023 - Attuazione dell'art. 4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, recante i criteri e i limiti massimi…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 3729 del 6 luglio 2023 - Decreto 31 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy - Obblio per gli impianti di carburanti di comunicare i prezzi praticati
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 31 maggio 2023 - Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge “Made in Italy”
- Fondo di Garanzia, dal 6 aprile le domande per i "basket bond" - Nuove modalità operative per reperire liquidità per finanziare programmi di sviluppo - MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 24 marzo 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…