MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 10 novembre 2020, n. 257267
Prolungamento iscrizione start-up innovativa ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020 – Problematiche interpretative – Richiesta parere
Rif. messaggio di posta elettronica del 5/11/2020
Con messaggio di posta elettronica del 5/11/2020 codesta Camera espone quanto segue: <<La società XXXX SRL [ … ] è stata costituita con atto del 04/06/2015 e iscritta in sezione speciale start-up in data 12/06/2015. Il 14/10/2020 la società veniva cancellata d’ufficio dalla sezione speciale start-up con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, nonostante preventivo ammonimento da parte dello scrivente ufficio.
Adesso con protocollo del 29/10/20 la società ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione in sezione speciale start-up, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.L. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.
Tanto premesso, si chiede:
1) se vi siano i presupposti perché la società possa essere iscritta nuovamente in sezione speciale, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente caducato con la cancellazione dalla sezione avvenuta in data 14/10/2020;
2) in caso di risposta affermativa, quale sia il dies a quo da prendere in considerazione ai fine del computo del restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale>> .
In merito a tale problematica ritiene la scrivente di potere esprimere il seguente avviso.
La disposizione richiamata in oggetto ha, a causa della sua estrema sinteticità, determinato notevoli incertezze interpretative, oggetto di approfondimento, da parte di questa Amministrazione, nella circolare n. 3724/C del 19/06/2020.
Ivi era, tra l’altro, indicato che <<le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi>>> .
La società in questione (cancellata d’ufficio, come detto, dalla sezione speciale in data 14/10/2020) sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla re-iscrizione nella sezione speciale in parola (in presenza, ovviamente, dei requisiti di legge) fino alla data del 4/06/2021 (72 mesi dalla data di costituzione).
Tale ricostruzione non appare, tuttavia, ad avviso della scrivente, condivisibile.
La re-iscrizione richiesta da tale società costituirebbe, infatti, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente.
A tale situazione non potrebbe, pertanto, applicarsi la citata indicazione contenuta nella circolare n. 3724/C.
Tale interpretazione appare improntata, tra l’altro, ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative; alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’art. 38, comma 5, del DL 34/2020.
Si concorda, conseguentemente, con codesta Camera circa il fatto che, a seguito della cancellazione d’ufficio intervenuta in data 14/10/2020, la società in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.
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