INPS – Messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729
Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.
Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Proroga termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti
Nella G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Tra le disposizioni contenute nel provvedimento – entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – e con riferimento alle materie di competenza dell’Istituto, si evidenzia la previsione declinata dall’articolo 3 con cui si prorogano al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020, rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Tanto rappresentato, facendo seguito a quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della circolare n. 115 del 30 settembre 2020, si rende noto che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 104/2020, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
In considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini decadenziali di cui trattasi, in allegato si fornisce un riepilogo delle scadenze (Allegato n. 1), come da ultimo prorogate dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 125/2020. Si comunica altresì che l’Istituto sta provvedendo – tramite invio centralizzato massivo – a notificare, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga INPS (decreto convenzionale n. 33195).
A tal fine si fa presente che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, come illustrati nell’allegato al presente messaggio, deve ritenersi valida come data di notifica quella di invio della PEC; conseguentemente devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente alla pubblicazione del presente messaggio.
- Ulteriore periodo di nove settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze
Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 sono state illustrate le novità apportate all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dal decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.
Tale decreto prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 sono state rese note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.
In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Allegato 1
Periodi | Scadenza originaria | Termine decadenziale invio domande di Cassa Covid | Riferimento normativo | |
---|---|---|---|---|
A regime | entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa | Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 | ||
1 | Considerata l’entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la norma ha introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della disposizione, che copre i periodi di sospensione/riduzione iniziati a “maggio 2020” | 17/7/2020 (30°giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. | entro il 31/10/2020 | Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20 |
2 | Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020, | entro il 15/7/2020 | ||
3 | Periodi di sospensione/riduzione iniziati a “giugno 2020” | |||
4 | Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio a “luglio 2020” | entro il 31/10/2020 | Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20), Art. 3 del DL 125/20 |
Periodi | Scadenza originaria | Termine decadenziale invio modelli di pagamento SR41/SR43 | Riferimento normativo | |
---|---|---|---|---|
1 | A regime | entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda | Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. | |
2 | Periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (domanda presentata dopo il 18 giugno) | entro il 31/07/2020 | Termine differito al 31/10/2020 | Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20 |
3 | Periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che terminano a “luglio 2020” | Entro il 31/08/20 | Termine differito al 31/10/2020 | Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 10, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20 |
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