Reso disponibile il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) che statuisce l’attesa proroga dello spesometro (comunicazione dati IVA del 3° e 4° trimestre 2018 e del 2° semetre del 2018 per coloro che hanno optato per l’invio semestrale).
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2019, che ha disposto la proroga, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2019. Pertanto lo slittamento sia del termine per procedere con l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture, sia del termine per l’invio delle LIPE relative al quarto trimestre 2018 è ufficialmente spostato al 10 aprile 2019.
Proroga per vari scadenze fiscali
Con il DPCM è stata prevista oltre alla prorogata dello spesometro (al 30 aprile 2019) anche la proroga, al 10 aprile 2019, delle liquidazioni Iva (Lipe) del quarto trimestre 2018.
Liquidazioni periodiche
Vendite a distanza tramite interfacce elettroniche
Per usufruire del maggior termine per il posticipo del versamento è prevista una maggiorazione dello 0,4% .
I dati delle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, invece, dovranno essere comunicati al Fisco entro il 31 maggio 2019.
Comunicazione dei dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri c.d. Esterometro
La proroga riguarda anche il c.d. Esterometro
Come previsto, dalla Legge di Bilancio 2018, in particolare dall’articolo 1 comma 909, “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3. La trasmissione telematica e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.
I soggetti obbligati alla trasmissione dell’esterometro sono i titolari di partita IVA, con riferimento alle operazioni attive e passive, di beni e servizi, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L’esterometro è un adempimento connesso alla fatturazione elettronica, infatti risultano esonerati dall’esterometro i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario, ovvero il regime speciale degli agricoltori.
Infatti il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, prevede che i soggetti titolari di partita Iva, per le operazioni verso e da soggetti non residenti nel territorio dello stato, sono obbligati all’invio telematico dei seguenti dati:
i dati identificativi del cedente/prestatore; i dati identificativi del cessionario/committente;
la data del documento comprovante l’operazione;
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
il numero del documento;
la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Inoltre il punto 9.3 del provvedimento sopra indicato prevede che il termine per effettuare la comunicazione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.
Lo stesso provvedimento ha previsto la possibilità, di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica, indicando come Codice destinatario, 7 volte X (XXXXXXX) e nel campo identificativo fiscale va inserita la partita Iva comunitaria ed in caso di soggetti extra UE, va inserito il codice “OO 99999999999”.
Stabilendo che l’emissione delle fatture in modalità elettroniche verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, comporterà l’esonero dell’esterometro. Tuttavia, dovranno essere sempre comunicate le operazioni ricevute dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Casi di esonero
Qualora per le operazioni transfrontaliere si sia provveduto all’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.
Allegato
il testo del decreto per la proroga fiscale – non ancora firmato al Presidente del Consiglio
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