AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 359807/RU del 27 giugno 2023

Proroga dei termini sugli Apparecchi art. 110, comma 7, del TULPS – Spettacolo Viaggiante

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 3 della DRASV)

1. All’articolo 3 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”;

b. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2024”;

c. al comma 3, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 4 della DRASV)

1. All’articolo 4 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2024”;

b. al comma 3, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”;

c. il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC.”;

d. il comma 6 è abrogato.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 5 della DRASV)

1. All’articolo 5 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2024”;

b. al comma 3, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 6 della DRASV)

1. All’articolo 6 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 7 della DRASV)

1. All’articolo 7 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2023” e le parole “30 giugno 2023”, sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”;

b. al comma 3, le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2023”.

Articolo 6

(Modifiche all’articolo recante “norme transitorie e decorrenza” della DRASV)

1. La numerazione dell’articolo rubricato “norme transitorie e decorrenza” della DRASV è modificata in “9”.

2. Al comma 1, le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2023” e le parole “30 giugno 2023”, sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.